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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.01.2020 16.2018.50

20 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,663 mots·~18 min·2

Résumé

Vicinato: diritto di riposizione e azione negatoria

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.50

Lugano 20 gennaio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 19 settembre 2018 presentato da

RE 1 e RE 2   

contro la decisione emessa il 21 agosto 2018 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2016.19 (vicinato: diritto di riposizione e azione negatoria) promossa nei loro confronti con petizione del 15 giugno 2016 da  

 CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 e __________ C__________ erano comproprietari, un mez­zo ciascuno, della particella n. __________6 RFD di __________, situata nel nucleo, che confina con la particella n. __________1 appartenente in proprietà comune ad RE 1 e RE 2. I due fondi sono divisi da un muro di cinta, di circa 2.5 m x 30 m, in pietra sormontato da coppi. Secondo il piano particolareggiato del nucleo di __________, tale manufatto rientra nella categoria “muri di cinta esistenti da conservare, risanare o ricostruire” (art. 15 cpv. 3 NAPPNV).

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 giugno 2016 CO 1 e __________ C__________ si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere un diritto di riposizione su una striscia di terreno della particella n. __________1, appartenente ad RE 1 e RE 2 per due giorni al fine di eseguire opere di manutenzione del muro di cinta a confine dei due fondi, con l'impegno di comunicare ai vicini la data di accesso con una settimana di anticipo e di ripulire il fondo alla conclusione dei lavori. Nelle loro osservazioni del 19 agosto 2016 i convenuti hanno posto diverse condizioni all'esecuzione dei lavori, tra cui, in particolare, il versamento di un indennizzo giornaliero di fr. 200.– e hanno chiesto, in via riconvenzionale, che gli attori eliminassero la spor­genza sul loro fondo di “tutti i coppi nuovi messi sul muro nel giugno 2013”, asportassero i sassi staccati dal loro muro che hanno invaso e rovinato il loro prato, pagassero i costi per il ripristino del prato a opera di un giardiniere di loro fiducia e versassero loro fr. 200.– quale indennizzo per il terreno occupato abusivamente dai sassi.

                                  C.   Con replica e osservazioni riconvenzionali dell'8 settembre 2016 gli attori hanno confermato le loro domande chiedendo di respingere l'azione riconvenzionale. Con duplica e replica riconvenzionale dell'11 ottobre 2016 i convenuti hanno confermato la loro posizione. Il 18 ottobre 2016 gli attori hanno comunicato di rinunciare a presentare una duplica riconvenzionale. All'udienza del 29 novembre 2016, indetta per il dibattimento, i convenuti hanno notificato prove e chiesto di sospendere il procedimento in attesa di conoscere l'esito del ricorso da loro interposto il 28 novembre 2016 contro la licenza edilizia per le opere di manutenzione del muro rilasciata agli attori il 13 giugno 2016. Con ordinanza del 24 gennaio 2017 il Pretore ha respinto l'istanza di sospensione e il 21 marzo 2017 egli ha preso atto che CO 1 era diventata proprietaria unica della particella n. __________6 dimettendo dalla lite __________ C__________. L'istruttoria, nell'ambito della quale, l'ing. __________ __________ C__________ ha rilasciato una perizia “sulla posizione dei coppi rispetto al confine”, è terminata il 7 febbraio 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 12 marzo e del 5 aprile 2018, in cui hanno mantenuto le rispettive posizioni.

                                  D.   Con decisione del 21 agosto 2018 il Pretore ha così statuito nel seguente modo:

                                         “1.    La petizione di CO 1 è accolta.

                                        1.1   Di conseguenza è fatto ordine a RE 1 e RE 2 di consentire a CO 1, o a persone da lei incaricate, di raggiungere il proprio muro di cinta situato sul mapp. __________6 RFD __________ passando per il mapp. __________1 RFD di __________ (accesso da via __________).

                                        1.2   Tale diritto di riposizione è finalizzato a eseguire opere di manutenzione al muro di cinta del mapp. __________6 RFD __________, confinante con il mapp. __________1 RFD __________. Gli interventi consisteranno nel risanare le parti del muro con le pietre mancanti, nel risaldare i sassi del muro con malta e nel ripulire il muro da eventuale vegetazione rampicante.

                                        1.3   Gli esecutori delle opere di risanamento occuperanno una striscia di terreno di circa 1 m dai piedi del muro senza intralciare il normale utilizzo del mapp. __________1 RFD __________ da parte di RE 1 e RE 2, e puliranno il terreno da ogni residuo derivante dall'erosione del muro e dai lavori eseguiti.

                                        1.4   La data di accesso e il nominativo delle persone che eseguiranno i lavori saranno comunicati a RE 1 e RE 2 con una settimana di anticipo. I lavori avranno una durata di due giorni, condizioni metereologiche permettendo.

                                        1.5   CO 1 rifonderà ai convenuti in solido fr. 200.– per ogni giorno intero di svolgimento dei lavori, con possibilità di rifondere metà indennità per una mezza giornata di lavoro.

                                        2.    La tassa di giustizia di fr. 1000.– (compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione) e le spese di fr. 4450.– (comprese le spese della procedura di conciliazione) sono interamente accollate in solido ad RE 1 e RE 2. Non vengono assegnate ripetibili.

                                        3.    L'azione riconvenzionale di RE 1 e RE 2 è respinta.

                                        4.    La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono interamente accollate in solido ad RE 1 e RE 2. Non vengono assegnate ripetibili.”

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2018, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, di rifor­mare la decisione impugnata nel senso di accogliere parzialmente la petizione disponendo che “il lavoro andrà eseguito: entro un termine breve (I CCA sentenza) stabilito dai giudici. Il preav­viso di inizio lavori tenga conto dei 7 giorni di giacenza dell'invio raccomandato (DTF 1940)”, le spese processuali dell'azione principale siano ripartite in ragione di un mezzo ciascuno e assegnate loro ripetibili ridotte (“ripetibili al 50%”), così come di accogliere la loro do­manda riconvenzionale. Con decreto del 1° ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il 9 ottobre 2018 i convenuti hanno presentato un'istanza di interpretazione del predetto decreto, che il 12 ottobre 2018 è stata respinta dal presidente di questa Camera. Il 4 maggio 2019 la resistente ha comunicato a questa Camera di avere eseguito il 27 aprile e il 4 maggio 2019 i lavori oggetto della causa.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al precedente patrocinatore dei convenuti, il 22 agosto 2018. Introdotto il 19 settembre 2018 (cfr. timbro postale sulla busta di intimazione), il reclamo in esa­me è quindi tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esau­stiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   I reclamanti, dopo una premessa in cui evidenziano alcuni punti della vicenda a loro avviso essenziali per comprendere la vertenza, rimproverano al Pretore di non avere indicato nella parte “in fatto” della sua decisione “fatti importanti che riguardano l'assunzione delle prove” e elencano tutti i fatti del procedimento di primo grado da lui non menzionati. Se non che, a prescindere dal fatto che la cronistoria del procedimento risulta dalla consultazione dell'incarto della causa e dall'elenco atti e che il Pretore non aveva nessun obbligo di esporla nel suo giudizio, dalla loro doglianza i reclamanti non traggono invero alcuna conclusione, di modo che sulla questione non occorre dilungarsi.

                                   4.   I reclamanti non condividono le modalità di esercizio del diritto di riposizione definite dal Pretore e chiedono di rifor­mare la decisione impugnata nel senso che “il lavoro andrà eseguito: entro un termine breve (I CCA sentenza) stabilito dai giudici. Il preav­viso di inizio lavori tenga conto dei 7 giorni di giacenza dell'invio raccomandato (DTF 1940)”. Se non che, come l'attrice ha comunicato il 4 maggio 2019, nel frattempo i lavori oggetto della procedura sono stati eseguiti. Al proposito il reclamo è diventato privo oggetto, i reclamanti non avendo alcun interesse pratico e attuale sulla questione di sapere se il primo giudice abbia, a ragione o a torto, omesso di stabilire un termine entro cui eseguire i lavori e fissato in una settimana il termine di preavviso dell'inizio degli stessi.

                                   5.   Il Pretore ha posto le spese processuali dell'azione principale a carico dei convenuti ritenendoli “pressoché totalmente” soccombenti nella misura in cui non erano in parte acquiescenti. I reclamanti contestano tale ripartizione, rilevando di non essersi mai opposti alla sistemazione del muro né di avere fatto ostruzionismo, ma che al contrario, le loro richieste relative all'accesso al loro fondo per via __________ e alla concessione di un'indennità per ogni giorno di lavoro di fr. 200.– sono state accolte dal Pretore. A loro avviso, dandosi reciproca soccombenza le spese processuali andrebbero suddivise tra le parti in ragione di un mezzo ciascuno mentre l'attrice andrebbe tenuta a versare loro un un'indennità per ripetibili ridotte.

                                         Ora, secondo l'art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC va considerata soccombente non soltanto la parte le cui richieste sono respinte ma anche quella acquiescente. Nel caso in esame, che i convenuti non si siano opposti al principio del diritto di riposizione è vero. È altrettanto vero però ch'essi hanno posto tutta una serie di condizioni all'esercizio che all'atto pratico non permetteva di raggiungere un accordo con la vicina, la quale non poteva esimersi dal promuovere causa. Ciò posto, i convenuti devono essere ricondotti alle loro responsabilità e chiamati ad assumere i costi dovuti alla loro resistenza. Non si disconosce che sulle modalità di esercizio del diritto di riposizione essi sono risultati in una certa misura vittoriosi, quantunque la gran parte delle loro condizioni siano state respinte. Ciò nonostante l'addebito dell'integralità degli oneri processuali a loro carico non costituisce un abuso o eccesso del potere di apprezzamento di cui il Pretore gode nella ripartizione delle spese giudiziarie. Fissando la tassa di giustizia dell'azione principale, compreso quella della conciliazione, in fr. 1000.–, importo che rientra nei limiti inferiori della tariffa, si può ritenere che, quanto meno implicitamente, il primo giudice abbia già tenuto conto della esigua soccombenza dell'attrice e ridotto sensibilmente l'ammontare del tributo. Il minimo grado di vittoria dei convenuti non giustifica ad ogni modo il riconoscimento di ripetibili. Ne segue che su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

                                   6.   Relativamente all'azione riconvenzionale, il Pretore ha rammentato che l'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC volta all'eliminazione di una sporgenza illecita quantunque imprescrittibile può risultare abusiva in presenza di “una manifesta sproporzione tra gli interessi in gioco rispettivamente l'assenza o l'insufficienza di un reale interesse nel fare rispettare un diritto”. E a suo avviso ciò si riscontra, come stabilito in una recente sentenza dal Tribunale federale, ove sia richiesta la rimozione di “una piccola costruzione che invadeva il fondo adiacente di 2-6 cm per una superficie totale di 2 m²”. Ciò premesso, egli ha accertato sulla scorta delle risultanze peritali che “in sei punti il confine è stato oltrepassato da un minimo di 0.4 cm a un massimo di 7.1 cm”. Egli ha definito lo sconfinamento esiguo tant'è che per il perito esso è “difficilmente rappresentabile su una planimetria”. In tali circostanze, per il Pretore “difficilmente si individua un interesse degli attori riconvenzionali a vedere eliminare queste minime e puntuali violazioni di confine”. D'altronde – egli ha soggiunto – “gli stessi attori riconvenzionali nella parallela procedura inc. OA.2010.88 pendente presso questa Pretura […] hanno lamentato il presunto sconfinamento di una parte del muro di cinta […], ma non hanno eccepito nulla in punto agli sconfinamenti riconducibili ai coppi […]”. Da ultimo – egli ha epilogato – “occorre considerare che solo in due punti lo sconfinamento supera la soglia di 6 cm menzionata nella citata decisione del Tribunale federale e che lo sconfinamento massimo registrato nel punto più sporgente (di 7.1 cm) supera in sostanza di un solo centimetro detta soglia”. In definitiva, a suo parere, la richiesta di rimozione della sporgenza costituisce un abuso di diritto manifesto, donde la reiezione della domanda riconvenzionale.

                                   7.   I reclamanti, esaminata tutta giurisprudenza federale in materia, ritengono che il primo giudice ha erroneamente stabilito che per le sporgenze su fondi altrui sussista un margine di tolleranza fino a 6 cm. A loro avviso il primo giudice, dipartendosi da questo fallace presupposto, ha erroneamente concluso che la loro domanda sia abusiva solo perché i coppi di cui chiedono l'eliminazione superano in soli due punti “la soglia dei 6 cm”.

                                         a)   Come ha ricordato il Pretore, la pretesa fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC riguarda ogni forma di ingerenza. Il fatto che l'inconveniente appaia minimo rispetto ai costi che deve sopportare l'autore dell'ingerenza per eliminarla non svolge in linea di principio alcun ruolo, tale norma non lasciando alcuno spazio a ponderazioni di questo tipo, fatto tuttavia salvo l'abuso di diritto. Quando la pretesa porta su un obbligo di fare o di tollerare, si ritiene come potenzialmente costitutivo di un abuso di diritto l'esistenza di una sproporzione manifesta tra gli interessi in causa oppure l'assenza o l'insufficienza di interesse a far rispettare un diritto che, in sé, esisterebbe. L'abuso di diritto deve tuttavia essere ammesso soltanto con grande riserbo e, nel dubbio, il diritto formale deve essere protetto; più il diritto formale riveste carattere assoluto, più l'abuso di diritto deve essere ammesso restrittivamente. Ciò vale in particolare per un diritto assoluto come la proprietà. Nell'ambito di ingerenze alla proprietà, l'abuso di diritto è stato ammesso nel caso di proprietari che pretendevano la rimozione di una piccola costruzione aggettante soltanto 2-6 cm per una superficie totale di 2 m², oppure di un muro illecito la cui demolizione comportava anche quella di un secondo muro adiacente regolarmente eretto entro i confini (sentenze del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018 consid. 2.2.3 con rinvii in: SJ 2018 I pag. 373; 5A_11/2015 del 13 mag­gio 2015, consid. 4.3.2.1 in: SJ 2015 I 429 e 5A_655/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2.1 in: ZBGR 93/2012 pag. 213 e 94/2013 pag. 11).

                                         b)   Nella fattispecie non è controverso il fatto che in sei punti del muro di cinta vi sono degli sconfinamenti dei coppi (da un minimo di 0.4 cm a un massimo di 7. 1 cm: perizia dell'ing. __________ __________ C__________ del 12 settembre 2017, pag. 3 ad. 2). E in linea di principio ogni ingerenza diretta sulla proprietà è da considerare illecita (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 64 ad art. 641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 361 n. 1036 segg.). Premesso ciò, ci si può seriamente chiedere se nella misura in cui nega un qualsiasi interesse di RE 1 e RE 2 all'arretramento dei coppi, l'opinione del Pretore possa essere condivisa, la difesa della proprietà costituendo già di per sé un sufficiente interesse legittimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_655/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.1 in fine in: ZBGR 93/2012 pag. 216 e 94/2013 pag. 13). E ciò a maggior ragione ove si pensi che non è dato di vedere, né CO 1 ha spiegato, perché e quale sia l'interesse di lei a sconfinare nella proprietà altrui, il solo fatto di avere riposizionato la copertura del muro nella medesima posizione di quella precedente non giustificando manifestamente una turbativa. Per di più, anche tenendo conto del minimo uso che i reclamanti ricaverebbero dell'area invasa, l'arretramento entro il proprio confine dei coppi non comporterebbe costi particolari, di modo che il diritto assoluto dei reclamanti prevarrebbe e andrebbe protetto. Quanto al fatto che in una causa parallela i reclamanti non abbiano lamentato l'ingerenza, non è dato di vedere come ciò possa pregiudicarli, l'azione essendo imprescrittibile, né tanto meno possa aver destato nella vicina un'aspettativa degna di protezione.

                                         c)   Il problema è che quand'anche non si ritenesse abusiva l'azione promossa da RE 1 e RE 2, essa non potrebbe essere accolta. Essi chiedono di ordinare alla vicina di “procedere al riposizionamento dei coppi che sporgono sul __________1 RFD __________/arretramento alla linea di confine stabilita dal perito”, ma tale richiesta è del tutto indeterminata. Che il perito abbia accertato lo sconfinamento di determinati coppi è pacifico ma è altrettanto indubbio che trattandosi di un muro con rientranze e sporgenze non è possibile stabilire in base agli atti, dove siano situate le invasioni sul fondo dei reclamanti, l'esperto essendosi limitato a calcolarlo “nei punti caratteristici” senza che sia dato di capire con un minimo di attendibilità quali e quanti coppi sconfinano nei punti 1283, 1289 e 1291 indicati sul piano allegato al referto peritale. La necessità di indicare misure precise è per altro dovuta alla circostanza che nel dispositivo della decisione il giudice dev'essere altrettanto preciso e non può rimettere un'eventuale esegesi al giudice dell'esecuzione. Ordini e divieti devono essere determinati in modo tale da formare oggetto di esecuzione diretta (I CCA, sentenza inc. 11.2015.104 del 24 gennaio 2018, consid. 6b con rinvii). Nel caso in esame l'esperto ha bensì genericamente accertato che “i coppi sporgono” ma “vista l'esiguità” non è stato in grado di rappresentare gli sconfinamenti su una planimetria. Ciò può anche apparire deplorevole, ma per finire i reclamanti, a quel momento patrocinati, si sono accomodati al risultato. La prestazione richiesta non è concretamente individuata e non può essere accolta. Ne segue che al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

                                   8.   Relativamente alla richiesta di risarcimento formulata da RE 1 e RE 2 per l'illecita occupazione del loro fondo causata dai sassi staccatisi dal muro di cinta della vicina, il Pretore ha rimproverato loro di non avere fornito “alcuna indicazione in merito alle modalità e ai parametri alla base della quantificazione del danno, così come non è stata fornita alcuna prova che dimostri l'effettiva esistenza di un pregiudizio, oltretutto esteso a tutto il loro giardino”. I reclamanti contestano tale argomentazione sostenendo di non avere mai addotto l'impossibilità di utilizzare tutto il giardino ma solo di una striscia di terreno “adiacente al muro di 30 m di lunghezza e 1.5 di larghezza” e non tutto il giardino. Il che sarà anche vero, ma nella misura in cui poi sostengono di avere “adempiuto all'onere della prova per il danno subito dal loro giardino”, essi disconoscono che per ottenere dall'autore della turbativa la rifusione di danni consecutivi a una lesione del diritto di proprietà (art. 641 cpv. 2 CC), occorre dimostrare l'ammontare del danno (art. 42 cpv. 1 CO). In concreto, essi si limitano a rinviare a documentazione agli atti, ma salvo le fotografie che attestano l'effettiva presenza di sassi staccatisi dal muro di cinta, si ignora come sia stato quantificato l'importo di fr. 200.–. Perché l'analoga conclusione del Pretore sia errata i reclamanti non illustrano.

                                   9.   Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore, vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto attiene alle contestazioni sul diritto di riposizione, divenute senza oggetto (sopra, consid. 3), le spe­se vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito del ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie, il reclamo sarebbe stato con ogni verosimiglianza respinto per i motivi già esposti nei decreti sull'effetto sospensivo e sulla successiva domanda di interpretazione ai quali si rinvia. Tenuto conto che su questo punto non vi è stato alcun giudizio, si giustifica nondimeno di moderare la tassa di giustizia (art. 21 LTF). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste in solido a carico dei reclamanti.

                                   3.   Notificazione a:

–  e   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno

15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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