Incarto n. 16.2018.63
Lugano 4 marzo 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 27 novembre 2018 presentato da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 30 ottobre 2018 dal Giudice di pace del circolo di Sessa nella causa SE.2018.1 (rapporti di vicinato) promossa nei suoi confronti con petizione del 6 agosto 2018 da
CO 1 ,
ritenuto
in fatto: che con sentenza del 30 ottobre 2018 il Giudice di pace del Circolo di Sessa ha obbligato RE 1 ad arretrare, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, alla distanza di 50 cm “le due piante di Tuia messe a dimora sulla particella n. 1788 RFD di __________” di sua proprietà e lungo il confine con la particela n. 1838” appartenente a CO 1, così come di rimuovere, sempre entro il medesimo termine, “i sagomati presenti sulla porzione di terreno ai piedi del muro posto sulla particella 1838 di proprietà CO 1 e prospicente il corpo B 'garage' situato sul fondo n. 1788 di proprietà RE 1”, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 195.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore un'indennità di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2018 per ottenere l'annullamento della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione;
che nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 2019 CO 1 ha proposto di respingere il reclamo;
che il 25 febbraio 2019 AP 1ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di “rinunciare a esigere l'esecuzione delle due sentenze emesse dalla Giudicatura di pace”;
e considerando
in diritto: che dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 241);
che nella fattispecie, le parti non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale ma per finire il reclamante ha rinunciato alle sue richieste di giudizio ciò che configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC;
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, in concreto, tenuto conto della volontà conciliativa delle parti si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare a prelevare oneri processuali e di compensare le ripetibili;
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese processuali. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.