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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 29.11.2018 16.2016.81

29 novembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,480 mots·~12 min·3

Résumé

Ripetibili in una causa inammissibile

Texte intégral

Incarto n. 16.2016.81

Lugano 29 novembre 2018/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 20 dicembre 2016 presentato da

 RE 1  () (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro il decreto di stralcio emesso il 12 dicembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE 2-2016 (annullamento dell'esecuzione e azione di accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza del 15 novembre 2016 nei confronti di  

 CO 1 ,  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 10 febbraio 2016 CO 1 ha fatto notificare a RE 1, titolare di salone di parrucchiera a __________ (__________), un precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio per fr. 4750.– oltre interessi del 5% dal 5 febbraio 2016 indicando quale titolo la “mancata riconsegna attrezzatura completa di equitazione Western”. Il 19 maggio 2016 l'escussa si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Mendrisio chiedendo di convocare CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'accertamento dell'inesistenza del foro esecutivo previsto all'art. 50 cpv. 1 LEF, sulla cui base era stato emesso nei suoi confronti il citato PE, e la cancellazione dell'esecuzione, o in via subordinata, l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 4750.– oltre interessi del 5% dal 5 febbraio 2016 e la radiazione del citato PE.

                                  B.   All'udienza di conciliazione del 29 settembre 2016, le parti hanno chiesto di sospendere la procedura ‟fino e non oltre il 31 ottobre 2016ˮ, la parte convenuta essendosi riservata l'esame delle possibilità per comporre definitivamente la procedura. In calce al verbale, il giudice di pace ha indicato che qualora il caso fosse risolto ‟nessuna tassa di giustizia verrà prelevata ... fatta eccezione delle ripetibili di fr. 285.– che verranno poste a carico della parte convenuta. Le spese già anticipate verranno restituite all'istante. Parte convenuta si incaricherà quindi di far immediatamente cancellare il precetto esecutivo n. __________ presso l'UE di Mendrisio. In questo senso il presente verbale avrà forza di giudicato, in caso contrario parte convenuta è avvertita che in caso di silenzio il Giudice procederà a rilasciare a parte istante l'autorizzazione ad agireˮ.

                                  C.   Il 4 novembre 2016 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di rilasciarle l'autorizzazione ad agire, il termine pattuito per giungere a un accordo essendo decaduto infruttuosamente. Il 10 novembre 2016 il Giudice di pace ha così rilasciato a RE 1 l'autorizzazione ad agire ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico dell'attrice.

                                  D.   Con petizione del 15 novembre 2016 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del foro esecutivo previsto all'art. 50 cpv. 1 LEF sulla cui base è stato emesso nei suoi confronti il precetto esecutivo n. __________ del 9 febbraio 2016 e la cancellazione dell'esecuzione, o in via subordinata, di accertare l'inesistenza del credito di fr. 4750.– oltre interessi del 5% dal 5 febbraio 2016 posto in esecuzione e la radiazione del precetto esecutivo n. __________.

                                  E.   Il 12 dicembre 2016 il Giudice di pace, dando atto che nel termine impartito per presentare le osservazioni CO 1 aveva comunicato di avere proceduto alla cancellazione del noto precetto esecutivo “così come stabilito nell'accordo del 29 settembre 2016 in cui le parti hanno conciliato/risolto extragiudizialmente la vertenza”, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione. Non sono state prelevate ulteriori spese, oltre a quelle di fr. 300.– della procedura di conciliazione che sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 280.– di ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2016 in cui chiede che il decreto impugnato sia riformato nel senso di dichiarare la procedura senza oggetto, e non conclusa per transazione, e di aumentare l'indennità per ripetibili a fr. 950.–. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel decreto di stralcio del 12 dicembre 2016 il Giudice di pace ha tolto la causa dal ruolo “per intervenuta transazione”, indicando che si trattava di un accordo extragiudiziale del 29 settembre 2016.

                                         a)   Ora, non fa dubbio che in caso di transazione il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, ovvero quella conclusa dalle parti in udienza o comunicata al giudice per essere registrata a verbale. Come tale, essa vincola poi il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC; RtiD I-2015 n. 64c pag. 969 consid. 1). Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato e non equivale a una decisione. Dandosi così una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, ma non per transazione. Sulle spese egli applicherà pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda e terza frase o l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume – su tal punto – il carattere di una transazione giudiziale (loc. cit., consid. 2).

                                         b)   In concreto, nella procedura promossa da RE 1 con petizione del 15 novembre 2016, le parti non hanno pacificamente concluso alcuna transazione nel senso testé indicato. Né esse hanno trovato un accordo nell'ambito della procedura di conciliazione tant'è che per finire il primo giudice ha rilasciato l'autorizzazione ad agire. Sotto questo profilo la causa non andava tolta dai ruoli per transazione. Tuttavia, contrariamente a quanto sembra credere la reclamante, nemmeno si può parlare di acquiescenza da parte della convenuta. Questa – in effetti – è un atto processuale unilaterale con cui la parte convenuta dichiara di riconoscere la pretesa che l'attore ha dedotto nella richiesta di giudizio della sua azione e lo dichiara al Tribunale (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 241; v. anche DTF 141 III 494 consid. 9.3). Un'ac­quie­scen­za presuppone quindi una scelta consapevole, ed è possibile solo dall'avvenuta notifica della petizione o dell'istanza (art. 62 CPC; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 241; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 148; nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2003.62 del 28 maggio 2003 consid. 6). E nella fattispecie, la convenuta non ha dichiarato al primo giudice di riconoscere le richieste dell'istante.

                                         c)   A ben vedere, CO 1 ha semplicemente dichiarato all'Ufficio esecuzioni, il 31 ottobre 2016, di annullare il precetto esecutivo n. __________ (doc. 1). E ciò è intervenuto prima che RE 1 avviasse, il 15 novembre 2016, l'azione di accertamento negativo. In tali circostanze nemmeno si può parlare di causa diventata priva d'oggetto, la quale presuppone che la caducità avvenga dopo la sua litispendenza. Così se già prima della litispendenza difetta una componente sostanziale dell'oggetto litigioso o del presupposto processuale dell'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, l'azione va respinta rispettivamente dichiarata inammissibile (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 242; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 242). 

                                         d)   Visto quanto precede, all'istante difettava finanche l'interesse degno di protezione alla sua cancellazione. E in mancanza di iscrizione nel registro delle esecuzioni, tale interesse difetta altresì per l'azione generale di accertamento dell'inesistenza del credito (DTF 132 III 279 consid. 4.2 con rinvii). Ciò premesso, se un giudice constata il difetto di un presupposto processuale, non entra nel merito della causa e dichiara irricevibile l'azione. La decisione impugnata andrebbe emendata in tal senso, ma non è dato di vedere quale interesse concreto e attuale possa vantare al riguardo la reclamante.

                                   2.   Relativamente alle spese giudiziarie, l'art. 106 cpv. 1 CPC prevede che in caso di non entrata nel merito l'attore è considerato soccombente. Di principio quindi, gli oneri processuali andrebbero posti a carico di RE 1.

                                         a)   La reclamante sostiene però che la convenuta ha adottato un comportamento contrario alla buona fede giacché, dopo che in sede di conciliazione le era stato sottoposto un accordo transattivo, prima dello spirare del termine per determinarsi ha contattato il suo avvocato offrendo il ritiro del precetto esecutivo dietro versamento di fr. 1000.–. Dopo aver comunicato alla controparte di rifiutare tale proposta, questa “concludeva affermando sarcasticamente quanti capelli dovrà tagliare la sua cliente”. Sulla base di tale indicazione essa, dopo avere ricevuto l'autorizzazione ad agire, ha così introdotto l'azione. La reclamante rimprovera pertanto alla convenuta di non avere avvertito il Giudice di pace dell'annullamento del precetto esecutivo, ciò che ha creato ulteriori spese di patrocinio. A suo dire, inoltre, l'addebito di soli fr. 280.– per ripetibili “premia un agire contrario ai principi della buona fede, ciò che è inaccettabile”. Essa chiede pertanto di obbligare la convenuta a versale un'indennità di fr. 950.–.

                                         b)   In concreto, CO 1, dopo avere annullato l'esecuzione, non ha informato né l'istante, né tanto meno il primo giudice. Essa neppure contesta di avere proposto, senza esito, alla controparte di annullare il precetto esecutivo contro il pagamento di fr. 1000.–. Considerato che il Giudice di pace le aveva rilasciato l'autorizzazione ad agire e che CO 1 era stata avvertita delle conseguenze che avrebbe comportato un suo silenzio in merito alla proposta di accordo, al momento in cui ha introdotto l'azione, il 15 novembre 2016, l'istante poteva legittimamente ritenere di dover agire in giudizio. Certo nelle osservazioni al reclamo l'opponente sostiene di avere comunque avvisato il Giudice di pace. Ma ciò non appare verosimile ove appena si pensa che il primo giudice ha rilasciato l'autorizzazione ad agire, dieci giorni dopo la scadenza del termine, senza alcuna reazione da parte della convenuta. A fronte della palese negligenza della procedente, potrebbero soccorrere giusti motivi per scostarsi dai principi di ripartizione delle spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 CPC).

                                         c)   Non si deve trascurare, tuttavia, che una parte delle richieste di giudizio di RE 1 sarebbe stata con ogni verosimiglianza dichiarata irricevibile a prescindere dalla mancanza di interesse degno di protezione. Relativamente alla richiesta di annullamento e cancellazione del precetto civile, in effetti, giovi ricordare che la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva competenza del­l'Ufficio di esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione. La richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta ingiustificata sin dall'inizio in modo indiscutibile da una decisione giudiziale (per esempio di disconoscimento o di inesistenza di debito). La decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 865 consid. 2.1; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 8; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 feb­braio 2017 consid. 11). Ne segue che, ad ogni modo, l'istante non sarebbe uscita integralmente vincente sicché, tutt'al più, la convenuta avrebbe dovuto versare un'indennità per ripetibili ridotte.

                                         d)   Quanto all'ammontare delle ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede per “pratiche con valore determinato o determinabile” un'indennità per ripetibili commisurata al valore litigioso. Dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 4750.– l'indennità per ripetibili variava dal 15 al 25% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). In conformità all'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento, inoltre, “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

                                         e)   Nella fattispecie la procedura non può definirsi particolarmente complessa e ai fini delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare l'aliquota media del 20%. La conduzione del patrocinio nell'intera causa avrebbe giustificato, di conseguenza, un'indennità attorno ai fr. 950.–. Tuttavia, se si considera che nel caso in esame la causa è terminata già dopo l'inoltre della petizione, un'indennità del genere per la sola stesura di quell'allegato, che ricalca pressoché integralmente l'istanza di conciliazione, non appare giustificata e va adeguatamente moderata a fr. 700.–. Aggiunte le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8% al momento in cui ha statuito il Giudice di pace), l'indennità piena sarebbe ammontata di conseguenza a circa fr. 830.–. Tenuto conto del reciproco grado di soccombenza, l'indennità per ripetibili va per finire fissata in 600.–. Il reclamo va accolto entro tali limiti.

                                   3.   Le spese processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito si giustifica di suddividere gli oneri tra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le indennità.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:

                                         Le spese processuali di fr. 300.–, già anticipate dall'istante, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

                                   2.   Le spese del reclamo di fr. 150.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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