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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.06.2019 16.2018.21

17 juin 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,074 mots·~5 min·2

Résumé

Contratto di carta di credito - azione d'accertamento del credito - rigetto definitivo dell'opposizione

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.21

Lugano 17 giugno 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 5 aprile 2018 presentato dalla

RE 1  

contro la decisione emessa il 23 marzo 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SO.2018.535 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) da lei promossa con istanza del 31 gennaio 2018 nei confronti della  

CO 1 ,  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che, così richiesta, nel luglio del 2016 la CO 1 ha rilasciato alla CO 1 una carta di credito aziendale MASTER;

                                         che dall'utilizzo di tale carta di credito è risultato, il 15 dicembre 2016, uno scoperto di fr. 5293.10, compresi fr. 192.30 di interessi già maturati;

                                         che visto il mancato pagamento di tale importo, il 22 febbraio 2017 l'istituto bancario ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti del distretto de l'Ouest lausannois per l'incasso di fr. 5293.10 oltre interessi al 12% dal 2 gennaio 2017 su fr. 5100.80, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti del 31 gennaio 2018 la CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di condannare la CO 1 al pagamento di fr. 5293.10 oltre interessi al 12% dal 2 gennaio 2017 su fr. 5100.80, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE;

                                         che invitata a presentare osservazioni, la convenuta è rimasta silente;

                                         che statuendo con decisione del 23 marzo 2018 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'istituto bancario fr. 5293.10 oltre interessi al 12% dal 2 gennaio 2017 su fr. 5100.80, senza pronunciare il rigetto dell'opposizione, e ponendo le spese processuali di complessivi fr. 350.– a carico della convenuta;

                                         che contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2018 in cui chiede di accogliere integralmente l'istanza e di conseguenza di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo;

                                         che invitata a presentare osservazioni la CO 1 non ha reagito;

e considerando

in diritto:                       che le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giuri­sdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugna­bili a questa Camera, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che introdotto nel termine indicato, il reclamo in esame è senz'altor tempestivo;

                                         secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il Pretore ha condannato la convenuta a versare all'istante lo scoperto risultante dall'utilizzo della carta di credito ma ha rifiutato di pronunciare il rigetto dell'opposizione poiché improponibile, “la procedura di rigetto dell'opposizione dovendo essere proposta avanti il giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l'ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo, che costituisce un foro imperativo e quindi non prorogabile (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF)”;

                                         che la reclamante contesta tale argomentazione evidenziando come essa abbia introdotto un'azione creditoria sulla base dell'art. 79 LEF, con conseguente richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione, il cui foro è quello ordinario eventualmente prorogato;

                                         che nella fattispecie l'istante ha introdotto un'azione di riconoscimento del credito (art. 79 cpv. 1 LEF) nel cui ambito il giudice dopo avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può, se così richiesto, pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2 entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3; cfr. anche CCR inc. 16.2017.2 del 26 febbraio 2019 consid. 10);

                                         che, pertanto, dandosi il foro prorogato di __________ (doc. A), il Pretore adito oltre a essere competente per giudicare il merito della lite, era simultaneamente abilitato a pronunciarsi sulla richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione senza costringere l'istante a far capo ulteriormente alla procedura sommaria di rigetto dell'opposizione;

                                         che, contrariamente all'assunto del Pretore, il foro esclusivo del luogo dell'esecuzione previsto all'art. 84 cpv. 1 LEF si applica alle sole procedure di rigetto dell'opposizione, ciò è il senso della nota dell'autore da lui citato;

                                         che nelle circostanze descritte, il reclamo, provvisto di buon diritto, deve essere accolto e la decisione impugnata va riformata di conseguenza;

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la convenuta, non avendo presentato osservazioni, non può ritenersi soccombente sicché si giustifica soprassedere a qualsiasi riscossione;

                                         che non si pone problema di ripetibili, la reclamante avendo fatto capo a propri servizi senza avvalersi di un patrocinatore;

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta e di conseguenza:

a)  CO 1 è obbligata a versare alla RE 1 fr. 5293.10 oltre interessi del 12% dal 2 gennaio 2017 su fr. 5100.80.

b)  Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni del distretto de l'Ouest lausannois.

                                         Per il resto la decisione impugnata rimane invariata.

                                   II.   Non si riscuotono spese processuali.

                                  III.   Notificazione a:

–  ; –  ).  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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