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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.10.2018 16.2016.11

4 octobre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·842 mots·~4 min·2

Résumé

Responsabilità del proprietario dell'opera - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo

Texte intégral

Incarto n. 16.2016.11

Lugano 4 ottobre 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 2 febbraio 2016 presentato da

RE 1 recte: Comunione dei comproprietari del CONDOMINIO RE 1,  (rappresentata da  RA 1 )  

contro la decisione emessa il 17 dicembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa n. PS 2 15 (responsabilità del proprietario dell'opera) promossa con petizione del 9 febbraio 2015 nei suoi confronti dal  

CO 1  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 17 dicembre 2015 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio, in parziale accoglimento di una petizione promossa il 9 febbraio 2015 dal Comune di CO 1 tendente alla rifusione delle spese per la sostituzione di una condotta privata, ha condannato il “Condominio RE 1” (recte: Comunione dei comproprietari del Condominio RE 1) a versare “fr. 2089.– + IVA” più interessi del 5% dal 6 settembre 2013, fr. 73.– per il precetto esecutivo e fr. 30.– per la “tassa di diffida”, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio limitatamente a tale importo e ha posto a carico della convenuta le spese processuali di fr. 230.–;

                                         che contro la decisione appena citata la Comunione dei comproprietari del Condominio RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio 2016 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato e di “proscioglierlo da ogni e qualsiasi responsabilità in merito” ma offrendo la disponibilità di versare all'ente pubblico fr. 942.–;

                                         che nelle sue osservazione del 23 marzo 2016 il Comune di CO 1 conclude per la reiezione del reclamo;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che, nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dei convenuti il 21 dicembre 2015;

                                         che per l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC i termini stabiliti dalla legge sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio;

                                         che per l'art. 146 cpv. 1 CPC in caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione;

                                         che nel caso concreto, il termine d'impugnazione è dunque iniziato a decorrere il 3 gennaio 2016, indipendentemente dal fatto che tale giorno fosse una domenica (Merz in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 146; Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 e 3 ad art. 146; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 146; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 6 ad art. 146 con rinvio a 6 ad art. 145; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 1 ad art. 146; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 146; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 118; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Ginevra/Zurigo/Basilea 2015, pag. 148; Marbacher in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 2 ad art. 146);

                                         che il termine di 30 giorni è quindi scaduto lunedì 1° febbraio 2016;

                                         che introdotto il 2 febbraio 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo è tardivo e dunque irricevibile;

                                         che in tali circostanze il reclamo, irricevibile, può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;

                                         che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                    che non si pone invece problema di ripetibili, l'opponente avendo agito per il tramite di propri organi;

Per questi motivi,

decide:                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                  2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; – .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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