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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2015 16.2015.24

15 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·626 mots·~3 min·3

Résumé

Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza

Texte intégral

Incarto n. 16.2015.24

Lugano 15 aprile 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente,

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 9 aprile 2015 presentato dalla

RE 1 (rappresentata dalla RA 1)  

contro la decisione emessa il 26 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo della Melezza, nella causa n. 1/2015 (contratto d'appalto) promossa con istanza 3 febbraio 2015 da  

CO 1; (patrocinata dall'avv.);

                                         premesso che il 3 febbraio 2015 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo della Melezza chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di emanare una decisione (art. 212 CPC) volta a ottenere dalla convenuta, a cui aveva appaltato dei lavori nella propria abitazione, il pagamento di complessivi

                                         fr. 1380.85 oltre interessi, a titolo di maggiore importo da lei versato rispetto alla fattura finale (fr. 1008.25) e di risarcimento per lavori mal eseguiti dalla ditta (fr. 372.60);

                                         ricordato che il 17 marzo 2015 CO 1 ha dichiarato di rinunciare alla sua pretesa e di ritirare l'istanza;

                                         posto che con decreto del 26 marzo 2015 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di

                                         fr. 40.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 20.–;

                                         preso atto che contro il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili del decreto appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2015, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di porre le spese giudiziarie a carico dell'istante e di non assegnare indennità;

                                         osservato che il reclamo non è stato intimato per osservazioni;

                                         rilevato che il 13 aprile 2015 la reclamante ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo, il primo giudice avendo emanato il 9 aprile 2015 una decisione di rettifica del contestato dispositivo;

                                         stabilito che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         considerato che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo così come all'assegnazione di ripetibili, la reclamante avendovi rinunciato e l'opponente non essendo stata chiamata a esprimersi sul reclamo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; – avv..  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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