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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.11.2018 16.2016.39

8 novembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,265 mots·~11 min·4

Résumé

Contratto di locazione - violazione del diritto di essere sentito della parte convenuta per mancata notifica di un allegato di causa

Texte intégral

Incarto n. 16.2016.39

Lugano 8 novembre 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 13 giugno 2016 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 30 maggio 2016 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C15-008 (contratto di locazione) promossa nei suoi confronti con petizione del 14 dicembre 2015 dalla  

CO 1 ,  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                   A.   La RE 1, attiva in particolare nel settore del noleggio di autoveicoli, ha concesso in locazione a F__________ T__________ una Fiat __________ targata TI __________. Preso atto che alla fine del contratto la locataria non aveva riconsegnato la vettura, la noleggiatrice ha denunciato, il 30 maggio 2014, la stessa per furto e appropriazione indebita. Il procedimento penale è terminato il 7 luglio 2015 con un decreto di abbandono. Nel frattempo, il 2 novembre 2014 la locataria ha riconsegnato la vettura, che presentava vari danni.

                                  B.   Il 20 giugno 2015 l'CO 1, società anch'essa attiva nella vendita, noleggio e riparazione di autovetture, ha trasmesso alla RE 1 due fatture concernenti la citata Fiat __________, di cui una di fr. 3423.60 per la “riparazione vettura sottratta da F__________” (n. 8059 A) e l'altra di fr. 3240.– per il “noleggio vettura sottratta da F__________” (n. 8059 B). Il 16 settembre 2015 la E__________ AG ha sollecitato il pagamento delle due fatture, senza esito.

                                  C.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. E15-056), con petizione non motivata del 14 dicembre 2015 l'CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere la condanna della RE 1 al pagamento fr. 3240.– più interessi e spese “per il noleggio della Fiat __________”. All'udienza del 9 febbraio 2016, indetta per la discussione, la convenuta sulla scorta di un memoriale scritto ha eccepito preliminarmente la competenza per valore del giudice adito mentre nel merito ha proposto di respingere la petizione sollevando la carenza di legittimazione attiva. In una replica spontanea (“presa di posizione”) di data indeterminata l'attrice ha riconfermato la sua posizione producendo nuovi documenti. Il 26 febbraio 2016 il Giudice di pace ha respinto le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione attiva sollevate dalla convenuta.

                                  D.   Statuendo con decisione del 30 maggio 2016 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 1800.– più IVA oltre interessi del 5% dal 24 dicembre 2014 e fr. 140.– per le spese processuali della procedura di conciliazione. Le spese processuali di fr. 220.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 100.– (inc. C15.008) .

                                  E.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2016, in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e l'obbligo per l'attrice di rifonderle fr. 700.– per le ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2016 l'CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

                                  F.   Intanto, lo stesso 30 maggio 2016, il Giudice di pace ha accolto un'altra petizione introdotta dalla CO 1 condannando la RE 1 a versarle fr. 3423.60 più interessi del 5% dal 24 dicembre 2014 e fr. 140.– per le spese processuali della procedura di conciliazione, addossando le spese processuali di complessivi fr. 280.– alla convenuta, tenuta a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 150.– (inc. C15.009). Anche contro tale decisione la RE 1 ha presentato un reclamo del 13 giugno 2016 in cui chiede di respingere la petizione avversaria (inc. 16.2016.40).

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 31 maggio 2016 di modo che il termine d'impugnazione sarebbe scaduto il 30 giugno 2016. Introdotto il 13 giugno 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti.

                                   3.   Il Giudice di pace ha constatato che la convenuta contestava l'avvenuto noleggio della vettura sia perché “il [suo] nome mai una sola volta emerge dalla decisione [di abbandono del procedimento penale]” sia perché “sia mai stato pattuito un canone di noleggio di fr. 500.–”. Egli, tuttavia, preso atto che la convenuta medesima “rimarca che nella denegata ipotesi che la petizione venga accolta, il credito dell'attrice sarebbe semmai di fr. 1800.– più IVA, dato che essa indicava nella fattura che la convenuta doveva ricevere fr. 1200.–”, ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 1800.– più IVA.

                                   4.   La reclamante rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato sulla sua richiesta di edizione dall'attrice della carta grigia del veicolo e sul richiamo dal Ministero pubblico di un incarto penale. Ora, l'art. 152 cpv. 1 CPC prevede che ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il giudice, tuttavia, può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile esito non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con rinvii). Se intende rifiutare le prove offerte, l'autorità deve di principio spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (CCR, inc. 16.2014.34 del 5 aprile 2016 consid. 4a).

                                         Dagli atti risulta che all'udienza del 9 febbraio 2016 la convenuta ha prodotto un memoriale di risposta in cui ha chiesto “l'edizione dalla convenuta della carta grigia del veicolo Fiat __________, contenuta al suo interno” e il richiamo dal Ministero pubblico di Lugano dell'inc. NLP 704/2015. Il Giudice di pace ha deciso l'azione sulla base degli atti senza statuire sulle prove offerte. Non v'è quindi dubbio che egli abbia violato il diritto di essere sentito della convenuta (art. 53 CPC), ciò che comporterebbe di principio l'annullamento della decisione impugnata. In concreto non si giustifica tuttavia di rinviare gli atti al primo giudice giacché con le prove offerte la reclamante intende dimostrare di essere la detentrice del veicolo ma ciò non è mai stato contestato dall'attrice: in questa sede essa l'ha riconosciuto esplicitamente (cfr. osservazioni del 14 settembre 2016 pag. 1). Non essendo controverso, il fatto non andava provato (art. 150 cpv. 1 CPC).

                                   5.   La reclamante sostiene che non vi era alcun motivo di pattuire con l'CO 1 un contratto di locazione concernente la nota Fiat __________ poiché il veicolo è stato da lei acquistato “mesi prima”. Essa contesta ad ogni modo l'esistenza di un contratto di noleggio affermando che la fattura oggetto della vertenza è “una ripicca della controparte dovuta al fatto che ha cessato ogni collaborazione con lei”. A suo avviso, agli atti non vi è alcuna prova che dimostri la conclusione di un contratto né tantomeno che sia stato previsto un nolo mensile di fr. 300.–. La reclamante soggiunge infine che l'attrice non ha mai specificato a partire da quando e fino a quando sarebbe stata da lei noleggiata la vettura, limitandosi a indicare nella predetta fattura che la locazione sarebbe durata sei mesi.

                                         a)   In concreto, ci si può chiedere se il solo fatto di avere immatricolato un veicolo a proprio nome costituisca da sé solo la prova della proprietà sullo stesso, il detentore non identificandosi necessariamente con il proprietario (cfr. art. 59 cpv. 4 lett. a LCStr). Sia come sia, in concreto, incombeva all'attrice dimostrare la sua proprietà e la locazione del veicolo alla convenuta. Ora, per dimostrare il fondamento della sua pretesa, essa ha prodotto, tra l'altro, un “contratto” tra la RE 1 e F__________ T__________ il cui tenore è in parte illeggibile, quantunque si possa intravvedere l'impegno di quest'ultima di risarcire i danni causati alla Fiat __________ e il noleggio di sei mesi, una lettera del 10 settembre 2013 in cui la __________ Compagnia di Assicurazioni SA dichiara di averle venduto il noto veicolo per fr. 3100.– (doc. 3.3) così come una lista, non datata, sottoscritta dai rappresentati delle parti da cui si evince che le vetture elencate, tra cui la nota Fiat __________, “attualmente intestate a RE 1 di M__________ G__________, sono di proprietà di B__________ A__________. Attualmente intestate a RE 1 per subaffitto delle stesse” (doc. 2).

                                         b)   Il problema è che gli ultimi due documenti, che potrebbero essere di rilievo ai fini dell'accertamento della proprietà del veicolo e smentire la tesi della convenuta, sono stati allegati a una replica, non datata ma verosimilmente successiva all'udienza del 9 febbraio 2016, che non consta essere stata trasmessa alla convenuta. L'esemplare agli atti non menziona infatti alcuna notificazione, né la decisione impugnata contiene un accenno a tale allegato se non che “l'attore si riserva di poter prendere posizione [alla risposta scritta]”. Se non che, il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 53 CPC, comprende tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 consid. 4.1.1 con riferimenti). Dal diritto di essere sentiti deriva più in generale il dovere delle autorità di assicurare un'adeguata gestione degli atti, come corrispettivo del diritto delle parti di consultarli e di chiedere l'assunzione delle prove: esse devono registrare agli atti tutto ciò che appare pertinente con la causa e potrebbe rivelarsi essenziale per la decisione. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere registrato e comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (CCR inc. 16.2016.28 dell'11 gennaio 2017, consid. 4a).

                                         c)   Mancando la prova che la replica sia stata trasmessa alla convenuta, occorre concludere che vi è stata una violazione del diritto di essere sentito della stessa. Tale violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Ne segue che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace, affinché emetta un nuovo giudizio, dopo avere trasmesso alla convenuta la replica con i documenti annessi prodotti dall'attrice e avere indetto un nuovo dibattimento ove saranno verbalizzate le loro “conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali” (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Si ricordi inoltre che ove la copia di un documento appaia in parte illeggibile, il giudice può esigere la produzione dell'originale (art. 180 cpv. 1 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 9 ad art. 180)

                                   6.   Le spese processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 CPC). La reclamante ottiene l'annullamento della decisione impugnata ma non è possibile prevedere come deciderà il Giudice di pace in esito al rinvio della causa. Si giustifica pertanto di rinunciare alla riscossione delle spese processuali e di compensare le ripetibili. Sulle spese e le ripetibili (o indennità d'inconvenienza: art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) di prima sede, che vanno espressamente richieste, il Giudice di pace giudicherà al momento in cui prenderà la nuova decisione.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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