Incarto n. 16.2016.34
Lugano 8 agosto 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 17 maggio 2016 presentato da
RE 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 14 aprile 2016 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa 248-10/2014 (appalto) promossa con petizione del 17 giugno 2014 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 settembre 2008 la società RE 1, attiva nel settore della progettazione e realizzazione di impianti di videocitofonia, ha trasmesso all'impresa CO 1 un'offerta per la fornitura di un impianto di videocitofonia per complessivi fr. 3982.05 (fr. 4112.– di apparecchiature - fr. 411.20 di sconto + fr. 281.25 di IVA), alla quale erano allegate delle condizioni generali secondo cui “la posa cavi, l'installazione e il montaggio degli apparecchi sono a carico del committente”. Il 29 ottobre 2008 la CO 1 ha confermato il suo “accordo, con esclusione delle posizioni n. 4 e 5 (fr. 48.– + 15.–)” per un importo arrotondato di fr. 3900.–, invitando la ditta a comunicare “quando fate il lavoro”. Smontato il precedente impianto e installato quello nuovo, il 17 novembre 2008 la RE 1 ha trasmesso alla cliente una fattura di complessivi fr. 5712.60 (fr. 4049.– di apparecchiature + fr. 1595.– per le prestazioni dei tecnici come da rapporto del 17 novembre 2008 [fr. 11 ore di lavoro alla tariffa di fr. 145.–/h] + fr. 70.– per due trasferte [fr. 35.– l'una] - fr. 404.90 di sconto + fr. 403.50 di IVA). La CO 1 ha versato fr. 3900.– e, nonostante vari solleciti di pagamento, si è rifiutata di pagare la rimanenza. Il 20 agosto 2009 la RE 1 ha fatto spiccare nei confronti della CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1991.90 più interessi al 6% dal 31 luglio 2009 e di fr. 55.– per spese, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 17 giugno 2014 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 2046.90 oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2009. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2014 la convenuta ha proposto di rigettare la petizione. All'udienza del 25 novembre 2014, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le loro posizioni. Statuendo il 14 aprile 2016 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo a carico dell'attrice le spese processuali di fr. 200.– e un'indennità di fr. 120.– a favore della convenuta.
C. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 maggio 2016, postulandone la riforma nel senso di condannare la CO 1 al pagamento di fr. 2046.– oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2009 e di rigettare in via definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2016 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 15 aprile 2016, sicché il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere l'indomani (art. 142 cpv. 1 CPC). Il 15 maggio 2016 essendo di domenica, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 16 maggio successivo, lunedì di Pentecoste, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto martedì 17 maggio 2016, ultimo giorno utile, sotto questo profilo il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il Giudice di pace, qualificato il contratto concluso tra le parti come appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO e rammentato che la mercede dell'appaltatore può essere preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) oppure non esserlo o esserlo solo in via approssimativa (art. 374 CO), ha considerato che l'attrice ha allestito il 26 settembre 2008 “un preventivo nel quale effettivamente non figurava alcuna posta relativa ai costi del lavoro, salvo una sibillina frase nelle condizioni generali”. Tuttavia, a suo avviso, “nei normali rapporti commerciali con gli artigiani è molto inusuale che un'offerta per la realizzazione di un manufatto non contempli il costo del lavoro, perché, così facendo, il committente non è in misura di valutare compiutamente i costi dell'opera” e la convenuta “ha pertanto in buona fede compreso ed accettato l'offerta, ritenendo che fosse omnicomprensiva”. Egli ha così considerato che la convenuta “ha indicato chiaramente di ritenere l'intervento (materiale e lavoro) assommava a fr. 3900.–” e che l'attrice “non ha contestato questa [sua] interpretazione”. Ciò posto, egli ha ritenuto che le parti avessero pattuito un contratto “chiavi in mano” ai sensi dell'art. 373 CO e che l'ammontare della mercede, stabilita a corpo, non fosse superabile, donde la reiezione della petizione.
4. La reclamante sostiene che il Giudice di pace abbia erroneamente interpretato il contratto considerando che esso prevedeva una mercede omnicomprensiva determinata a corpo. A suo dire, il primo giudice si è a torto dipartito dal presupposto che la sua offerta per fr. 3900.– si riferisse alla realizzazione di un manufatto, anziché alla fornitura di materiale e non ha considerato che l'offerta indicava esplicitamente come la posa dei cavi, l'istallazione e il montaggio degli apparecchi fossero a carico del committente. Ritiene che per qualsiasi persona ragionevole e in buona fede la sua offerta doveva essere intesa nel senso che il prezzo indicato si riferiva esclusivamente alla fornitura del materiale e che l'eventuale richiesta di istallazione da parte dei suoi tecnici, andava remunerata separatamente alla tariffa di fr. 145.–l'ora oltre ai costi per le trasferte. Soggiunge infine che la convenuta ha firmato, in segno di accettazione, il “rapporto/bolla di consegna” del 17 novembre 2008, il quale indica, oltre al materiale fornito, le undici ore di lavoro e le due trasferte.
a) Il Giudice di pace ha accertato che le parti hanno concluso un contratto d'appalto, ciò che la reclamante non contesta. In realtà, in un primo tempo la prestazione della RE 1 si sarebbe limitava alla sola fornitura dell'impianto di videocitofonia mentre solo in un secondo tempo essa ha eseguito l'installazione dell'apparecchiatura. Ci si può così chiedere se tra le parti non sia piuttosto sorto un contratto misto, ove convivono elementi sia della compravendita sia dell'appalto o un contratto di compravendita con obbligo d'installazione (Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 18 ad art. 363; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 50 n. 131; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 480 n. 3540). La questione, ininfluente ai fini del giudizio, può nondimeno rimanere indecisa, determinante essendo quella di sapere se l'attrice ha diritto alla mercede per il lavoro di installazione.
b) In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato contratto è stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO). Ove non esistano accertamenti di fatto sui reali intendimenti delle parti al momento di contrarre il contratto o se le parti non hanno compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà va determinata con un'interpretazione oggettiva, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta tenuto conto del contesto e delle circostanze che hanno preceduto e accompagnato tali dichiarazioni (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2). Posto ciò, l'interpretazione soggettiva (la vera e concorde volontà dei contraenti) è una questione di fatto, mentre quella oggettiva (secondo il principio dell'affidamento) è una questione di diritto (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 e 5.2.3).
c) In concreto, l'offerta allestita il 26 settembre 2008 dalla RE 1 riporta un elenco di apparecchiature ma non comprende alcuna posta relativa al costo di smontaggio del vecchio impianto di videocitofonia e di istallazione di quello nuovo. Le condizioni generali allegate all'offerta riportano poi le seguenti due clausole (doc. 1):
“Esclusione dalla fornitura: Posa cavi, installazione e montaggio degli apparecchi sono a carico del committente” e
“Tecnici: Eventuali interventi dei nostri tecnici non previsti nell'offerta, richiesti specificatamente dal committente, verranno fatturati a regia al costo di fr. 145.–/h più trasferta”.
Il 29 ottobre 2008 la convenuta ha accettato l'offerta in questione, salvo le posizioni 4 e 5, per “un importo complessivo arrotondato di fr. 3900.–” e ha indicato in calce alla lettera “fateci sapere quando fate il lavoro” (doc. 2).
d) Nella fattispecie, sulla reale e concorde volontà delle parti il Giudice di pace non ha eseguito alcun accertamento. Dagli atti risulta che per l'attrice la controparte, oltre alla fornitura dell'impianto di fr. 3900.–, l'ha incaricata anche dell'istallazione, prestazione esclusa dall'offerta. Per la convenuta, invece, l'offerta da lei accettata non prevedeva alcun costo aggiuntivo per l'istallazione degli apparecchi. Le parti non hanno dunque compreso la volontà l'una dell'altra in merito al prezzo (interpretazione soggettiva) e pertanto occorre interpretare il contratto secondo il principio dell'affidamento.
e) Il tenore letterale delle clausole delle condizioni generali intitolate “esclusione dalla fornitura” e “tecnici” è chiaro e univoco, di modo che non lascia spazio a interpretazioni. Nel prezzo della fornitura del materiale non è prevista la “posa cavi, installazione e montaggio degli apparecchi”, prestazioni che sono a carico del committente, e che ove fossero state per contro eseguite dalla ditta fornitrice sarebbero state fatturate, come qualsiasi altro intervento dei tecnici dell'attrice non previsto nell'offerta richiesto specificatamente dal committente, “a regia al costo di fr. 145.–/h più trasferta”. Non è dato pertanto di vedere come la convenuta, che non ha mai preteso di non avere ricevuto le condizioni citate né che esse non facciano parte integrante del contratto, potesse ritenere l'offerta onnicomprensiva (“chiavi in mano”), nel senso che comprendeva non solo la fornitura dell'impianto ma anche il lavoro per l'istallazione. Né soccorre il fatto che per la convenuta “ogni committenza per opere elettriche deve ritenere che un'offerta si riferisca all'impianto completo e non riguardare solo l'offerta del materiale ad esclusione del lavoro”. Per tacere del fatto che si tratta di un'apodittica asserzione dell'interessata, l'esclusione delle prestazioni lavorative dall'offerta sottoposta alla convenuta era evidente e non lasciava spazio a fraintendimenti. Ne segue che l'interpretazione del primo giudice secondo cui l'offerta di fr. 3900.– comprendesse sia il costo del materiale sia quello della sua istallazione non può essere seguita.
5. Nelle circostanze descritte il reclamo, che ha evidenziato un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e un'errata applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, dev'essere annullato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. In concreto, la convenuta non contesta che la controparte abbia eseguito anche l'installazione dell'impianto fornito, ciò che è per altro dimostrato dal rapporto di lavoro della ditta sottoscritto dalla cliente (doc. 4). Ciò posto, la pretesa di fr. 2046.90 oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2009 della reclamante corrisponde “alla parte di fattura non ancora saldata” (reclamo, pag. 7). In realtà, sulla fattura del 17 novembre 2009 di totali fr. 5712.60 (fr. 4049.– di apparecchiature + fr. 1595.– di manodopera [fr. 11 ore di lavoro alla tariffa di fr. 145.–/h] + fr. 70.– per due trasferte - fr. 404.90 di sconto + fr. 403.50 di IVA), l'opponente ha già pagato fr. 3900.–. Ne segue che la pretesa dell'attrice va accolta per fr. 1812.60, mentre la rimanenza, di cui tutto si ignora, non è comprovata. Quanto alla domanda di rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzioni di Lugano, per tacere del fatto che una simile domanda non sia stata formulata al Giudice di pace e che agli atti figura la sola domanda di esecuzione del 20 agosto 2009, la stessa deve essere respinta già per il fatto che l'istanza di conciliazione è stata introdotta manifestamente quando ormai l'anno di validità dell'eventuale precetto esecutivo fatto notificare nel 2009 alla convenuta previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF era ormai trascorso (II CCA, sentenza inc. 12.2015.142 del 7 febbraio 2017 consid. 8.2).
6. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante, che chiedeva di accogliere integralmente la petizione, ottiene causa vinta per otto noni, ciò che giustifica di addebitarle un nono delle spese processuali e di porre il resto a carico dell'opponente. La RE 1, che ha agito per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. Il pronunciato sulle spese e le ripetibili di primo grado segue l'analoga ripartizione, fermo restando che l'attrice, non assistita in prima sede da un legale, non ha diritto a un'indennità d'inconvenienza. Per l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, in effetti, una tale indennità può essere assegnata a una parte non rappresentata professionalmente in giudizio solo in casi motivati, per esempio qualora la stesura della petizione abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò che non è nemmeno stato preteso dall'attrice.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la CO 1 è condannata a pagare alla RE 1 fr. 1812.60 più interessi al 5% dal 31 luglio 2009.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste per un nono a carico dell'attrice e per otto noni a carico della convenuta.
II. Le spese processuali del reclamo, di complessivi fr. 300.–, sono poste per un nono a carico della reclamante e per otto noni a carico della CO 1, la quale rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.