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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2019 16.2018.39

28 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,783 mots·~19 min·3

Résumé

Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.39

Lugano 28 novembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 agosto 2018 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 4 luglio 2018 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa SE.2017.6 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 14 settembre 2017 da  

 CO 1  (rappresentato dal RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1, titolare della ditta individuale B__________ __________i, che gestisce l'omonimo esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1 dal 1° settembre 2016 come cuoco presso detto esercizio pubblico. Il contratto di lavoro, assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e prevedeva in particolare una settimana lavorativa di 45 ore e il versamento di un salario lordo men­si­le di fr. 3600.– oltre la tredicesima. Il 25 febbraio 2017 il lavoratore ha comunicato al datore le sue dimissioni per il 31 mar­zo successivo.

                                  B.   Il 28 febbraio 2017 RE 1 ha licenziato con effetto immediato il dipendente perché trovato a lavorare in un altro eser­ci­zio pubblico quantunque fosse stato in precedenza ammonito a interrompere ogni attività di concorrenza e di prestazioni lavorative presso altre strutture. Il 2 marzo 2017 CO 1 ha contestato tale provvedimento comunicando al datore di lavoro di restare a sua disposizione. Il giorno seguente lo stesso ha poi comunicato a RE 1 di dimettersi con effetto immediato. Dal 5 marzo 2017 CO 1 lavora nel ristorante ove era stato scoperto esercitare l'attività concorrenziale.

                                         RE 1 ha poi trasmesso al lavoratore il conteggio salariale finale da cui risultava un saldo a proprio favore di fr. 136.60, poiché dallo stipendio lordo del mese di febbraio 2017 di fr. 3600.– e dalla quota di tredicesima di fr. 600.–, egli aveva dedotto fr. 900.– quale indennità per licenziamento grave, fr. 456.60 per gli oneri sociali e il contributo CCNL, fr. 1980.– per il vitto consumato dal dipendente da settembre 2016 a febbraio 2017 e un acconto di fr. 1000.–. Il lavoratore ha contestato le trattenute effettuate dal datore di lavoro e chiesto di percepire il salario fino al 4 marzo 2017.

                                  C.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 14 settembre 2017 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere la condanna di RE 1 al paga­mento di fr. 4571.28 netti oltre interessi del 5% dal 5 marzo 2017, corrispondenti al salario lordo del mese di febbraio 2017 (fr. 3600.–) e a quello fino al 4 marzo 2017 (fr. 480.–), all'indennità per straordinari (fr. 182.52), alla quota di tredicesima (fr. 621.37) e un'indennità per il lavaggio e la stiratura del vestiario da settembre 2016 a febbraio 2017 (fr. 300.–) da cui dedurre gli oneri sociali (fr. 612.61). Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2017 il convenuto ha chiesto di respingere la petizione. Con una replica del 18 ottobre 2017 e una duplica del 3 novembre 2017 le parti hanno confermato i loro punti di vista.  All'udienza del 9 marzo 2018, indetta per le prime arringhe, le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte del 22 e 25 maggio 2018 in cui hanno confermato una volta di più le loro domande.

                                  D.   Statuendo con decisione del 4 luglio 2018 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione condannando il convenuto a versare all'attore fr. 3051.25 oltre interessi del 5% dal 5 marzo 2017. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino mentre il convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 6 agosto 2018, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2018 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 5 luglio 2018. Introdotto il 6 agosto 2018 il reclamo in esa­me è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace, riassunta la giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento immediato, ha ritenuto che gli atti e l'istruttoria non avevano dimostrato che durante il rapporto di lavoro l'attore avesse prestato i suoi servizi in altri esercizi pubblici. A suo avviso, “la natura e la presenza dell'attore presso il Ristorante R__________ la sera del 28 febbraio 2017, per altro unica prova plausibile a sostegno della tesi del convenuto, non è stata chiarita dai testi (e cioè se si trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro nuovo lavoro presso tale ristorante da parte dell'attore)”. Ne ha concluso che non essendo stati dimostrati i gravi motivi, la disdetta immediata del rapporto contrattuale era ingiustificata. Il primo giudice ha quindi considerato abusiva la trattenuta di salario quale indennità per licenziamento per motivi gravi. Egli ha poi riconosciuto il diritto del convenuto di percepire il salario per il mese di febbraio e per i primi quattro giorni di marzo 2017, così come la quota di tredicesima relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, respingendo per contro le pretese per ore supplementari e per il rimborso delle spese di lavaggio e stiratura del vestiario. Quanto alle pretese poste in compensazione dal datore di lavoro, il Giudice di pace ha respinto quella relativa all'acconto di fr. 1000.– ritenendola non provata e ha accolto limitatamente a fr. 1110.– quella per il vitto. In definitiva, egli ha condannato il convenuto a versare all'attore fr. 3051.25 (fr. 4701.37 lordi ./. deduzioni sociali fr. 1650.12 + fr. 1100.–) oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017.

                                   4.   Il reclamante rimprovera al primo giudice di non avere accertato che durante il rapporto di lavoro l'attore aveva lavorato in altri esercizi pubblici di modo che egli avrebbe dovuto concludere per l'esistenza di una causa grave suscettibile di giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore e quindi il suo diritto di trattenere dallo stipendio dell'attore fr. 900.– quale indennità per averlo dovuto licenziare per gravi motivi. Al riguardo, egli evidenzia come lo stesso attore aveva riconosciuto di avere effettuato “ore di prova (…) durante i giorni di libero, vale a dire il 21/27/28 febbraio 2017”, di essere passato il 21, 27 e 28 febbraio 2017 presso il Ristorante R__________ “per vedere il tipo di lavoro che veniva svolto presso l'esercizio” e di avere aiutato a “portare via un sacco della spazzatura”. A suo avviso, se il Giudice di pace aves­se correttamente considerato tali allegazioni dell'attore, corroborate dalle deposizioni di __________ S__________, __________ D__________ e A__________ D__________, sarebbe giunto alla conclusione che la disdetta immediata era giustificata.

                                         a)  L'art. 337 cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata dal rapporto di lavoro è possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid. 6.3.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_610/2018 del 29 agosto 2019 consid. 4.1). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1).

                                               Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la pro­va (II CCA, sentenza inc. 12.2015.72 del 31 maggio 2016 consid. 8.1 con richiamo). Sapere se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da lui assunto di fronte a sollecitazioni, avver­ti­menti o minacce formulate dal datore di lavoro (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_206/2019 del 29 agosto 2019 consid. 4.2.1). Determinare i motivi che hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di lavoro è una questione di fatto. Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa grave ai sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1 con riferimenti; v. anche CCR, inc. 16.2015.45 del 26 ottobre 2017 consid. 4a).

                                         b)  Secondo l'art. 321a cpv. 3 CO durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza. Il lavoratore lede il proprio dovere di fedeltà se lavora per un terzo durante il tempo di lavoro o durante un asserito periodo di incapacità lavorativa (Wyler/Hein­zer, Droit du travail, 7ª edizione, pag. 78 e 79). Il lavoro rimunerato per conto di un terzo concorrente è sovente percepito come una grave violazione del dovere di fedeltà tale da giustificare un licenziamento in tronco (DTF 104 II 30 consid. 2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_287/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.2.2). Come in tutti i casi di licenziamento in tronco, sono decisive tutte le cir­costanze, in particolare la gravità della violazione del dovere di fedeltà, per potere stabilire se nel singolo caso sia insostenibile per il datore di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine di disdetta.

                                         c)  In concreto, il 28 febbraio 2017 il convenuto ha trasmesso al dipendente la seguente lettera di licenziamento immediato (doc. 3):

                                              Dopo l'ammonimento verbale, in data 24.02.2017 davanti al testimone __________ D__________ suo collaboratore, in cui la esortavamo ad interrompere ogni attività di concorrenza e di prestazione lavorative presso altre strutture ristorative, abbiamo notato che nulla è cambiato. E infatti in data 28.02.2017 l'abbiamo trovato a lavorare presso il ristorante R__________ di __________ ancora una volta. E per tale motivo in base all'art. 337 CO disdiciamo immediatamente il nostro contratto di collaborazione e le saranno imputati i danni cagionati alla ditta.”

                                         d)  Il 2 marzo 2017 l'attore ha contestato di essere stato ammonito il 24 febbraio precedente e ha negato di avere lavorato in altri esercizi pubblici quantunque ha riconosciuto di avere effettuato “ore di prova (…) durante i giorni di libero, vale a dire il 21/27/28 febbraio 2017” (doc. D). Interrogato dal Giudice di pace, l'attore ha confermato di non avere ricevuto alcun ammonimento e di non avere, durante il rapporto di lavoro con il convenuto, lavorato al ristorante R__________ ma di esserci stato una sera “per vedere come funzionava il lavoro, poi all'uscita ha gettato il sacco della spazzatura”, soggiungendo di essere rimasto “unicamente un'ora per vedere i piatti serviti” (verbale d'interrogatorio del 4 maggio 2018, act. 35).

                                         e)   __________ D__________, dipendente della B__________ __________ da ottobre 2016 al 20 aprile 2018, ha confermato l'attestazione prodotta dal convenuto quale documento 1, ricordando che l'ammonimento all'attore relativo al lavoro in un altro ristorante “è stato dato in sua presenza”. Egli ha dichiarato altresì che il collega, pur negandolo in quella occasione, gli aveva confidato “di lavorare per altri nel tempo libero” ciò che durava da diverso tempo, vale a dire da “inizio 2017” (deposizione del 4 maggio 2018 act. 33; v. anche doc. 1). __________ S__________, anch'egli dipendente del convenuto, ha dichiarato di essere stato informato dall'attore che “nel mese di gennaio 2017 lavorava anche per altri, tra cui il Ristorante R__________” (deposizione del 4 maggio 2018, act. 34). A__________ D__________ ha riferito di essersi recata una sera con il convenuto a verificare se l'attore, a quel momento ancora alle dipendenze della B__________ __________, lavorasse al Ristorante R__________ e di averlo visto “all'interno della cucina e poi, uscito, ha buttato l'immondizia (era vestito da cuoco e stava lavorando – la porta della cucina era aperta e si vedeva all'interno)” (deposizione del 4 maggio 2018, act. 32).  

                                         f)    Per converso, __________ R__________ O__________, cameriera del ristorante R__________, ha dichiarato che “prima dell'inizio del rapporto di lavoro presso la Pizzeria R__________ il signor CO 1 non ha mai lavorato per il ristorante” né di averlo mai visto frequentare il ristorante, quantunque non si fosse ricordata “se il 21, 22 e 28 febbraio 2017 era sul posto di lavoro” (__________ R__________ O__________ del 4 maggio 2018, act. 30). Dal canto suo L__________ F__________, anch'egli attivo al Ristorante R__________, ha riferito che “prima dell'inizio del rapporto di lavoro presso il Ristorante R__________ l'attore non vi ha mai lavorato” ma “è venuto, anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a vedere come si lavorava al ristorante (in pizzeria, cucina, …). È venuto una sera per vedere il lavoro per circa 2, 3 ore” (deposizione del 4 maggio 2018, act. 31).

                                         g)   Dato quanto precede, che l'attore abbia svolto prestazioni lavorative per terzi, oltre ad essere da lui riconosciuto, può essere ammesso. Quanto meno fino al 24 febbraio 2017, tale situazione, fors'anche ignorata dal convenuto, non era tuttavia assurta a grave motivo tant'è che il datore di lavoro aveva solo ammonito il dipendente. Per il periodo successivo, quest'ultimo ha ammesso di avere eseguito “alcune ore di prova presso un altro esercizio pubblico” (doc. D), ma relativamen­te all'attività svolta il 27 febbraio 2017 nemmeno il convenuto se ne è avvalso. Quanto alla sera del 28 febbraio seguente, desta qualche perplessità la presenza dell'attore in cucina vestito da cuoco, e ci si può seriamente chiedere se “per vedere come funzionava il lavoro e i piatti serviti” occorrevano più ore su più giorni.

                                         h)   Resta il fatto che su quanto successo la sera del 28 febbraio 2017, di cui nemmeno è dato di sapere se vi sia stata una remunerazione, in presenza di deposizioni testimoniali di segno contraddittorio, il reclamante non dimostra perché sarebbe arbitrario ritenere che “la natura e la presenza dell'attore presso il Ristorante R__________ la sera del 28 febbraio 2017, non è stata chiarita dai testi (e cioè se si trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro nuovo lavoro presso tale ristorante da parte dell'attore)”. La valutazione delle prove operata dal primo giudice non può pertanto ritenersi manifestamente insostenibile, non avendo negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa. In siffatte circostanze, la conclusione del Giudice di pace, secondo cui l'esistenza di una causa grave suscettibile di giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore non era stata dimostrata resiste alla critica. Ne segue che l'attore ha diritto a percepire quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato il 4 marzo 2017 (art. 337c cpv. 1 e 2 CO), mentre al convenuto non può essere riconosciuta un'indennità di fr. 900.–, né a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 337b CO, non essendo la risoluzione immediata giustificata, né tantomeno a titolo di indennità corrispondente a un quarto del salario mensile ai sensi dell'art. 337d CO perché l'attore è stato licenziato e non vi è stato quindi alcun ingiustificato abbandono dell'impiego. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Il reclamante rimprovera al primo giudice di avere ammesso la compensazione per il vitto consumato dall'attore nel periodo da settembre 2016 a febbraio 2017 soltanto per fr. 1100.– (110 pran­zi a fr. 10.–), anziché per fr. 1980.– (110 pranzi e cene a fr. 18.–) così come da lui indicato nel suo conteggio (doc H). Premesso che per il convenuto medesimo, “le trattenute del vitto sono state calcolate sull'effettivo e non sull'importo presente sul contratto di lavoro di fr. 540.– mensili” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act. 36), è vero che __________ D__________ e __________ S__________ hanno confermato le loro dichiarazioni scritte secondo cui l'attore aveva “regolarmente usufruito dei pasti presso la B__________ __________, sia a pranzo che a cena” (doc. 1 e 2; verbali di deposizioni di __________ D__________ e __________ S__________ del 4 maggio 2018, act. 34 e 35). Resta il fatto che il Giudice di pace ha rimproverato al convenuto di non avere provato la quantità di pasti consumati dall'attore. Le affermazioni dei due testi non bastano per rendere manifestamente arbitraria la conclusione del primo giudice, il convenuto dovendo dimostrare l'effettivo consumo dei pasti da parte dell'attore. Ne segue che non si giustifica riconoscere più dei 110 pranzi a fr. 10.– già ammessi “in equità” dal Giudice di pace. Anche al riguardo il reclamo si rivela destinato all'insuccesso. 

                                   6.   Il reclamante censura la mancata deduzione dalla pretesa avversaria di fr. 1000.– corrispondenti all'acconto sul salario di febbra­io 2017 da lui versato all'attore. Il Giudice di pace ha respinto la pretesa poiché __________ D__________, pur confermando che l'attore aveva ricevuto fr. 1000.– non era stato in grado di sapere “a che titolo questo versamento è stato effettuato”. Il che è senz'altro vero. Resta il fatto che il convenuto ha sempre sostenuto di avere versato al lavoratore “l'acconto di fr. 1000.– il mese di febbraio e trattenuto nella paga del mese di febbraio 2017” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act. 36). L'attore ha invero contestato di avere ricevuto tale importo, ma dopo essere stato smentito da __________ D__________, la cui deposizione al riguardo è sufficiente per dimostrare il versamento senza la necessità di una ricevuta, l'allegazione del convenuto poteva ritenersi dimostrata. Incombeva pertanto all'attore spiegare per quale motivo aveva ricevuto l'importo in questione. Se non che egli si è limitato ad adombrare possibili causali quali “il saldo del salario precedente, il rimborso di un prestito, un regalo per altre faccende, la regolazione di rapporti personali e privati e via dicendo” (cfr. osservazioni pag. 7) ma senza recare alcun elemento che potesse insinuare considerevoli dubbi sull'allegazione del convenuto. Ne segue che, al proposito, la conclusione del Giudice di pace si avvera errata di modo che il reclamo su questo punto deve essere accolto. Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima riformando la decisione impugnata nel senso che la petizione va accolta per fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017.

                                   7.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Il reclamante, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte, quantunque essa sia stata rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 5). L'esito del reclamo impone altresì una lieve riduzione dell'indennità per ripetibili di prima sede.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.    La petizione è parzialmente accolta. Il convenuto è condannato a versare all'attore fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017.

2.    La tassa di giustizia di fr. 280.– e le spese di fr. 320.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 150.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà al reclamante fr. 250.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; – Sindacato  .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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