Incarto n. 16.2015.51
Lugano 8 ottobre 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 6 agosto 2015 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 24 giugno 2015 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa 0026-2015-t promossa con istanza del 2 giugno 2015 dalla CO 1;
premesso che con decisione del 24 giugno 2015 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha obbligato la RE 1 a versare alla CO 1
fr. 1518.20 oltre interessi, spese esecutive (fr. 73.30) e spese d'incasso (fr. 150.–), ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona e ha posto la tassa di giustizia di fr. 172.– a carico della RE 1, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 80.–;
constatato che il 5 agosto 2015 la RE 1 si è rivolta alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco, dolendosi di non essere stata convocata a nessuna udienza e asserendo di essere disposta a versare fr. 800.–;
preso atto che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;
ricordato che con ordinanza del 17 agosto 2015 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 2 settembre 2015, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;
rammentato che visto il mancato versamento con ordinanza del 15 settembre 2015 alla reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 28 settembre 2015 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
osservato che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato ritirato il 18 settembre 2015 allo sportello postale dalla reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), la quale però non ha versato nulla nel termine fissato;
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
stabilito inoltre che non si giustifica attribuire indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.