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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.11.2017 16.2015.53

7 novembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,960 mots·~10 min·4

Résumé

Appalto - garanzia per difetti, tempestività della notifica dei difetti - esigenze di motivazione del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2015.53

Lugano 7 novembre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sui reclami del 18 agosto 2015 presentati da

RE 1   

contro le decisioni emesse il 28 luglio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella cause inc. 7/2015 e inc. 8/2015 (appalto) promosse con istanze del 12 febbraio 2015 da  

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                   A.   Nel corso dell'anno 2014 la società RE 1, che com­mercia, tra l'altro, prodotti dell'artigianato nazionale o estero, ha incaricato la ditta CO 1, che svolge attività pubblicitarie di organizzazione promozionale, di tradurre dall'un­ghe­rese al francese e al tedesco un catalogo di prodotti alimentari così come di procedere alla stampa dello stesso. Per le sue prestazioni la CO 1 ha emesso, il 3 novembre 2014, una prima fattura (n. 17/2014) di complessivi fr. 896.40 (IVA inclusa) e il 19 novembre 2014 ne ha emessa una seconda (n. 19/2014) di fr. 1864.16 (IVA inclusa e già dedotto l'acconto di fr. 1000.–). Visto il mancato pagamento, l'appaltatrice ha fatto notificare alla committente il 2 febbraio 2015 i precetti esecutivi n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 896.40 e n. __________ per l'incasso di fr. 1864.16 ai quali l'escussa ha interposto opposizione. RE 1 ha altresì interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________ fattole spiccare sempre il 2 febbraio 2015 per ottenere il pagamento di una terza fattura di fr. 3180.– (IVA inclusa) per la creazione di un sito web.

                                  B.   Con istanze separate del 12 febbraio 2015 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est, chieden­do di convocare un'udienza di conciliazione volta a ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 896.40 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2014 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano (inc. 7/2015), il pagamento di fr. 1864.16 oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2014 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano (inc. 8/2015). Essa ha altresì chiesto al Giudice di pace di decidere le controversie sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC qualora la conciliazione fosse fallita. Con osservazioni spontanee del 28 aprile 2015 la convenuta ha chiesto la reiezione delle istanze e “l'annullamento dei precetti esecutivi emessi per i diversi incarti; il riconoscimento delle spese amministrative per fr. 2500.– e il riconoscimento di un danno commerciale, morale e professionale di fr. 10 000.–”. Congiunte dal Giudice di pace le cause per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 29 aprile 2015 è comparsa la sola istante, alla quale il Giudice di pace ha assegnato un termine per replicare per iscritto alle osservazioni spontanee della convenuta. Il 4 maggio 2015 l'istante ha mantenuto le sue posizioni, opponendosi a quelle avversarie, postulando inoltre la con­dan­na della convenuta a versare fr. 2500.– per le spe­se am­mi­ni­stra­tive da lei sostenute e fr. 10 000.– per il “risarcimento del danno commerciale, morale e professionale”.

                                  C.   Statuendo il 28 luglio 2015 il Giudice di pace ha condannato la convenuta a versare all'istante di fr. 896.40 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2014, rigettando per questo importo in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, più fr. 53.30 di spese esecutive e ponendo la tassa di giustizia di fr. 140.– a carico della convenuta tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 60.– (inc. 7/2015). Egli ha altresì obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 1864.16 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2014, ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, più fr. 73.30 di spese esecutive e ha posto la tassa di giustizia di fr. 150.– carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 120.– (inc. 8/2015).

                                  D.   Contro le decisioni appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con reclami del 18 agosto 2015, chiedendo l'annullamento dei due giudizi impugnati riferiti agli incarti 7/2015 e 8/2015, “lo stralcio dell'esecuzione in essere e il risarcimento del danno morale e d'immagine da quantificare”.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dai giudici di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, le decisioni impugnate sono pervenute alla convenuta al più presto il 29 luglio 2015, sicché i reclami, introdotti il 18 agosto 2015, sono senz'altro tempestivi.

                                   2.   Impugnate dalla RE 1 sono le decisioni emesse il 28 luglio 2015 dal Giudice di pace riferite all'inc. 7/2015 relativa all'incasso di fr. 896.40 oltre interessi e al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, così come all'inc. 8/2015 per l'incasso di fr. 1864.16 oltre interessi e al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. I reclami in esame derivano sostanzialmente dal medesimo complesso di fatti e riguardano le medesime parti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una decisione unica. Non è oggetto della presente decisione la procedura di cui all'inc. 9/2015 di cui tutto si ignora.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

                                   4.   Il Giudice di pace ha accertato che le traduzioni richieste “risultano certificate” e che i lavori di produzioni si sono succeduti durante il mese di novembre 2014 “in modo che sia il catalogo sia le etichette sono stati ultimati in data 8.12.2014”. Egli ha altresì constatato che le parti avevano concordato la completazione dell'intero progetto entro la fine del mese di febbraio 2015 e che il pagamento delle due fatture sarebbe dovuto intervenire entro la prima metà del mese di gennaio 2015. Premesso ciò, il primo giudice ha ritenuto che la “corrispondenza e-mail, seppure formalmente non firmata ... può essere ammessa agli atti in quanto suffragata da riscontri successivi e trasmessa alle parti che non hanno mosso opposizione alcuna” e che le contestazioni sollevate nelle osservazioni spontanee dalla convenuta “risultano tardive oltre che successive ad accordi precedentemente intervenuti”. Le istanze sono così state accolte salvo gli interessi, riconosciuti dal 16 dicembre 2014, data della prima messa in mora.

                                   5.   La RE 1 ribadisce le ragioni espresse nelle sue “osservazioni spontanee” del 28 aprile 2015, sostenendo in particolare che non vi è un documento che confermi “il mandato definitivo e completo”, che gli acconti da lei versati non provano che aveva accettato le prestazioni della controparte perché lei non ha specificato quale dovesse essere la loro destinazione e l'istante ha deciso senza consultarla a quale fattura imputare gli importi versatile, che gli acconti erano stati da lei versati più come aiuto personale a __________ D__________, socio e gerente della CO 1, che come corrispettivo per il lavoro eseguito e che l'istante aveva sempre accettato la presenza e le indicazioni fornite da __________ F__________, il quale ancorché non disponesse di alcun diritto di firma, era intervenuto a sostegno della gerente della società convenuta “soprattutto in situazioni dove il suo italiano può provocarle dei malintesi e delle situazioni non volute”. Se non che, così argomentando, essa si limita a contrapporre la propria opinione a quella del primo giudice senza pretendere che quest'ultima sia manifestamente errata, ovvero insostenibile, oppure contraria al diritto. Ciò renderebbe finanche irricevibile i reclami.

                                         Sia come sia, la reclamante non contesta che l'istante ha ultimato le traduzioni, il catalogo e le etichette, ovvero riconosce che il lavoro pattuito è stato eseguito. Certo, essa sostiene di avere contestato la qualità del lavoro presentatole, ma non pretende che l'accertamento del primo giudice, secondo cui “le contestazioni sollevate nelle osservazioni spontanee dalla convenuta risultano tardive”, sia manifestamente errato. Questo accertamento risulta peraltro corretto ove si pensi che dopo la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti (art. 367 cpv. 1 CO). Quanto agli acconti, è vero che il loro pagamento prima della consegna di un'opera non ne prova l'accettazione, ma in concreto non è dato di vedere, né la reclamante spiega, quale sia la loro incidenza sul credito vantato dalla controparte tant'è che il Giudice di pace nemmeno ha accennato al pagamento di acconti tra i motivi che lo hanno portato ad accogliere le istanze. Relativamente alla posizione di __________ F__________, una volta di più non è dato di vedere quale sia la rilevanza ai fini del giudizio, tanto meno se si pensa che agli atti non vi è alcuna prova che egli abbia contestato tempestivamente, ai sensi dell'art. 367 cpv. 1 CO, le prestazioni della controparte. In definitiva i reclami, non avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, devono essere respinti e possono essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG.

                                   6.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale i reclami non sono stati notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui sono ammissibili, i reclami sono respinti.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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