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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.10.2019 16.2018.33

25 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,963 mots·~15 min·2

Résumé

Contratto di fornitura di personale a prestito: salario, inquadramento del lavoratore in una categoria salariale prevista da un contratto collettivo di lavoro

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.33

Lugano 25 ottobre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1)  

contro la decisione emessa il 28 maggio 2018 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 1 semplificata 2017 (contratto di fornitura di personale a prestito) promossa con petizione del 10 ottobre 2017 da  

 CO 1  (Italia) (rappresentato dall'RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nei periodi da agosto a novembre 2014, da maggio a giugno 2015 e da marzo a luglio 2016 la RE 1, impresa interinale, ha messo a disposizione di ditte terze il proprio dipendente CO 1 quale “falegname manovale” e quale “pittore estraneo al ramo”. Il 7 marzo 2016 il lavoratore ha sottoscritto, su richiesta della datrice di lavoro, due atti in cui confermava che al momento di stipulare il contratto di lavoro del 26 agosto 2014 l'impresa gli aveva richiesto i suoi diplomi scolastici e certificati di lavoro per comprovare la sua formazione e la sua esperienza lavorativa così come di essere stato reso attento al fatto che egli avrebbe dovuto svolgere mansioni che esulavano dalle sue esperienze e formazioni pregresse.

                                  B.   Il 10 novembre 2016 CO 1 ha comunicato alla RE 1 di essersi accorto che in base alle sue esperienze lavorative egli avrebbe dovuto essere collocato in una categoria salariale diversa che prevede un salario orario lordo superiore e le ha chiesto di versargli la differenza salariale. Il 1° dicembre 2016 la RE 1 gli ha risposto di ritenere la sua pretesa contraria alla buona fede contrattuale. Il 6 dicembre 2016 CO 1 ha reiterato il suo punto di vista quantificando la sua richiesta in fr. 3620.– netti. Il 16 dicembre 2016 la RE 1 si è nuovamente opposta alla richiesta. Nel successivo scambio di corrispondenza le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.

                                  C.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 ottobre 2017 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere dalla RE 1 il paga­mento di fr. 4336.35 lordi (fr. 3616.35 netti), oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2016. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2017 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 17 gennaio 2018, indetta per le prime arringhe, le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni. Alle arringhe finali del 2 maggio 2018 le parti hanno confermato le loro domande.

                                  D.   Statuendo con decisione del 28 maggio 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attore fr. 4336.35 lordi, pari a fr. 3616.35 netti, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2016.  Le spese processuali di fr. 275.– sono state poste a carico dello Stato.

                                  E.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione impugnata, spedita alle parti il 29 maggio 2018, è pervenuta al più presto il 30 maggio 2018 al patrocinatore della convenuta. Il termine d'impugnazione, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto il 29 giugno 2018. Introdotto il 28 giugno 2018 il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto escluso che al caso in esame si applicasse per analogia la decisione emessa il 21 dicembre 2017 dalla Commissione di ricorso dell'Associazione paritetica per l'aggiornamento e per il fondo sociale per il personale a prestito in un caso riguardante il CCL Elettro, come preteso dalla convenuta. Egli ha poi considerato che l'attore, al momento della firma del primo contratto di missione con la convenuta, poteva vantare, in base al proprio curriculum vitae, numerosi anni d'esperienza quale falegname e imbianchi­no ma che nonostante ciò, essendo alla ricerca di un impiego, ha accettato lo stipendio propostogli dalla convenuta per lavorare come “falegname manovale” e “pittore estraneo al ramo”. A suo avviso, nell'inquadrare il lavoratore in una delle classi salariali previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili rispettivamente al settore della falegnameria e a quello della pittura, la convenuta avreb­be “dovuto essere maggiormente attenta all'esperienza maturata dall'attore ed eseguire maggiori accertamenti”. Il primo giudice ha poi soggiunto che le dichiarazioni fatte firmare all'attore il 7 marzo 2016, successive all'inizio del rapporto contrattuale, comprovavano indirettamente che la convenuta era a conoscenza “di una sua lacuna in merito”. Ciò posto, il Giudice di pace ha ritenuto che l'attore avrebbe dovuto essere inserito nella classe salariale di “aiuto posatore” e in quella di “lavoratore ausiliario nel settore della pittura”, onde l'accoglimento della petizione.

                                   4.   a)   Il contratto con cui un datore di lavoro (prestatore) cede, dietro remunerazione, propri lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) è assoggettato alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11). Per l'art. 20 cpv. 1 LC se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro (cfr. anche DTF 145 III 65 consid. 2.2.1). In concreto, la convenuta ha messo l'attore a disposizione di varie ditte attive nel ramo della falegnameria e della pittura. Ora, nel primo settore, vige il contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie, le fabbriche di mobili e serramenti, il quale quantunque non sia stato dichiarato d'obbligatorietà generale rappresenta nel Cantone Ticino un contratto tra partner sociali (art. 3 Contratto collettivo di lavoro del settore del prestito di personale con rinvio all'Appendice 1 dello stesso). Nel secondo settore vale il contratto collettivo per il ramo pittura e gessatura nella Svizzera tedesca e in TI, che è stato dichiarato di obbligatorietà generale nel Cantone Ticino per il ramo della pittura. Premesso ciò, nel fissare il salario di CO 1 la RE 1 doveva rispettare le disposizioni di tali contratti collettivi di lavoro concernenti le classi salariali dei lavoratori e i rispettivi salari minimi.

                                         b)  Ora, il CCL per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino suddivide i lavoratori, in particolare, tra “manovali”, ovvero lavoratori senza conoscenze professionali, e aiuto posatori (Appendice 1). E dai contratti di missione tra le parti in vista del prestito alle varie imprese acquisitrici in quel settore risulta che la mansione dell'attore era quella di “falegname manovale” (doc. da B1 a B9 e da B11 a B15). Quanto al CCL per il ramo pittura, i lavoratori sono suddivisi, segnatamente, in “manovali/ausiliari” (categoria C), e in “estranei al ramo” (categoria D) e in concreto, sempre dal contratto di missione agli atti, risulta che l'attore è stato inquadrato in quest'ultima categoria (doc. B10). In concreto CO 1 ritiene che secondo la sua esperienza professionale avrebbe dovuto essere inserito nella categoria “aiuto posatore” rispettivamente in quella di “manovali/ausiliari”.

                                   5.   La reclamante ribadisce di avere inserito CO 1 nella categoria “falegname manovale” rispettivamente di “pittore estraneo al ramo” perché costui, nonostante le sue richieste, non le aveva fornito alcun documento atto a dimostrare la sua esperienza professionale. Essa sottolinea che l'attore non ha mai contestato le categorie professionali in cui era stato collocato né il relativo salario e non aveva mai sostenuto di essere stato impiegato dalle aziende acquisitrici in altro modo rispetto alla categoria professionale per cui è stato loro prestato. La società rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che un curriculum vitae, se non è supportato da diplomi scolastici, attestati e certificati di lavoro che lo corroborino, costituisce una mera dichiarazione di parte e in quanto tale non è atto a dimostrare le competenze e l'esperienza professionale di un lavoratore. Per di più, essa rileva, il documento in questione non specificava le mansioni svolte dall'attore per la G__________ e la S__________ Sagl, per cui non era possibile desumere che in queste ditte avesse acquisito esperienza nel settore della falegnameria. Né, a suo avviso, il curriculum vitae permetteva di determinare l'esperienza maturata dall'attore nella ditta P__________, giacché egli aveva genericamente indicato di avere lavorato come “imbianchino e piastrellista”.

                                         La convenuta sostiene che per la Commissione di ricorso dell'Associazione paritetica per l'aggiornamento e per il fondo sociale per il personale a prestito quanto riportato in un curriculum vitae non è sufficiente a comprovare l'esperienza acquisita e che “le attività lavorative devono […] essere sempre provate da attestati o conferme di lavoro agli atti, per potere concedere ai collaboratori un inquadramento salariale superiore”. A suo avviso, l'opinione del primo giudice secondo cui la decisione di tale autorità, scaturita da una controversia del settore dell'installazione elettrica, non possa applicarsi al settore delle falegnamerie e della pittura perché in questi settori vigono norme meno rigide rispetto a quello dell'installazione elettrica, non è sostanziata da alcun elemento oggettivo ed è arbitraria. La reclamante fa valere, inoltre, che il Giudice di pace ha violato l'art. 8 CC stabilendo che spettasse a lei eseguire ulteriori accertamenti sulla base di quanto segnalato nel curriculum vitae dal lavoratore e non a quest'ultimo provare con certificati di lavoro la sua esperienza professionale. Infine, essa epiloga, il primo giudice non ha considerato che le pregresse attività dell'attore non sono state da lui provate con nessun documento e che la documentazione da lui prodotta in causa, costituita da richieste di pagamento e da preventivi da lui allestiti, non ne dimostra l'esperienza professionale.

                                   6.   Nella fattispecie non è contestato che al momento dell'assunzione l'attore ha presentato alla convenuta il seguente curriculum vitae (doc. C: petizione pag. 2):

dal 22 luglio 2015

dipendente presso G__________ di __________;

da gennaio 2014 ad oggi

lavoratore autonomo posatore infissi, porte, zanzariere ecc., arredi per interno di serie e su misura;

da ottobre 2013 a dicembre 2013

dipendente presso la S__________ Sagl;

da marzo 2013 a settembre 2013

lavoratore autonomo posatore infissi, porte, zanzariere ecc., arredi per interno di serie e su misura;

dal 1993 al 1996

tappezziere di salotti presso la ditta B__________;

dal 1996 al 1999

operaio presso la ditta E__________;

dal 1999 al 2002

imbianchino e piastrellista presso la ditta P__________;

dal 2002 al 2003

mulattista presso la ditta S__________.

                                         a)   Ora, è indubbio che il curriculum vitae sia uno strumento idoneo per stabilire l'inquadramento di un lavoratore in una determinata categoria salariale. Esso rappresenta una dichiarazione di parte, la quale può senz'altro far fede fintanto che non sussistano dubbi sulla sua esattezza. Nel caso in esa­me, dagli atti risulta che prima di sottoscrivere il contratto di lavoro con l'attore la convenuta aveva chiesto al candidato di produrre tutti i diplomi scolastici così come tutti i certificati di lavoro per comprovare la formazione professionale e l'esperienza lavorativa (dichiarazione del 7 marzo 2016: doc. H4). Non si disconosce che in questa sede l'attore contesti tale circostanza affermando di avere sottoscritto tale dichiarazione “senza leggerla a fondo” (osservazioni del 29 agosto 2018, pag. 2). Tuttavia, per tacere del fatto che tale allegazione non era stata addotta in prima sede donde l'inammissibilità in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), lo stesso solleva interrogativi sui tempi e gli scopi del documento, ma non pretende che quanto indicato sia inveritiero.

                                         b)   Premesso ciò, appare del tutto legittimo che prima di procedere a un'assunzione un datore di lavoro possa chiedere informazioni sulle pregresse esperienze professionali di un can­didato. Il possibile datore di lavoro può chiedere al lavoratore di ottenere un certificato di lavoro, per ogni suo precedente impiego, che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle sue prestazioni e sulla sua condotta, confezionato in virtù dell'art. 330a cpv. 1 CO. A mag­gior ragione, dandosi lavoratori che allegano esperienze lavorative all'estero, non è dato di vedere, né l'attore spiega, perché la convenuta non potesse richiedere informazioni supplementari proprio per poterlo inquadrare nella giusta categoria salariale. E nella misura in cui il candidato non vi faccia fronte, questi non può pretendere che la sua esperienza professionale sia ritenuta dimostrata sulla scorta del solo curriculum vitae e che, di conseguenza, sia poi inquadrato in una categoria salariale che presuppone un'esperienza pluriennale nel settore. Contrariamente a quanto sostiene CO 1, non si può quindi ritenere che se la convenuta l'ha assunto “sta a significare che il curriculum vitae è stato considerato un mezzo sufficiente per determinare la pregressa esperienza professionale” (osservazioni del 29 agosto 2018, pag. 3) già per il fatto che l'attore è poi stato inquadrato come “manovale”, ovvero un lavoratore senza conoscenze professionali, rispettivamente come “pittore estraneo al ramo”, ossia senza esperienza nel settore. Del resto, dagli atti risulta che egli era stato reso attento del fatto che avrebbe dovuto svolgere mansioni che esulano dalle sue esperienze e formazioni pregresse (dichiarazione del 7 marzo 2016: doc. H5).

                                         c)   Per di più, la documentazione da lui prodotta in sede giudiziaria, ovvero le offerte del 13 giugno 2011 e 29 novembre 2011 (doc. Z1 e Z2) così come le richieste di pagamento del 15 aprile 2008 (doc. Z5), del 16 aprile 2012 e 26 luglio 2012 (doc. Z3 e Z4), riguardano lavori di trasporto e di montaggio e non bastano manifestamente a dimostrare lo svolgimento di pregresse esperienze lavorative nel settore delle falegnamerie e della pittura. Ne discende in ultima analisi che la conclusione del Giudice di pace risulta essere insostenibile, senza che occorra esaminare se il principio ricavato dalla decisione emessa il 21 dicembre 2017 dalla Commissione di ricorso dell'Associazione paritetica per l'aggiornamento e per il fondo sociale per il personale a prestito in un caso riguardante il CCL Elettro sia applicabile anche ad altri settori.

                                   7.   Visto quanto precede, il reclamo, che ha evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti e un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, è provvisto di fondamento e deve essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev'essere respinta.

                                   8.   Relativamente agli oneri processuali di prima sede, la reclamante chiede di riconoscerle un'indennità per ripetibili fr. 1000.–. Dandosi un valore litigioso di fr. 4336.35 (corrispondente alla pretesa lorda fatta valere in causa: Bohnet, Actions civiles, Vol, II: CO, 2ª edizione, § 32 n. 2), l'art. 11 cpv. 1 lett. a del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissa­zione delle ripetibili (RL 178.310) prevede un'indennità per ripetibili varianti tra fr. 650.– (15%) e fr. 1084.– (25%). Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del noto regolamento).

                                         In concreto, la causa in esame non può ritenersi particolarmente complessa né in fatto né in diritto e nemmeno è risultata particolarmente impegnativa. Il patrocinio ha comportato la redazione delle osservazioni del 5 febbraio 2016 (di sette pagine) e la partecipazione alle udienze del 17 gennaio e del 2 maggio 2018. Nelle circostanze descritte, si giustifi­ca di applicare l'aliquota medio bassa del 18% onde un'indennità di fr. 780.–. Tenuto conto delle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del noto regolamento) e dell'IVA le ripetibili in favore della convenuta possono in definitiva essere fissate in complessivi fr. 925.–.

                                   9.   La procedura nelle controversie fondate sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). CO 1 rifonderà alla reclamante un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto è la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 275.– è posta a carico dello Stato. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 925.– per ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano oneri processuali. CO 1 rifonderà RE 1 fr. 350.– per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

–    , –  .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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