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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 13.02.2020 16.2018.58

13 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,494 mots·~12 min·2

Résumé

Appalto - citazione all'udienza di conciliazione - buona fede

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.58

Lugano 13 febbraio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 ottobre 2018 presentato da

 RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 24 settembre 2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E18-031 (appalto) promossa con istanza del 30 luglio 2018 da  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 30 luglio 2018 la società CO 1, attiva nel settore della posa di serramenti, si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per un tentativo di conciliazione volto a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 1746.79 oltre interes­si del 5% dal 16 marzo 2017, quale saldo della mercede di complessivi fr. 165 160.88 per la fornitura e la posa di finestre e tapparelle in una abitazione a __________, più fr. 103.30 di spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano dalla convenuta limitatamente a questo importo. Il 6 agosto 2018 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 18 settembre 2018. Il plico raccomandato destinato alla convenuta è ritornato alla Giudicatura di pace con l'indicazione “non ritirato”. All'udienza si è così presentata la sola istan­te, che ha confermato le sue domande e la richiesta di emanare una decisione.

                                  B.   Statuendo con decisione del 24 settembre 2018 il Giudice di pa­ce ha accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'i­stan­te fr. 1746.79 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2017 e fr. 103.30 per spese esecutive e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2018 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Giudice di pace “affinché previo contraddittorio tra le parti, emetta una nuova decisione sulla base delle considerazioni di questa Camera”. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2019 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 2 ottobre 2018. Introdotto il 30 ottobre 2018 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo è dunque tempestivo.

                                   2.   Nelle osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene di avere discusso, il 17 settembre 2018, con la controparte in merito all'udienza di conciliazione e allega la lettera inviatale il medesimo giorno, anticipata via fax, in cui si dice disposta a valutare una proposta conciliativa “in occasione dell'udienza di conciliazione già prevista per domani”.

                                         a)   Nella procedura di reclamo, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di stabilire che il regime dell'art. 326 cpv. 1 CPC deve essere calibrato su quello dell'art. 99 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale, al fine di evitare che la presentazione di nuovi fatti e prove sia soggetta a una regolamentazione più severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a quella federale (DTF 145 III 428 consid. 5.2). Nel solco di tale orientamento, nuovi fatti e nuove prove sono pertanto ammissibili, in particolare, a sostegno di pretesi vizi di procedura commessi in prima sede, quale una violazione del diritto al contraddittorio (Steiner, Die Beschwerde nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2019, n. 558 con riferimenti).

                                         b)   Nella fattispecie, la reclamante, ancorché in maniera non del tutto esplicita, mette in discussione la validità della notificazione della citazione all'udienza di conciliazione, ovvero l'applicabilità della finzione di notifica prevista dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Una censura del genere è senz'altro ammissibile in sede di reclamo (Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 30 ad art. 234; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 36 ad art. 234) e come si è visto, al riguardo la reclamante può addurre nuovi fatti e prove (sopra consid. 2a). In casi del genere, tuttavia, anche la parte opponente deve essere messa in condizione di poter addurre eventuali obbiezioni e prove nuove. Un divieto in tal senso sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. Le nuove allegazioni con il documento allegato vanno quindi ammesse.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che la documentazione prodotta dalla CO 1, “in particolare i documenti allegati all'istanza (doc. A-M), riconfermata in occasione dell'udienza di conciliazione del 18.09.2018” prova “il ben fondato della richiesta di parte attrice” e l'esistenza del “credito principale nei confronti della parte convenuta”. Ritenuto poi che la convenuta “non si è presentata all'udienza di conciliazione e non ha nemmeno ritirato la raccomandata contenente la documentazione relativa all'istanza” e constatato che l'attrice aveva chiesto di giudicare la lite, il primo giudice ha accolto l'istanza in applicazione dell'art. 212 CPC.  

                                   5.   La reclamante, dopo avere spiegato i motivi della sua mancata comparsa all'udienza di conciliazione, rimprovera al Giudice di pace di essere incorso in varie violazioni procedurali riferite all'applicazione dell'art. 212 CPC. Essa lamenta segnatamente la mancanza di un verbale dell'udienza di conciliazione, la mancata verbalizzazione dell'esito della conciliazione e la mancata chiusura della procedura di conciliazione. Inoltre, a suo avviso, nella successiva procedura decisionale, il Giudice di pace avreb­be dovuto concederle di esprimersi nuovamente, tanto più che “la raccomandata contenente la documentazione relativa all'istanza sub judice non era stata [da lei] ritirata e che quindi il contenuto della stessa non poteva ritenersi a lei noto”. Per di più, soggiun­ge la reclamante, “ammesso e non concesso che la finzione della notifica di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC si applichi alla fattispecie”, l'autorità di conciliazione ha violato l'art. 147 cpv. 3 CPC perché nella citazione all'udienza di conciliazione non ha indicato che “la conseguenza di una sua mancata comparsa sarebbe stata l'emanazione della decisione”. Infine, lamenta un'insufficiente motivazione della decisione, rilevando che la sentenza, oltre a non indicare l'oggetto litigioso e i fatti alla base della stessa, non menziona nemmeno i motivi per cui essa deve versare l'importo rivendicato dalla controparte.

                                   6.   Per quel che riguarda la regolarità della notifica dell'ordinanza del 6 agosto 2018 con cui il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di conciliazione, è pacifico che l'invio raccomandato destinato alla convenuta è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”.

                                         a)   Ora, per l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. Tale finzione presuppone quindi, oltre al deposito di un avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario (sen­tenze del Tribunale federale 4A_321/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5 con rinvio a 5A_677/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 2.1), che il destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza – secondo il principio della buona fede – di ricevere un atto giudiziario. La finzione si applica di principio fin dalla prima infruttuosa notificazione, non essen­do necessario che l'autorità proceda a una seconda notifica (sentenza del Tribunale federale 4A_53/2019 del 14 maggio 2019 consid. 4.1 con rinvii). Relativamente al fatto che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione la finzione si applica ove questi sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico o quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 227 consid. 3.1; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.11 del 28 agosto 2019 consid. 4a con rinvii).

                                         b)   Premesso ciò, che la convenuta non dovesse aspettarsi l'avvio di una procedura è verosimile. Né l'opposizione a un precetto esecutivo basta per ritenere che la parte dovesse aspettarsi l'avvio di un procedimento giudiziario (DTF 138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c). Per di più, come è noto al Giudice di pace in questione, la finzione non entra di principio in linea di conto in caso di notifica di un atto introduttivo di causa (CCR, sentenza inc. 16.2015.16 del 23 maggio 2017 consid. 4b con rinvii). Ciò basterebbe per annullare la decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice. Nel caso in esame, tuttavia, la questione non si esaurisce in questi soli termini.

                                         c)   Nelle osservazioni al reclamo la CO 1, come si è detto (sopra consid. 2), sostiene di avere discusso con il patrocinatore il 17 settembre 2018 “apertamente, dell'udienza di conciliazione prevista per il giorno dopo davanti alla Giudicatura di pace di Paradiso, spiegando il contenuto e l'oggetto della procedura”. L'allegazione è rimasta incontestata e dalla lettera trasmessa lo stesso giorno dall'avv. PA 2 all'avv. PA 1 si allude appunto all'udienza di conciliazione “già prevista per domani”. In circostanze del genere, si deve ritenere che la mattina precedente l'udienza fissata per le ore 15.15 del giorno successivo il rappresentante della convenuta abbia avuto conoscenza della data dell'udienza. Il principio della buona fede (art. 52 CPC) avrebbe quindi imposto alla convenuta, a quel momento debitamente patrocinata (cfr. procura agli atti), di attivarsi per ottenere dal Giudice di pace l'accesso agli atti o chiedere un rinvio dell'udienza. In realtà nulla è stato intrapreso di modo che per la mancata comparsa all'udienza la convenuta va rimessa alla sua responsabilità. Ciò esclude una lesione del suo diritto di essere sentito.

                                         d)   Quanto alla pretesa violazione dell'art. 147 cpv. 3 CPC è vero che tale norma impone al giudice di rendere attenti le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine. In concreto, tuttavia, in calce alla citazione del 6 agosto 2018 è indicato chiaramente che “se il convenuto ingiustificatamente non compare, l'autorità di conciliazione procede come in ca­so di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC)”. Per una parte rappresentata da un avvocato tale indicazione, quantunque succinta, appare sufficiente.

                                   7.   Con la reclamante si conviene che nel caso in cui la parte che ha adito l'autorità di conciliazione in una vertenza con valore litigioso inferiore a fr. 2000.– chieda l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale (CCR inc. 16.2014.7 del 26 ottobre 2016 consid. 5b con rinvii). Ora, è senz'altro vero che il verbale del 6 agosto 2018 non è un esempio di chiarezza al riguardo. Tuttavia, per tacere del fatto che nulla impone all'autorità di conciliazione di aprire un nuovo incarto per la procedura decisionale con un numero diverso da quello della conciliazione, dalle eventuali carenze procedurali non è dato di vedere in quale pregiudizio incorra l'interessata né quale beneficio ne possa trarre. Certo non è stata verbalizzata la mancata conciliazione, ma in assenza di una parte un accordo è già di per sé escluso. Inoltre il verbale riporta le richieste di giudizio dell'istante e la sua conferma dell'istanza, ciò che appare sufficiente in caso di assenza ingiustificata della parte convenuta. Per di più, dandosi contumacia di quest'ultima all'udienza di conciliazione, nulla impedisce di procedere seduta stante alla discussione nella susseguente procedura decisionale senza la necessità di dare alla parte la possibilità di esprimersi. Anzi, una decisione dell'autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 CPC è auspicabile proprio nel   caso di contumacia della parte convenuta (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 21). Non si ravvisa pertanto una violazione del diritto di essere sentito della convenuta.

                                   8.   La reclamante, infine, rimprovera al Giudice di pace di non avere motivato la decisione, donde una violazione dell'art. 239 cpv. 1 CPC e quindi del suo diritto di essere sentito. In concreto si conviene che la motivazione della decisione impugnata, estremamente succinta, si pone ai limiti inferiori di quanto si esige dal profilo formale difettando in particolare un'esposizione dei fatti e una sussunzione giuridica. Resta il fatto che dalle scarne indicazioni si possono arguire i motivi per i quali il giudice ha accolto l'azione, segnatamente rinviando ai documenti allegati all'istanza che non sono stati oggetto di contestazioni da parte della convenuta, contumace. Che ciò sia convincente e potesse bastare ai fini dell'accoglimento dell'azione è per altro un quesito che va distinto da quello di sapere se la decisione sia sufficientemente motivata. Dal momento in cui si possono comprendere i motivi che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro il diritto di ottenere una decisione motivata è rispettato. La censura in esame è destinata a cadere nel vuoto.

                                   9.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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