Incarto n. 16.2018.61 16.2018.62
Lugano 28 gennaio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'8 novembre 2018 (inc. 16.2018.61) presentato da
RA 1 (patrocinato dall'abg. PA 1 )
contro la decisione emessa il 5 ottobre 2018 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2017.13 (appalto) promossa con petizione del 12 gennaio 2017 nei confronti di
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 16.2018.62),
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 febbraio 2016 RA 1, titolare della ditta individuale RE 1, ha trasmesso a CO 1 una fattura di complessivi fr. 7528.50 per lavori effettuati in un appartamento di sua proprietà a __________ (fr. 5050.– per la manodopera e fr. 2478.85 per il materiale). Dopo averne sollecitato invano il pagamento, il 4 luglio 2016 RA 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 7528.50 indicando quale titolo del credito “fattura lavori montaggio tapparelle, soglie, guide, ecc”, cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 12 gennaio 2017 RA 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 7528.50 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2016. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2017 la convenuta, ha proposto di respingere la petizione sollevando l'eccezione di carenza della sua legittimazione passiva. All'udienza del 26 aprile 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno ribadito le loro posizioni e notificato prove. Il 6 giugno 2017 l'attore è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Terminata l'istruttoria, alle arringhe finali del 20 giugno 2018 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico dell'attore e per esso a carico dello Stato. L'attore è stato altresì tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RA 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 novembre 2018 in cui chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio o, quanto meno di riformarla nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 9 ottobre 2018. Introdotto l'8 novembre 2018, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, constatato che la convenuta oltre a eccepire la congruità della mercede, sosteneva di avere concluso un contratto d'appalto unicamente con __________ Z__________ per la sostituzione dei serramenti, compreso lo smontaggio e rimontaggio delle tapparelle, al costo onnicomprensivo di circa fr. 29 000.–, ha esaminato la legittimazione passiva della convenuta. Egli ha così valutato le risultanze istruttorie giungendo alla conclusione che l'attore, cui incombeva l'onere della prova, non aveva dimostrato di avere concluso con la convenuta un contratto d'appalto. In particolare, il primo giudice ha ritenuto inconcludenti le deposizioni delle parti, di segno opposto, mentre ha ritenuto la testimonianza di __________ Z__________, il quale ha riferito di avere saputo dall'attore che la convenuta lo aveva incaricato di svolgere la posa delle tapparelle e delle soglie, priva di valore probatorio “poiché non riguarda un fatto da lui percepito direttamente”. Per contro, egli ha accertato sulla scorta della testimonianza di __________ D__________, che la convenuta dopo avere detto a __________ Z__________ di ritenere, contrariamente a quanto da lui asserito, che il costo per “lo smontaggio e il rimontaggio delle tapparelle e la sostituzione delle soglie” fosse incluso nel suo preventivo, lo avrebbe invitato a svolgere questi lavori “che poi alla fine dei lavori se ne sarebbe riparlato”. Il primo giudice ha negato così che tra l'attore e la convenuta sia sorta una relazione contrattuale, rilevando che tutt'al più la convenuta aveva incaricato __________ Z__________ anche per questi lavori. In definitiva, egli ha respinto la petizione per difetto della legittimazione passiva della convenuta.
4. Il reclamante rimprovera sostanzialmente al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto di determinate risultanze istruttorie che, se tenute in debita considerazione, permetterebbero di accertare la legittimazione passiva della convenuta. In particolare, egli richiama la deposizione di __________ Z__________, indicato quale “tuttofare dell'immobile”, il quale ha riferito di essere bensì stato incaricato dalla convenuta di sostituire i vetri e le finestre dell'appartamento, ma di aver chiaramente detto alla committente che lo smontaggio e il riposizionamento delle tapparelle era un lavoro ben distinto. Sempre il medesimo teste ha avuto poi modo di affermare che tale lavoro era stato svolto dall'attore, tant'è che nessuna sua fattura riporta gli interventi di quest'ultimo. Inoltre, sempre a suo dire, il primo non era in grado di eseguire determinati lavori sia per motivi di salute sia per mancanza di capacità tecniche. Per il reclamante “sarebbe come supporre che un custode di un palazzo sia la controparte contrattuale in caso di lavori di una certa importanza visto che lo stesso potrebbe fungere unicamente da portavoce della proprietà rapportandosi con le ditte intervenienti”. Per di più, egli soggiunge, non va sottaciuto il comportamento processuale della convenuta, la quale dopo avere in un primo tempo preteso di nemmeno conoscere l'attore, ha poi dovuto ammettere il contrario tant'è che lo aveva medicato dopo un infortunio sul cantiere. Inoltre, sintomatico è il fatto che dopo avere ricevuto la fattura dell'attore, la convenuta nulla ha sollevato, nemmeno rivolgendosi a __________ Z__________ per contestare l'esistenza di un'altra ditta.
5. Ci si può chiedere se il reclamante abbia una corretta percezione della cognizione di questa Camera in materia di fatti. Come si è detto, questa Camera può intervenire soltanto se il Pretore ha accertato i fatti in modo manifestamente errato e non solo erroneamente. Trattandosi dell'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario quando l'autorità non tiene conto, senza valide ragioni, di prove atte a modificare la decisione, quando è manifestamente in errore sul suo significato e sulla sua portata, o quando, sulla base delle prove raccolte, trae conclusioni insostenibili. In seconda sede, per altro, non si procede a un nuovo apprezzamento delle deposizioni testimoniali, ma incombe al reclamante dimostrare in che modo quello operato dal primo giudice sarebbe manifestamente inesatto o incompleto oppure perché siano stati accertati fatti violando norme essenziali di procedura.
In altre parole, non basta richiamare stralci di deposizioni testimoniali, non considerati dal primo giudice, per dimostrare l'arbitrarietà nell'accertamento dei fatti. Tanto più che, a ben vedere, il reclamante nemmeno spiega perché sulla scorta della deposizione di __________ D__________, la quale ha affermato di avere sentito la convenuta incaricare __________ Z__________ dello smontaggio e il rimontaggio delle tapparelle, il Pretore aggiunto non potesse giungere alla conclusione che un contratto d'appalto era tutt'al più sorto tra loro e non con l'attore. Tanto basterebbe per dichiarare irricevibile il reclamo.
6. Ad ogni modo, la legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona (DTF 126 III 59 consid. 1a; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.2.2). Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l'attore procede (CCR sentenza inc. 16.2017.35 del 5 giugno 2019 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche II CCA sentenza inc. 12.2017.191 del 13 agosto 2019 consid. 6.1). Premesso ciò, incombe alla parte che procede per ottenere l'adempimento di una pretesa dimostrare l'esistenza del contratto, così come della congruità della sua pretesa.
7. Nella fattispecie è incontestato che i lavori in questione siano stati eseguiti dall'attore. A fronte della contestazione della convenuta, tale sola circostanza non basta tuttavia, per ritenere che tra le parti sia sorta una relazione contrattuale e che di conseguenza la CO 1 sia debitrice di una mercede nei confronti dell'attore. Intanto quest'ultimo, che non ha per altro indicato alcuna precisa circostanza dalla quale si potrebbe dedurre il conferimento di un tale incarico, non mette in discussione che l'affermazione per sentito dire di __________ Z__________, il quale ha riferito di avere saputo dall'attore medesimo che la convenuta l'aveva incaricato, non abbia alcuna valenza probatoria. Con il reclamante si conviene che __________ Z__________ ha sempre sostenuto che lo smontaggio e il rimontaggio delle tapparelle non era compreso nel preventivo da lui allestito per la sostituzione dei serramenti, che per tale lavoro egli non ha emesso alcuna fattura e non ha versato nulla all'attore. Ciò tuttavia non basta per dimostrare che la convenuta si è rivolta direttamente all'attore. E ciò tanto meno ove si pensi che __________ D__________, amministratrice del condominio, ha affermato di avere assistito a una discussione tra la convenuta e __________ Z__________ in merito all'inclusione o meno delle note prestazioni nel preventivo allestito da quest'ultimo e di avere sentito la convenuta dire allo stesso __________ Z__________ di “effettuare i lavori di smontaggio e di rimontaggio delle tapparelle, di sostituzione delle soglie … che poi alla fine dei lavori se ne sarebbe riparlato” (deposizione del 16 ottobre 2017, verbali pag. 5 in alto). È possibile che __________ Z__________ non potesse eseguire lavori importanti, ma per tacere del fatto che ciò non gli ha impedito di ricevere l'appalto per la sostituzione dei serramenti e poi farsi aiutare da terzi o subappaltare i lavori, ciò ancora non dimostra che l'attore ha ricevuto direttamente l'incarico dalla convenuta per i lavori da lui fatturati separatamente.
Si conviene che per il reclamante l'esito del procedimento possa apparire insoddisfacente, tanto più che egli ha dimostrato di avere acquistato materiale per i lavori svolti nell'appartamento della convenuta (deposizione di __________ M__________ del 5 ottobre 2017, verbali pag. 4). E può sorprendere il fatto che la convenuta non abbia sollevato contestazioni alla ricezione del sollecito di pagamento speditole dall'attore, così come il fatto che essa abbia dapprima finanche negato di conoscere l'attore per poi dover ammettere di conoscerlo. Resta il fatto che tali circostanze non bastano per dimostrare la conclusione di un contratto tra le parti. Ne segue che la conclusione del primo giudice non può dirsi errata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
8. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio, esso non entra in linea di conto, il reclamo difettando sin dall'inizio di parvenza di buon diritto (art. 117 lett. b CPC). Della situazione economica del reclamante si tiene conto riducendo, per quanto possibile, l'ammontare della tassa di giustizia.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
– abg. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.