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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.10.2019 16.2018.46

17 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,608 mots·~13 min·2

Résumé

Compensazione di crediti di alimenti: credito compensante contenuto in attestato di carenza beni

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.46

Lugano 17 ottobre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo 17 settembre 2018 presentato da

 RE 1   

contro la sentenza emessa il 10 settembre 2018 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Nord, nella causa n. 2S/2018 (azione creditoria) promossa con istanza del 12 maggio 2018 da  

 CO 1 ,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 28 gennaio 2002 AP 1 (1972) ha dato alla luce una figlia, É__________, che è stata riconosciuta da AO 1 (1971). Il 22 agosto 2006 la Commissione tutoria regionale 14 ha approvato una convenzione in cui PA 1 si impegnava a versare in particolare un contributo alimentare per la figlia di fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 700.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 800.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o professionale adeguata, assegni familiari non compresi. La vita in comune dei genitori di É__________ è cessata nel settembre del 2006.

                                  B.   Il 7 settembre 2014 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la riduzione del contributo alimentare destinato alla figlia. Agli inizi del mese di ottobre di quell'anno, in seguito a disaccordo con la madre sull'esercizio delle relazioni personali con il padre, É__________ si è trasferita dal padre e in conseguenza di ciò, l'Autorità regionale di protezione 8 ha disposto il 19 novembre 2014 in via cautelare l'affidamento della figlia al padre e l'esercizio congiunto dell'autorità parentale.

                                  C.   Con petizione dell'11 dicembre 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 ed É__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando la soppressione del contributo alimentare fissato nella convenzione di mantenimento approvata dalla Commissione tutoria regionale il 22 agosto 2006, come pure la condanna di AP 1 a versargli dall'ottobre del 2014 un contributo alimentare per la figlia da quantificare in esito alle risultanze istruttorie. All'udienza del 13 ottobre 2015, il Pretore ha omologato un accordo “nelle more istruttorie” in virtù del quale AP 1 si impegnava a versare a AO 1 un contributo alimentare per É__________ di fr. 300.– mensili (assegni familiari non compresi). A seguito dell'inadempimento di tale intesa il 6 novembre 2015 il Pretore ha ordinato al datore di lavoro di RE 1 di trattenere dallo stipendio di lei fr. 300.– mensili (più eventuali assegni familiari), da versare su un conto postale a CO 1. Nel frattempo, il 13 agosto 2015, la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto un reclamo presentato da RE 1 contro una risoluzione con cui l'Autorità di protezione aveva istituito una curatela educativa in favore di É__________, condannando la ricorrente a versare a CO 1 fr. 400.– di ripetibili (inc. 9.2015.63).

                                  D.   Statuendo il 13 febbraio 2017 sull'azione di modifica dei contributi alimentari, il Pretore ha soppresso dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare a carico dell'attore e ha condannato AP 1 a versare a quest'ultimo un contributo alimentare in favore della figlia di fr. 770.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2014, di fr. 980.– nel gennaio del 2015, di fr. 540.– mensili dal febbraio del 2015 al marzo del 2016, di fr. 660.– mensili dall'aprile al luglio del 2016 e di fr. 385.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi). Contestualmente egli ha adeguato la trattenuta di stipendio (inc. SE.2014.452). Contro la suddetta decisione RE 1 ha presentato appello.

                                  E.   Il 3 luglio 2017 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015 indicando quale causale del credito ‟scoperto contributi alimentari per É__________ periodo ottobre e novembre 2015; ripetibili assegnati da Camera di protezione di appello e AF non corrisposti dal periodo ottobre 2014 gennaio 2015ˮ, cui l'escussa ha interposto opposizione. In seguito a una procedura esecutiva promossa da RE 1 nei confronti di CO 1, il 28 dicembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha rilasciato alla creditrice un attestato di carenza beni per l'ammontare di fr. 6726.60.

                                  F.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 26 marzo 2018, inviata il 12 maggio 2018, CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Nord per ottenere da RE 1 il pagamento di complessivi fr. 2000.– per contributi alimentari per la figlia arretrati, oltre agli assegni familiari, così come per le ripetibili in suo favore non versate da RE 1. Invitata a presentare osservazioni scritte, il 17 maggio 2018 la convenuta ha negato di dovere versare all'istante gli importi relativi agli assegni familiari, ha riconosciuto di essere debitrice di fr. 600.– quale mantenimento della figlia per i mesi di ottobre e novembre 2015 e delle ripetibili ma limitatamente a fr. 100.–, sollevando ad ogni modo la compensazione con un proprio credito di fr. 6726.60 certificato dall'attestato carenza beni di pari importo da lei ricevuto nei confronti dell'attore.

                                  G.   In una replica spontanea dell'11 giugno 2018 l'attore ha mantenuto le sue richieste specificando che la pretesa di fr. 2000.– si riferiva ad assegni familiari dall'ottobre 2014 al gennaio 2015 incassati dalla convenuta e mai riversati (fr. 800.–), di contributi alimentari per la figlia dall'ottobre al dicembre 2015 (fr. 900.–) e dall'indennità per ripetibili dovuta in esito alla decisione della Camera di protezione del Tribunale d'appello (fr. 400.–). All'udienza del 3 luglio 2018, indetta per il dibattimento, la convenuta, unica comparente, ha confermato la sua posizione. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato.

                                  H.   Statuendo con decisione del 10 settembre 2018 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 700.– oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2015, così come le spese esecutive di fr. 73.30, e ha rigettato in via provvisoria per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 230.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

                                    I.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 settembre 2018 chiedendo di riformare la decisione impugnata nel senso di accertare l'estinzione del credito avversario per compensazione. Chiamato a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto l'11 settembre 2018 sicché il reclamo del 17 settembre successivo è senz'altro tempestivo.

                                   2.   Al reclamo RE 1 acclude l'attestato carenza beni del 28 dicembre 2017 (doc. 2), la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d'appello del 7 settembre 2018 (doc. 3), il decreto supercautelare del 6 novembre 2015 (doc. 4) e la tabella “assegni di mantenimento dovuti e pagati da ottobre 2014 a settembre 2018” (doc. 5). Ora, l'attestato di carenza beni e il decreto del 6 novembre 2015 sono già compresi nel fascicolo processuale del primo giudice (doc. 2 e 5), la produzione è perciò superflua. Quanto alla sentenza della prima Camera civile, quantunque possa considerarsi notoria (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 2), non è di rilievo ai fini del giudizio come si vedrà in appresso. Analoga conclusione vale per il riepilogo dei contributi dovuti e versati.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che la convenuta era debitrice nei confronti dell'attore per soli fr. 700.– (fr. 100.– di ripetibili e fr. 600.– per contributi alimentari di ottobre e novembre 2015 non pagati) rispetto ai fr. 2000.– da lui pretesi, ha negato la compensazione sollevata dalla convenuta in quanto ‟non si compensano gli alimenti (art. 125 CO)ˮ. Ciò posto, il Giudice di pace ha parzial­mente accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 700.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2015 e spese esecutive.

                                   5.   RE 1 contesta anzitutto la conclusione del Giudice di pace di ritenere il suo credito non compensabile con i contributi alimentari. Essa rileva che il credito da lei opposto in compensazione e sfociato in un attestato di carenza beni è della stessa natura trattandosi di un reciproco credito relativo a contributi alimentari per la figlia non corrisposti dall'attore.

                                         a)   Secondo l'art. 120 CO quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito (cpv. 1); il debitore può tra l'altro opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). Gli obblighi di mantenimento non possono compensarsi con pretese di altra natura contro la volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Contrariamente a quanto addotto dal Giudice di pace, quest'ultima norma inibisce l'estinzione per compensazione di debiti derivanti da contributi di mantenimento con crediti di altra natura ma non ove il credito posto in compensazione sia di identica natura a quello fatto valere in giudizio (CCR sentenza inc.16.1998.19 del 10 giugno 1998 consid. 7 con rinvio). E in concreto, il credito fondato sull'attestato di carenza beni opposto in compensazione dalla convenuta si riferisce a contributi alimentari in favore della figlia non pagati dall'attore ‟Trascuranza obblighi di mantenimentoˮ (doc. 5 pag. 2). Dandosi perciò di crediti di identica natura la convenuta poteva di principio sollevare la compensazione con il proprio credito.

                                         b)   Visto quanto precede, e premesso che l'art. 125 n. 2 CO non osta manifestamente alla compensazione con l'indennità per ripetibili di fr. 100.– non trattandosi quest'ultima di un'obbligazione di natura particolare, il creditore alimentare che intende opporsi alla compensazione deve dimostrare l'assoluta necessità degli importi per il mantenimento della famiglia (v. Jeandin in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 18 ad art. 120 CO). Nella fattispecie l'attore non ha minimamente accennato alla necessità di tali contributi per il mantenimento, peraltro scaduti da oltre due anni. Sotto questo profilo la compensazione poteva entrare in linea di conto.

                                         c)   Se non che, davanti al primo giudice, l'attore ha contestato l'esistenza del credito per contributi alimentari fondato sul noto attestato carenza beni presentato dalla convenuta rilevando che “nessun giudice ne ha accertato l'esistenza” e che sin dalla nascita egli si è occupato della figlia É__________ (cfr. replica dell'11 giugno 2018 pag. 2). Ora, è senz'altro vero che di principio, a norma dell'art. 120 cpv. 2 CO, il debitore può opporre la compensazione anche se il suo credito è contestato, in tale caso tuttavia il giudice deve statuire sull'esistenza del credito invocato, per decidere se la compensazione è possibile (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ª edizione, pag. 342 n. 1534 Jeandin in: op. cit., n. 18 ad art. 120 CO; cfr. anche DTF 136 III 626 consid. 4.2.3).

                                         d)   Premesso ciò, spettava alla convenuta dimostrare il fondamento del suo credito. Al riguardo essa ha prodotto l'attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento, rilasciatole il 28 dicembre 2017 dall'Ufficio esecuzione di Lugano a carico di CO 1 per fr. 6726.60 per ‟Trascuranza obblighi di mantenimentoˮ (doc. 5). Ora un attestato carenza beni è una dichiarazione ufficiale attestante che una determinata procedura esecutiva non ha disinteressato il creditore ma non prova l'esistenza del credito e il creditore resta tenuto a dimostrare ciò che pretende; né costituisce un riconoscimento di debito a norma dell'art. 17 CO, il debitore non intervenendo nell'elaborazione dell'attestato né effettuando dichiarazioni relative al fondamento del diritto (sentenza del Tribunale federale 4A_480/2017 del 2 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). Un tale attestato, come quello di cui si prevale la reclamante, non costituisce una prova diretta ma un indizio per l'esistenza della pretesa, al quale il giudice può però unicamente attribuire valore decisivo se il creditore, a causa di circostanze eccezionali, si trova nell'impossibilità di invocare altri mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4A_565/2011 dell'8 febbraio 2012 consid. 3.3. con rinvii). In concreto, tuttavia, tutto si ignora del titolo su cui l'interessata fonda la sua pretesa così come del modo in cui il credito è stato calcolato. In mancanza di elementi a supporto dell'attestato di carenza beni non si può concludere per l'esistenza di una contropretesa opponibile a titolo di compensazione. Ne segue che, nel risultato, la decisione del Giudice di pace di negare la compensazione invocata dalla ricorrente resiste alla critica. Al riguardo il reclamo si rivela infondato.

                                   6.   La reclamante, richiamata la sentenza del 7 settembre 2018 con cui la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha ridefinito dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare in favore della figlia, sostiene che la sentenza impugnata è stata ‟cancellataˮ tant'è che il suo debito risulta automaticamente assorbito e compensato dai versamenti nel frattempo effettuati. Essa rileva inoltre che con la decisione d'appello l'attore è stato condannato a versarle fr. 1000.– per ripetibili.

                                         Ora è vero che la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha ridefinito i contributi alimentari in favore di É__________ dal 1° ottobre 2014, ciò che ha sostituito l'accordo raggiunto dalle parti nelle “more istruttorie” e omologato dal Pretore che fissava il contributo alimentare a carico della madre in fr. 300.– mensili. Il contributo alimentare dovuto dalla madre nei mesi di ottobre e novembre del 2015, ovvero le mensilità rimaste impagate e rivendicate dall'attore davanti al Giudice di pace, è stato tuttavia fissato in fr. 360.– mensili. Trattandosi di un importo finanche superiore allo scoperto, l'emanazione della nota sentenza non è di rilievo ai fini del giudizio. Né, essa può ora opporre in compensazione l'indennità per ripetibili, l'eccezione sollevata per la prima volta in questa sede si rivela inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue, in definitiva, che il reclamo deve essere respinto.

                                   7.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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