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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.01.2017 16.2017.1

12 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,289 mots·~6 min·3

Résumé

Irricevibilità di un reclamo contro un decreto di stralcio

Texte intégral

Incarto n. 16.2017.1

Lugano 12 gennaio 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 5 gennaio 2017 presentato da

 RE 2 e  RE 1  

contro la decisione emessa il 7 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2016.859 (espulsione del conduttore per mora) promossa con istanza del 30 settembre 2016 dalla  

CO 1 ;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   La società CO 1, quale locatrice, ha concesso in loca­zione dal 15 maggio 2016 a RE 2, quale conduttrice, un appartamento di 4 locali in uno stabile in via __________ a __________, per una pigione di fr. 1300.– men­sili. Il 30 giugno 2016 la locatrice ha autorizzato “il marito RE 1 (07.08.1960) e il figlio G__________ (09.10.2005) a risiedere con la Signora RE 2 (07.04.1968) dal 01.06.2016” nell'appartamento appigionato.

                                   B.  Con istanza del 30 settembre 2016 la CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di ordinare a RE 2 di liberare immediatamente l'ente locato. Nelle loro osservazioni del 31 ottobre 2016 RE 2 e RE 1 hanno chiesto la reiezione dell'istanza. All'udienza del 7 novembre 2016, indetta per il contraddittorio, le parti, dopo discussione, hanno convenuto “di porre definitivamente termine alla locazione con la riconsegna dell'ente locato al più tardi il 10 gennaio 2017”, riservandosi “di non mettere in esecuzione l'accordo nel caso in cui una schiarita delle condizioni finanziarie della conduttrice permettesse alla locatrice di ottenere il rientro degli scoperti e una sufficiente sicurezza per il pagamento dei corrispettivi futuri” e hanno chiesto al giudice di approvare il loro accordo e di disporne l'esecuzione effettiva.

                                  C.   Accertata l'intesa raggiunta dalle parti, con decisione presa seduta stante a verbale, il Pretore ha ratificato il citato accordo relativo alla riconsegna dell'appartamento entro il 10 gennaio 2017 (punto 1). Ha inoltre avvertito la convenuta che l'inesecuzione della decisione avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede (punto 2), ha comminato alla convenuta l'azione penale ai sensi dell'art. 292 CP (punto 3), ha ingiunto agli organi di Polizia preposti (art. 13 LACPC) di prestare man forte all'istante nell'esecuzione del decreto a sua semplice richiesta (punto 4) e ha diffidato la convenuta di ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza pena il loro deposito a sue spese in un luogo indicato dall'istante (punto 4.1). Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta (punto 5).

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 5 gennaio 2017 nel quale chiedono, previa sospensione della decisione, di accertarne la nullità. Il memoriale non è stato notificato alla CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   RE 2 e RE 1 ritengono nulla la decisione impugnata sostenendo, da quanto è dato di capire, che il Pretore non avrebbe dovuto ratificare l'accordo concluso tra le parti ma avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio inammissibile l'istanza di espulsione, giacché essa era prematura in quando la prima possibile scadenza del contratto di locazione sarebbe stata il 31 ottobre 2016 e inoltre perché la disdetta del contratto era nulla poiché notificata alla sola conduttrice (art. 266n e 266o CO). A loro avviso, la locatrice aveva inoltre compromesso la fattibilità dell'accordo riguardante la riconsegna dell'ente locato per il 10 gennaio 2017, poiché essa, in una lettera del 1° dicembre 2016 aveva scritto loro che l'appuntamento per la consegna dell'appartamento era previsto per il 9 dicembre 2017 salvo rettificare successivamente quest'ultimo termine per il 9 gennaio 2017, di modo che essi, credendo di avere più tempo a disposizione, non hanno concluso un nuovo contratto di locazione.

                                   2.   La Camera esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC; ICCA inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013 consid. 1 con riferimento a Kunz in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 n. 2 e n. 42 ad art. 308 segg.). Ora, una transazione, così come un'acquiescenza o una desistenza, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, sottoposta al giudice per essere verbalizzata (I CCA sentenza inc. 11.2015.28 del 12 marzo 2016 consid. 1). In tal caso il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC. Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133 consid. 1.2, con riferimenti). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwan­der [curatori], Schweizerische ZPO, Kom­mentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1069 in alto). L'efficacia di una transazione quanto a essa, può essere contestata unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 139 II 133 consid. 1.3; CCR sentenza inc.16.2012.18 dell'11 settembre 2013 consid. 1 ). 

                                    3.   In concreto, ci si può chiedere se RE 1, che non era parte davanti al Pretore, sia legittimato a interporre reclamo. La questione può tuttavia rimanere indecisa poiché da un lato il rimedio è stato introdotto anche da RE 2 e dall'altro, come si vedrà, esso è in ogni caso destinato all'insuccesso. In effetti, non può essere revocato in dubbio che l'accordo raggiunto dalla CO 1 e da RE 2 relativo alla riconsegna dell'appartamento entro il 10 gennaio 2017 costituisca una transazione giudiziale. E nella misura in cui i reclamanti ne contestano l'efficacia, essi avrebbero dovuto proporre una domanda di revisione, da sottoporre al Pretore, ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Trattato come reclamo, il “ricorso” presentato da RE 2 e RE 1 si rivela così irricevibile.

                                          Quanto alle contestazioni sulle misure d'esecuzione e sulle spese giudiziarie decise dal Pretore, le domande non hanno tuttavia portata autonoma, ma sono subordinate all'accoglimento del “ricorso”. L'ipotesi non verificandosi in concreto, le richieste si rivelano senza oggetto.

                                   4.   L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

                                   5.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a qualsiasi prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, a cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Trattato come reclamo, l'atto è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   e   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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