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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.09.2017 16.2015.26

11 septembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,696 mots·~13 min·3

Résumé

Azione di rivendicazione - diritto di ottenere una decisione motivata - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC - eccezione di falso

Texte intégral

Incarto n. 16.2015.26

Lugano 11 settembre 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 21 aprile 2015 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 9 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. E15-10 (azione di rivendicazione) promossa con istanza del 5 febbraio 2015 dall'  

CO 1  (I) (patrocinata dall'  PA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 28 dicembre 2014 l'CO 1 ha concesso a RE 1 l'affidamento di un boxer tigrato. Il 22 gennaio 2015 la medesima associazione ha comunicato a RE 1 la volontà di recedere dal contratto e gli ha chiesto di restituire l'animale entro cinque giorni prevalendosi della clausola n. 19 del contratto (“affidamento temporaneo"). RE 1, ritenendosi proprietario del cane, non ha dato seguito all'ingiunzione.

                                  B.   Il 5 febbraio 2015 l'CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la restituzione del cane. All'udienza di conciliazione del 3 marzo 2015 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'istante ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC e ha confermato la sua domanda. Il convenuto ha contestato la validità del contratto del 28 dicembre 2014 sostenendo che fosse stato “falsificato e/o manomesso”.

                                  C.   Statuendo il 9 marzo 2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a restituire l'animale rivendicato a passaggio in giudicato della decisione. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.

                                  D.   Contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 aprile 2015 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata. Con decreto del 22 aprile 2015 il presidente della Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 24 giugno 2015 l'CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dai giudici di pace e dai giudici di pace supplenti, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). In concreto, il Giudice di pace ha indicato il valore litigioso “non superiore a fr. 2000.–” donde la sua competenza a decidere la lite. Per il reclamante, per contro, il valore litigioso eccede tale limite sicché il primo giudice non avrebbe potuto emanare una decisione come autorità di conciliazione. Se non che, a prescindere dal fatto che l'interessato si limita a non escludere un valore nettamente superiore a fr. 2000.– “anche in ragione delle spese fin qui sostenute per la cura e il sostentamento dell'animale, senza dimenticare il valore affettivo già acquisito”, davanti al primo giudice egli non aveva contestato l'indicazione di fr. 1500.– evocata dall'istante. Né egli aveva sollevato obbiezioni al fatto che al termine dell'udienza del 3 marzo 2015 il Giudice di pace ha annunciato la volontà di procedere all'emanazione di una decisione, facoltà che gli compete come autorità di conciliazione ove la controversia patrimoniale non ecceda fr. 2000.–. In tali circostanze il valore della lite (corrispondente a quello dell'animale rivendicato) fissato dal primo giudice non appare inverosimile e non è smentito da altre risultanze. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, tenuto conto della sospensione dei termine per ricorrere dal 29 marzo al 12 aprile 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, il reclamo depositato il 21 aprile 2015 è ricevibile.

                                   2.   La documentazione prodotta con il reclamo e con le osservazioni al reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressa­mente alle parti di avvalersi da­van­ti all'autorità di re­clamo di nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­sta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­ca­zione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giu­dice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­ni­festa­mente er­rato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbi­trario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente di­satte­so il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova im­portante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insoste­nibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   4.   Il reclamante lamenta, innanzitutto, la mancanza di una motivazione. Egli sostiene che “in maniera del tutto laconica” l'istanza è stata accolta senza la benché minima istruttoria e senza una minima motivazione. A suo parere “la pronuncia, resa senza chinarsi sulle eccezioni mosse o sui contenuti del contratto, non è certamente sufficiente e accettabile”.                 

                                         a)   Ora, per l'art. 238 lett. g CPC una decisione con motivazione scritta deve contenere i motivi su cui si fonda. Il diritto di otte­nere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giu­di­cante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da rinvii ad altri atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione addotta dal giudice è errata (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_306/2016 del 7 luglio 2016, consid. 3.2 con rinvii).

                                         b)   In concreto, il Giudice di pace ha accolto l'istanza perché il convenuto non ha portato alcuna prova per invalidare il contratto da lui ritenuto “falsificato e/o manomesso”. Ora, si conviene che tale motivazione della decisione in rassegna è succinta e telegrafica. Resta il fatto che essa permette di capire le ragioni che stanno alla base del giudizio, il primo giudice avendo ritenuto che non essendo stata dimostrata una "manomissione o una falsificazione” del contratto d'affido temporaneo del 28 dicembre 2014, l'istante disponeva di un valido titolo per esigere la consegna dell'animale rivendicato e che il convenuto lo deteneva senza diritto. Ancorché si ponga ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, essa è tuttavia sufficiente. Il fatto che il ricorrente non condivida le ragioni addotte dal primo giudice non significa che la decisione sia insufficientemente motivata. La censura di violazione del diritto di essere sentito è destinata a cadere nel vuoto.

                                   5.   Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere deciso la controversia in base all'art. 212 CPC, benché l'istante non gli abbia chiesto di farlo né nella sua istanza né nel corso dell'udienza di conciliazione e chiede che gli atti gli siano ritornati affinché rilasci l'autorizzazione ad agire così come richiesto dall'istante nell'istanza.

                                         a)   Secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Lo scopo della norma è di permet­tere all'autorità di conciliazione di emettere un giu­di­zio nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 925 e pag. 948; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 9 ad art. 212 CPC). Per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e favorire un'intesa tra le parti le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale (art. 205 cpv. 1 CPC).

                                               Ora, che per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'istante è indubbio. La richiesta di emanare una decisione deve di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere. Tale richiesta può però anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere la controversia (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 16 aprile 2016 consid. 5 con riferimento a RtiD II-2014 pag. 870 n. 40c).

                                         b)   Nella fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'associazione non ha chiesto al Giudice di pace – in caso di mancata conciliazione – una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, ma il rilascio dell'autorizzazione ad agire in virtù dell'art. 209 CPC. Tuttavia, contrariamente all'opinione del reclamante, all'udienza del 3 marzo 2015 l'istante ha espressamente chiesto al Giudice di pace di decidere tant'è che il relativo verbale riporta che “Considerato che l'importo di causa risulta inferiore a fr. 2000.– l'attore, richiamata la chiarezza della fattispecie, formula specifica richiesta a che l'autorità di conciliazione proceda con la decisione di merito giusta l'art. 212 CPC”. È vero che la citazione all'udienza non indicava la possibilità per l'istante di chiedere l'emanazione di un giudizio ai sensi dell'art. 212 CPC, ma avvertiva soltanto le parti sulle conseguenze in caso di mancata comparizione (art. 206 CPC), ma contrariamente al caso in cui il convenuto è assente all'udienza, il quale è sorpreso nella sua buona fede dall'agire della controparte, in concreto l'udienza di conciliazione si è svolta alla presenza delle parti. E sottoscrivendo il verbale senza riserve, il convenuto è stato reso attento sul fatto che il Giudice di pace non avrebbe emesso l'autorizzazione ad agire ma accoglieva la richiesta dell'istante di aprire la procedura decisionale dell'art. 212 CPC. Sotto questo profilo non soccorrono motivi per annullare la deci­sione impugnata.

                                   6.   Il reclamante si duole del fatto che il primo giudice abbia accolto l'istanza “senza la benché minima istruttoria”. A suo avviso, nella procedura decisionale dell'art. 212 CPC il Giudice di pace avrebbe dovuto chiedergli se confermava la sua eccezione di “falsificazione/manomissione del contratto alla base della vertenza” e in caso affermativo, chiedere una perizia calligrafica o la prova del falso formale e/o materiale. In ogni caso – a suo avviso – l'istanza non poteva essere accolta, perché l'istante non ha provato la validità del contratto da lui prodotto.

                                         a)   In concreto, l'istante ha fondato la sua azione di rivendicazione sulla base di un contratto d'affido in virtù del quale essa affidava temporaneamente un determinato cane di razza boxer a RE 1 (doc. B). All'udienza del 3 marzo 2015 il convenuto ha “contestato il doc. B in quanto non lo considera valido poiché falsificato e/o manomesso”.

                                         b)   Ora, come rileva il reclamante, diversamente dal Codice di procedura civile ticinese (art. 216 segg. CPC), il codice di diritto processuale civile svizzero non prevede una specifica procedura di accertamento nel caso in cui un documento sia eccepito di falso. Resta il fatto che il valore probatorio di un documento prodotto in causa a sostegno di un'allegazione dipende dalla sua autenticità. E, conformemente alla regola generale dell'art. 8 CC, la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte (art. 178 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente motivata. La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi cir­ca l'autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell'au­ten­ticità del documento decada. Se vi riesce, spetta alla parte che si prevale del documento dimostrarne l'autenticità (RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche RtiD II-2013 pag. 814 consid. 5; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178).

                                         c)   Come si è detto, il convenuto si è però limitato a eccepire la falsità del documento ma non ha allegato alcuna spiegazione. Ciò non basta a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità dell'atto e quindi a sovvertire la presunzione di fatto. Certo, contrariamente all'assunto del primo giudice, al convenuto non occorreva comprovare la falsità dell'atto, ma in mancanza di una sufficiente contestazione nemmeno si è ripristinato l'onere probatorio a carico dell'istante. In circostanze del genere non si può rimproverare al primo giudice di non avere assunto prove, né di non avere richiesto la produzione del contratto originale (art. 180 cpv. 1 CPC).

                                   7.   RE 1 rimprovera al primo giudice di non avere esaminato la validità del contratto, il quale è nullo poiché intriso di clausole vessatorie, sulla cui portata non si è specificatamente reso attento il contraente. Egli sostiene poi di non avere mai firmato un contratto per un affido temporaneo, disconosce la sua firma sul documento presentato dalla controparte e rileva di essere convinto di avere legittimamente acquisito la titolarità definitiva dell'animale. Egli spiega poi l'iter per ottenere l'affidamento di un boxer, i motivi per cui la controparte gli ha proposto un altro animale, sostiene di avere versato € 100.– e assevera di avere provveduto a tutte le cure necessarie al cane affidatogli tant'è che si è instaurato un reciproco rapporto affettivo. Se non che, così argomentando, il reclamante disconosce che in una procedura di reclamo non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti e contestazioni (art. 326 cpv. 1 CPC). Per il resto non si disconosce che la nullità di un contratto vada esaminata d'ufficio dal giudice. Sta di fatto che laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sulla base degli atti presenti nell'incarto. Incombe alle parti, infatti, indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni. E in concreto, nulla è stato addotto. Ne segue che, quanto meno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica, donde la reiezione del reclamo.

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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