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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.03.2020 16.2018.51

12 mars 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,317 mots·~17 min·3

Résumé

Azione di disconoscimento di debito - appalto (fornitura e montaggio di mobili), garanzia per difetti - onere dell'allegazione

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.51

Lugano 12 marzo 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 27 settembre 2018 presentato da

 RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro decisione emessa dal Giudice di pace del circolo di Paradiso il 27 agosto 2018 nella causa C-D17-001 (azione di disconoscimen­to di debito) da lei promossa con petizione del 9 gennaio 2017 nei confronti della  

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nel mese di marzo 2015 RE 1 ha incaricato la società CO 1 di fornirle, per la sua casa di __________, un letto (€ 1786.–), due comodini (€ 250.– l'uno), otto porte con maniglie (€ 550.– l'una) e un gruppo miscelatore per cucina (€ 280.–), così come di occuparsi del relativo montaggio e della rimozione delle precedenti apparecchiature (€ 960.–), per un costo complessivo di € 7926.– IVA esclusa. Il 5 maggio 2015 la CO 1 ha iniziato il suo intervento ma in seguito di varie vicissitudini i lavori sono terminati nel settembre di quell'anno. Nel frattempo, l'11 maggio 2015, la CO 1 ha trasmes­so alla committente una fattura di € 7695.– IVA compresa (letto € 1265.–, comodini € 500.–, porte € 4080.–, maniglie € 320.–, montaggio € 960.–).

                                  B.   Il 3 dicembre 2015 la CO 1 ha sollecitato il pagamento di € 7600.– o di fr. 8000.–. Il 20 gennaio 2016 RE 1 ha versato fr. 4000.–, informando la ditta, l'8 febbraio 2016, che “il saldo della fattura sarà pagato a breve” salvo lamentarsi quattro giorni dopo di problemi al letto e comunicare il 16 febbraio 2016 che avrebbe pagato il saldo “non appena il problema al letto sarebbe stato risolto“. L'11 maggio 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, indicando qua­le titolo di credito “fattura N. 15.105 del 11.05.2015 Fornitura di arredi-importo di fr. 8000.– (pagamento ricevuto di fr. 4000.–)”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito il 23 agosto 2016 dalla CO 1, con decisione del 19 dicembre 2016 il Giudice di pa­ce del circolo di Paradiso ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha posto le spese processuali di fr. 230.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 110.– (inc. S16-169).

                                  C.   Con petizione del 9 gennaio 2017 RE 1 si è rivolta al medesimo Giudice di pace affinché disconoscesse il debito nei confronti della CO 1. All'udienza del 31 gennaio 2017, indetta per il dibattimento, la convenuta ha concluso per la reiezione della petizione, mentre l'attrice ha chiesto di esperire una perizia sull'esistenza di difetti e sul minore valore delle opere fornite. Il perito __________ B__________ ha rilasciato il suo referto il 9 aprile 2017. Il 25 luglio 2017 la convenuta ha contestato il contenuto della perizia e ha eccepito la tardività della notifica dei difetti da parte dell'attrice. Il 2 ottobre 2017 il perito ha completato la sua relazione. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 6 e 29 novembre 2017 in cui hanno man­tenuto le loro posizioni.

                                  D.   Statuendo con decisione del 30 maggio 2018, motivata il 27 agosto successivo, il Giudice di pace ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ha condannato l'attrice a versare alla convenuta fr. 4000.–, oltre spese esecutive di fr. 73.30 e interessi dal 30 ottobre 2015 (dispositivo n. 2) e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo (dispositivo n. 3). Le spese processuali di complessivi fr. 1006.– (comprensive dei costi peritali di fr. 756.–) sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 200.–.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 27 settembre 2018 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione o quan­to meno di annullarla e di rinviare gli atti al primo giudice perché, completata l'istruttoria, emani un nuovo giudizio. Con decreto del 31 ottobre 2018 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2018 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la motivazione della deci­sione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice il 28 agosto 2018. Introdotto il 27 settembre 2018, il reclamo in esame è tem­pestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha stabilito che tra le parti è sorto “un contratto misto di fornitura e lavori di posa” e ha applicato alla fattispecie le norme dell'appalto. Richiamato l'art. 367 CO, norma che regola gli obblighi di verifica dell'opera e di tempestiva segnalazione dei difetti da parte del committente, egli ha stabilito che la notifica dei difetti da parte dell'attrice non era avvenuta tempestivamente. A suo avviso, in effetti, “il fatto che la parte convenuta sia stata chiamata a sistemare delle manchevolezze rientra nella normalità delle cose poiché quando vengono forniti, posati e montati serramenti che siano necessari degli aggiustamenti da eseguire rientra nella norma, questi interventi sono stati eseguiti così come la stessa parte attrice ammette”. Per il primo giudice, la convenuta, su richiesta, si è impegnato a sanare i difetti e non si è mai rifiutata di intervenire. Per di più, egli ha soggiunto, i lavori sono stati eseguiti nel 2015 e “ora a distanza di due/tre anni si cavilla con argomentazioni di diritto sicuramente pertinenti ma in tutta la documentazione non vi è traccia di uno scritto tempestivo che segnali tutti i difetti elencati e motivo del mancato pagamento del saldo della fattura”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione.

                                   4.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere ritenuto intempestiva la notifica dei difetti da lei segnalati alla convenuta. Essa rileva che i difetti, oltre a poter essere segnalati anche verbalmente, sono stati comunicati alla convenuta per iscritto, come confermano “lo scambio di e-mail del 18 giugno 2015 tra le parti (notifica dell'attrice dei difetti delle misure di letto e porte e ammis­sione dei difetti da parte della convenuta) […] e lo scambio di e-mail 16/18 luglio 2015 tra le parti (notifica dell'attrice per il colore difforme dei rattoppi rispetto al legno delle porte con richiesta di intervento, ammissione della convenuta dei difetti con proposta di sconto per il letto)”. Per di più, soggiunge, il primo giudi­ce non ha considerato che l'esistenza dei difetti da lei lamentati è stata riconosciuta dalla controparte, che è “intervenuta, benché inutilmente, per tentare di riparare l'opera difettosa fornita” e ha rinunciato “a sollevare contestazioni riguardo alla correttezza del­la notifica dei difetti”. A suo avviso, il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto gli interventi eseguiti dalla convenuta come degli usua­li “aggiustamenti di piccole manchevolezze”, quando invece i tentativi di riparazione sono consistiti nel “sostituire porte, fare rattoppi agli stipiti e al letto e altri interventi radicali” rivelatisi purtroppo inutili, poiché i difetti, come confermato dal perito, sussistono tuttora. A suo parere, poi, non le incombeva provare l'avvenuta tempestiva notifica dei difetti, poiché questa questione non era un fatto controverso ed esulava quindi dall'onere probatorio, la convenuta avendo eccepito la tardività della segnalazione dei difetti soltanto nel memoriale conclusivo. In tali circostanze il primo giudice non poteva tenere conto delle allegazioni tardive della convenuta né porle alla base della sua decisione, tanto più che essendo stata chiusa l'istruttoria, non le era più possibile portare delle prove sulla tempestività della notifica dei difetti.

                                   5.   Nella fattispecie l'attrice ha introdotto un'azione di disconoscimen­to di debito in virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF, ovvero un'azione di diritto materiale volta all'accertamento o l'inesigibilità della pretesa invocata dal creditore nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1). L'inversione dei ruoli processuali non compor­ta, però il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Spetta al convenuto/creditore allegare e dimostra­re il fondamento del suo credito, mentre incombe al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui intende prevaler­si per dimostrare l'inesistenza del debito. Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non è citata nell'at­to, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una cau­sa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1 con rinvio; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.54 del 10 febbraio 2020 consid. 6).

                                   6.   Le parti non discutono la qualifica del contratto stabilita dal Giudice di pace né le norme giuridiche da lui applicate. A ragione. Dandosi un contratto misto in cui fornitura di merce e montaggio hanno sostanzialmente un valore analogo, come in concreto, la garanzia dei difetti dell'opera sottostà per analogia alle norme del contratto d'appalto (art. 367 e segg. CO; Gauch, Der Werk­ver­trag, 5a edizione, pag. 50 n. 131).

                                         a)   Premesso ciò, per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario cor­so degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appal­tatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale 4A­_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ 2019 pag. 213; v. anche Gauch, op. cit., n. 2160; CCR sentenza inc. 16.2015.28 del 28 novembre 2016 consid. 5).

                                         b)   Spetta al committente che fa valere delle pretese in garanzia l'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti ma incom­be all'appaltatore l'onere di allegare la mancanza di un avviso dei difetti o la tardività dello stesso. La questione della tempestività della notifica dei difetti dipende dalle circostanze specifiche del caso concreto senza che il giudice debba verificarla d'ufficio se non è stata contestata dall'appaltatore (DTF 107 II 50 consid. 2a, DTF 118 II 147 consid. 3a, sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.2 con riferimenti pubblicata in: SJ 2019 pag. 213). Dal profilo procedurale, i fatti devono essere regolarmen­te e tempestivamente allegati.  

                                         c)   Nella fattispecie, con la petizione l'attrice aveva contestato la pretesa avversaria poiché “i mobili forniti presentano vistosi e gravi difetti” mentre “i vari interventi di riparazione effettuati dalla convenuta non hanno posto rimedio ai difetti che si so­no progressivamente aggravati nel tempo” (pag. 2). All'udien­za del 31 gennaio 2017 l'attrice ha riaffermato che “i difetti [tuttora esistenti al letto e alle porte] erano stati segnalati e ribaditi oggi” mentre la convenuta ha addotto che “i lavori so­no stati eseguiti secondo le regole dell'arte e dunque si rifiuta di intervenire a sanare questi presunti difetti”. Dopo l'esecuzione della perizia, ordinata proprio per accertare l'esistenza di difetti, la CO 1 ha allegato che “i lavori sono stati effettuati in data 5 maggio 2015, che non solo la cliente non ha mai reclamato, neppure verbalmente, ma in dato 8 febbraio 2016 … scriveva che avrebbe effettuato il saldo della fornitura entro breve”. E nel memoriale conclusivo la convenuta ha ribadito che dopo il suo intervento nel settembre del 2015 per la risoluzione di alcune problematiche, l'attrice “non ha sollevato alcuna lamentela riguardo ai lavori eseguiti e ultimati” e si è avvalsa della tardività della notifica dei difetti, per altro nemmeno provati (pag. 3 e 4).

                                               Se non che a quel momento, sia dopo l'esecuzione della perizia sia con le conclusioni, la fase allegatoria era ormai terminata e nuove allegazioni di fatto, e nuovi mezzi di prova, potevano essere introdotte nel processo unicamente alle con­dizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC (applicabile anche alla procedura semplificata: art. 219 CPC; DTF 144 III 118 consid. 2.2 con rinvii). Non soccorrendo le premesse di quest'ultima norma, né è stato preteso, la convenuta, alla quale co­me si è detto incombeva l'onere di allegazione, non poteva più prevalersi della mancanza di un avviso dei difetti o della tardività dello stesso. Ne segue che l'attrice non era dunque tenuta a provare di avere tempestivamente notificato dei difetti, tale circostanze essendo per finire incontroversa (art. 150 CPC).

                                         d)   Non si disconosce che l'8 febbraio 2016 RE 1 ha comunicato alla CO 1 che “il saldo della fattura sarà pagato a breve”. Essa, nondimeno, quattro giorni dopo, ha lamentato la riapparizione di difetti precedentemente sistemati e ha informato la controparte, il 16 febbraio 2016, che avrebbe pagato il saldo “non appena il problema al letto sarebbe stato risolto”. Non consta che ciò sia avvenuto e non si può quindi dare per ammessa un'approvazione dell'opera. Per di più, è incontestabile che dopo la fornitura, avvenuta il 5 maggio 2015, la convenuta si è adoperata per riparare il letto e le porte senza apparentemente esito. E nel caso in cui la riparazione eseguita dall'appaltatore non elimina il difetto iniziale, non è più necessaria una nuova notifica del medesimo difetto e il silenzio non rappresenta approvazione tacita del committente, che può dunque avvalersi dei diritti di garanzia (sentenza del Tribunale federale 4A_650/2016 del 3 maggio 2017 consid. 4.2 con rinvii; v. anche Rep. 1997 pag. 67; II CCA, sentenze inc. 12.2012.207 del 7 ottobre 2014 consid. 8; Gauch, op. cit., pag. 690 n. 1846). In circostanze del genere, in definitiva, la decisione del Giudice di pace di ritenere intempestiva la notifica dei difetti si rivela errata. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite.

                                   7.   I diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nella fattispecie, come si è detto, l'attrice ha lamentato di­fetti al letto e alle porte. E sulla scorta delle risultanze peritali, risulta effettivamente che tuttora “i telai/cassetta delle porte sono troppo spessi in confronto dello spessore del muro, i coprifili non sono complanari, le ante non chiudono bene ma sforzano” (pag. 3) e che “il telaio del letto è distaccato nelle sue congiunzioni di 2 mm e non è stabile e le due reti non sono piane, all'esterno sono più alte che nella parte centrale di ca. 10 mm” (pag. 6). La persistenza di difetti, nonostante l'esecuzione dei lavori di riparazione, ha quale conseguenza il ripristino del diritto di scelta del committente. RE 1 poteva pertanto rinunciare a ulteriori interventi e chiedere la diminuzione della mercede.

                                         Relativamente al minor valore dell'opera, il perito ha stimato il costo per sistemare il letto in fr. 650.– più IVA e quello per l'intera sostituzione delle porte in fr. 11 400.– più IVA (complemento peritale del 2 ottobre 2017). Ora, dandosi un'opera che debba essere interamente sostituita, il committente ha di principio il diritto alla sola risoluzione del contratto (Gauch, op. cit., pag. 631 n. 1639 con rinvii). In concreto, considerato nondimeno che per le sole porte con le maniglie il costo ammontava a complessivi fr. 4631.44 (al cambio euro-franco di 1.0526) e che per la stessa committente l'opera conserva un certo valore, tant'è che non pretende la restituzione dell'intero prezzo pagato, si può ritenere che la richiesta di non versare il saldo di fr. 4000.– costituisce il minor valore che dà diritto alla riduzione della mercede. In siffatte circostanze, la petizione si rivela fondata e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

                                   8.   Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta rifonderà all'attrice, che ha agito per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta, nel senso che il debito di fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015 della CO 1 nei confronti di RE 1 di cui alla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione pronunciata il 19 dicembre 2016 dal Giudice di pa­ce del circolo di Paradiso (inc. S16-169: precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano) è disconosciuto.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 1006.– (fr. 250.– di tassa di giustizia + fr. 756 di costi peritali) sono posti a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1000.– per ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali di questa sede di fr. 450.– sono poste a carico della CO 1 che rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –  .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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