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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.02.2020 16.2018.54

10 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,499 mots·~12 min·2

Résumé

Azione di disconoscimento di debito: onere di allegazione e contestazione delle parti

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.54

Lugano 10 febbraio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2018 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 14 settembre 2018 dal Pretore del Distretto di Riviera nella causa SE.2017.38 (azione di disconoscimen­to di debito) promossa con petizione del 9 giugno 2017 nei confronti di  

 CO 1  (rappresentato da  RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 30 gennaio 2015 CO 1, in qualità di locatore, e RE 1, quale conduttore, hanno sottoscritto un contratto di locazione, di durata determinata dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2020 aven­te per oggetto il ristorante “__________” a __________, che prevedeva una pigione di fr. 4000.– mensili oltre a fr. 150.– mensili per le spese accessorie. Il contratto è stato disdetto anticipatamente per la fine del mese di aprile 2016.

                                  B.   Visto il mancato pagamento delle pigioni arretrate dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 (fr. 12 000.–), di tredici mensilità di spese accessorie (fr. 1950.–), così come delle spese di richiamo (fr. 250.–), il 23 novembre 2013 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________9 dell'Ufficio esecuzioni di Bellinzona per l'incasso di fr. 14 250.– oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2016, cui l'escusso ha interposto opposizione. Con decisione del 30 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo limitatamente a fr. 8950.– oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2016 e posto le spese processuali di complessivi fr. 150.– per 2/5 a carico dell'escutente e per 3/5 a carico dell'escusso, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.– (inc. SO.2017.146).

                                  C.   Con petizione del 9 giugno 2017 RE 1 si è rivolto al Pre­tore del Distretto di Riviera per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Nelle sue osservazioni del 3 luglio 2017 CO 1 ha proposto di respingere l'azione. All'udien­za del 5 settembre 2017, indetta per il dibattimento, l'attore – u­ni­co comparente – ha rinunciato a replicare. Il 27 novembre 2017 il convenuto ha scusato l'assenza del proprio rappresentante all'udienza per problemi di salute e di agenda. Statuendo con decisione dell'8 giugno 2018, motivata il 14 settembre successivo, il Pretore ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico dell'attore.

                                  D.   Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2018 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio o in via subordinata la riforma della stessa nel senso di accogliere la petizione. Con decreto del 30 ottobre 2018 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2018 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea dell'8 novembre 2018 il reclamante ha contestato la ricevibilità delle osservazioni e della documentazione allegata dal convenuto.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 17 settembre 2018 (attestazione postale agli atti). Introdotto il 16 ottobre 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Alle osservazioni al reclamo CO 1 allega il contratto di locazione sottoscritto il 30 maggio 2015. Questo documento, mai sottoposto al primo giudice, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova. L'esistenza di un contratto di locazione tra le parti, come si vedrà in appresso, è tuttavia un fatto notorio, poiché risulta dalla decisione emessa il 30 maggio 2017 dal Pretore del Distretto di Bellinzona prodotta dall'attore.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esau­stiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata il Pretore ha stabilito anzitutto che l'assenza del convenuto alle prime arringhe era ingiustificata e ha ritenuto che quand'anche la lettera del 27 novembre 2017 fosse intesa come istanza di restituzione dei termini, la richiesta sarebbe tardiva e infondata. Egli, dopo aver riassunto i principi dell'azione di disconoscimento del debito in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ha spiegato che in presenza di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, incombe a quest'ultimo provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla, invalidata, simulata o perenta. Premesso ciò, per il primo giudice l'esistenza di un riconoscimento di debito, oltre a scaturire dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione, va ammessa perché “è un fatto addotto dal convenuto nelle sue osservazioni che non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'attore né in replica, cui ha rinunciato, né tantomeno nella petizione”. A suo parere, inoltre, non si intravvedono contraddizioni nella sentenza di rigetto dell'opposizione, la quale accerta la sussistenza di un contratto di locazione e pigioni scadute non solute, poiché “manifestamente la sottoscrizione di un contratto di locazione costituisce per le parti un riconoscimento di debito per le pigioni scadute”, tanto più che da tale sentenza “nemmeno risulta che sia stata contestata l'esistenza di un contratto di locazione sottoscritto dalle parti o le pigioni scadute ma solo che il debitore ha sostenuto genericamente che non sussiste un titolo di rigetto, sollevando un'eccezione di compensazione (la quale peraltro per definizione implica il riconoscimento del credito principa­le)”. Ne ha dedotto, il Pretore, che “in difetto di ogni e qualsiasi commento della parte attrice in relazione a detta sentenza (da lei prodotta) e in assenza di una contestazione dell'allegazione del convenuto quo all'esistenza del riconoscimento di debito, non sono sorti dubbi sulla sua reale sussistenza”. Accertata la sussistenza di un riconoscimento di debito, il primo giudice ha stabilito che l'attore non aveva fatto fronte al suo obbligo di allegare e di provare i motivi dell'inesistenza del credito, donde la reiezione della petizione.

                                   5.   RE 1 rimprovera al Pretore di avere erroneamente applicato le regole di procedura e di ripartizione dell'onere probatorio, non tenendo conto del fatto che in un'azione di disconoscimento del debito in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 LEF all'attore/debitore basta disconoscere il debito ammesso dal giudice del rigetto dell'opposizione mentre spetta al convenuto/creditore nuovamente allegare, specificare e provare il suo credito. E al proposito, egli rileva, nelle sue osservazioni del 3 luglio 2017 il convenuto nulla ha specificato in merito alla sua pretesa, “men che meno la natura il fondamento e l'entità della sua pretesa”, né ha indicato quale sarebbe “la sentenza che prevedrebbe tutte le prove a sostegno della sua pretesa”. Il reclamante contesta inoltre che la mancanza di una sua replica comporti l'ammissione dell'esistenza di un riconoscimento di debito, sufficiente essendo, a suo avviso, la contestazione “che abbraccia anche i fatti di risposta” da lui proposta con la petizione. Assume che il Pretore, fondando il suo giudizio su dei fatti nemmeno allegati dal convenuto, ha violato il suo diritto di essere sentito perché sui fatti da lui accertati non ha potuto prendere posizione. Per di più, egli epiloga, il convenuto non poteva nemmeno rifarsi a un riconoscimento del debito scritto, giacché non ha mai sostenuto l'esistenza di un simile documento e lo stesso non figura nemmeno agli atti di causa.

                                   6.   Nella fattispecie, è indiscusso che l'attore ha introdotto un'azione di disconoscimento di debito in virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ovvero un'azione di diritto materiale volta all'accertamento o l'inesigibilità della pretesa invocata dal creditore nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019, consid. 3.1). L'inversione dei ruoli processuali non comporta, però il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Incombe al convenuto/creditore allegare e dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore attore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui intende prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito. Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1 con rinvio; v anche CCR, sentenza inc. 16.2016.25 del 7 novembre 2016 consid. 5).

                                   7.   In concreto, con la petizione l'attore si è limitato a richiamare la precedente procedura di rigetto dell'opposizione e a contestare la pretesa avversaria così come la posizione di creditore di CO 1. Ci si può chiedere se una generica formulazione di disconoscimento del debito sia sufficiente o se l'attore non debba quanto meno alludere ai motivi per cui egli ritiene inesistente o inesigibile il credito avversario. La questione non merita ulteriore approfondimento, il convenuto nulla avendo obiettato. Premesso ciò, è vero che nelle sue osservazioni del 3 luglio 2017 CO 1 ha postulato la reiezione della petizione limitandosi ad affermare che “esiste già una sentenza con tutte le prove del riconoscimento di debito”. Che tale “rudimentale e succinta” allegazione fosse sufficiente per provare il proprio credito è senz'altro discutibile. Resta il fatto che al dibattimento del 5 settembre 2017 l'attore ha semplicemente fatto verbalizzare di non volere replicare.

                                         Ora, il reclamante non mette in dubbio l'accertamento del Pretore secondo cui la sentenza cui il convenuto si è riferito sia quella emessa il 30 maggio 2017 dal Pretore del Distretto di Bellinzona e neppur contesta che il riconoscimento di debito sui cui quel giudice ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione sia il contratto di locazione sottoscritto dalle parti per le pigioni scadute e per le spese accessorie non pagate (sentenza impugnata pag. 6). Ciò posto, è vero che la mancanza di replica non equivale sempre all'ammissione dei fatti di risposta, “poiché la contestazione di quei fatti [di risposta] è implicita già perché la parte attrice propone in petizione una fattispecie diversa” (Trez­zini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 225). Nel caso in esame, tuttavia, il reclamante non censura l'accertamento del Pretore secondo cui nella petizione “nulla si dice quo alla mancata sussistenza di un riconoscimento di debito”. Perché in assenza di contestazioni, il primo giudice non potesse pertanto ammettere l'esistenza di un riconoscimento di debito come fatto non controverso e quindi non soggetto a prova (art. 150 CPC) l'interessato non illustra. E come si è visto, dandosi un riconoscimento di debito, incombe all'attore/debitore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui intende prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito. In realtà nulla è stato addotto. Che il convenuto sia stato assente ingiustificato al dibattimento non esonerava l'attore, debitamente assistito da un patrocinatore, dal contestare un fatto senz'altro pertinente che, quantunque “succinto”, era stato debitamente allegato con le osservazioni. Per la deliberata scelta di non replicare l'attore va rimesso alla sua responsabilità. Al proposito la decisione impugnata resiste alla critica.

                                         Relativamente ai fatti accertati dal Pretore, è vero che il convenuto nulla ha allegato. Tuttavia, perché le risultanze di un precedente procedimento non possano ritenersi notorie per le parti coinvolte e, una volta portate regolarmente agli atti di un altro processo, anche per quel giudice, il reclamante non spiega. Non si riscontra una violazione del diritto di essere sentito, men che meno ove di pensi che l'interessato nemmeno pretende che tali fatti siano stati accertati in maniera manifestamene errata. Infine, non è dato di vedere, né l'interessato spiega, quali conseguenze egli intenda trarre dal rimprovero mosso al Pretore di avere esaminato, a titolo abbondanziale, la sentenza di rigetto dell'opposizione senza intravvedere contraddizioni. Per il resto, il reclamante non discute l'applicabilità dell'art. 234 cpv. 1 CPC, che permette al giudice di porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa al dibattimento, né pretende che sussistevano notevoli dubbi circa un fatto non controverso, ciò che avrebbe dovuto indurre il Pretore a raccogliere prove d'ufficio in virtù dell'art. 153 cpv. 2 CPC.

                                   8.   Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, il reclamante non avendole rivendicate (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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