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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 06.12.2016 16.2015.15

6 décembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,798 mots·~9 min·4

Résumé

Mandato - richiesta di rinvio dell'udienza

Texte intégral

Incarto n. 16.2015.15

Lugano 6 dicembre 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2015 presentato dal

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro la decisione emessa il 19 gennaio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 476-LXII (mandato) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 dicembre 2014 da  

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 14 aprile 2014 CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 1000.– per dieci sedute di massaggi classici cui S__________, all'epoca diciasettenne, si era sottoposta nel corso dei primi mesi del 2014. La fattura è rimasta impagata.

                                  B.   Il 18 dicembre 2014 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Vezia di convocare RE 1, padre di S__________, a un tentativo di conciliazione volto a obbligarlo a versargli fr. 1000.–. Il 23 dicembre 2014 il Giudice di pace ha notificato l'istanza alle parti e le ha citate a comparire personalmente all'udienza del 13 gennaio 2015 alle ore 14.30 per procedere alla conciliazione, rendendole attente sulle conseguenze in caso di mancata comparizione (art. 206 CPC). A una richiesta telefonica del convenuto volta al rinvio dell'udienza, il Giudice di pace ha invitato la parte a presentarla per iscritto. Con lettera datata 11 gennaio 2015 ma trovata nella cassetta delle lettere del Comune di Vezia il mattino del 13 gennaio 2015 e consegnata al Giudice di pace poco prima delle 14.30, RE 1 ha chiesto il rinvio dell'udienza per pregressi impegni di lavoro nella Svizzera francese. Il Giudice di pace non ha concesso il rinvio e l'udienza si è svolta alla presenza del solo istante, il quale ha confermato la sua domanda e chiesto l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC.

                                  C.   Statuendo il 19 gennaio 2015 il Giudice di pace ha respinto la domanda di rinvio, ritenendola tardiva, e ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 1000.–. Le spese processuali di fr. 125.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 115.–.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2015 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Giudice di pace per procedere a una nuova udienza. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2015 CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 20 gennaio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 12 febbraio 2015, è senz'altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   3.   Il Giudice di pace ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza di conciliazione fissata per il 13 gennaio 2015 non ritenendola giustificata, poiché il convenuto “contrariamente alle istruzioni telefoniche [da lui] impartite […], non ha dato seguito tempestivamente alla presentazione della richiesta scritta di rinvio, non avendola trasmessa per posta ma avendola imbucata, soltanto la mattina stessa dell'udienza, nella buca delle lettere del Municipio di __________”. Il reclamante contesta tale accertamento, facendo valere che il plico contenente la richiesta di rinvio è stato imbucato il venerdì 9 gennaio 2015. Egli ritiene inoltre, che trattandosi di una procedura proponibile anche oralmente, una richiesta di rinvio poteva anche essere formulata in tale forma, donde la tempestività della stessa. In sintesi, egli lamenta un errato accertamento dei fatti e una violazione degli art. 53 e 135 CPC.

                                         a) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio). Ora, qualora una parte sia impossibilitata a partecipare a un'udienza, essa può chiederne il rinvio. Giusta l'art. 135 lett. b CPC il giudice può rinviare la comparizione se una richiesta è presentata tempestivamente e i motivi sono sufficienti. Nell'esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere a una ponderazione tra l'interesse a una trattazione celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135 CPC), esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d'impedimento e l'impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati appositamente assunti o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza (CEF sentenza inc. 14.2015.144 del 17 novembre 2015, consid. 2.3; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 565 ad art. 135 CPC). La richiesta di rinvio dev'essere formulata non appena la parte è a conoscenza del motivo giustificante il rinvio. Una richiesta formulata il giorno precedente l'udienza o addirittura il giorno stesso, sarà accolta soltanto se è invocato un motivo grave (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 135 CPC).

                                         b)  Ora, che gli atti di causa debbano essere trasmessi al giudice in forma cartacea e firmati è vero (art. 30 CPC). Una richiesta di rinvio, tuttavia, non è soggetta a forma e può essere formulata oralmente o per telefono (Bühler in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 11. ad art. 135; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 13 ad art. 135; A. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 148). Vi è pertanto da chiedersi se il Giudice di pace, che ammette di avere ricevuto una telefonata dal convenuto, potesse respingere la richiesta di rinvio poiché tardiva, la decisione sul rinvio potendo essere comunicata alle parti oralmente, per telefono, per fax o per e-mail (Bühler, op. cit., n. 27 ad art. 135).

                                              Resta il fatto che il reclamante non rende verosimile il motivo dell'impedimento. Per tacere del fatto che motivi professionali non sono di principio idonei a giustificare una richiesta di rinvio, salvo casi particolari (cfr. Bühler, op. cit., n. 23 seg. ad art. 135; Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 3 ad art. 135; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 10 ad art. 135), in concreto l'impedimento lavorativo era già noto al momento in cui il reclamante ha ricevuto la convocazione all'udienza, il 24 dicembre 2014. E malgrado ciò, egli non spiega perché non si sia attivato celermente, né pretende che l'impiego lavorativo fosse strettamente personale da non potere essere svolto da altri. Al contrario, egli lamenta di avere inutilmente chiesto un rimpiazzo, ma tale asserzione non è resa verosimile. Né, per avventura, il reclamante pretende che dalla citazione all'udienza fosse intervenuto un grave motivo o un'urgenza tale da impedirgli di presentarsi davanti al Giudice di pace. In siffatte circostanze la decisione del primo giudice di non concedere un rinvio potrà fors'anche apparire severa, ma non costituisce un errore di diritto.

                                   4.   Il reclamante espone poi le ragioni per le quali rifiuta il pagamento delle prestazioni dell'istante, sostenendo in sintesi che né lui né sua moglie hanno acconsentito a che la figlia, a quel tempo minorenne, si sottoponesse a sedute di massaggio e di esercizi posturali. Egli soggiunge che in un primo tempo era convinto che CO 1 fosse un terapista della schiena ma solo quando la cassa malati della figlia ha rifiutato il rimborso dei trattamenti ha saputo che non lo era. E se la trasmissione della fattura dell'istante alla cassa malati può considerarsi una ratifica del contratto, questa era però invalida poiché inficiata da vizio del consenso per dolo. Se non che, l'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 2 ad art. 326). Ne segue che le contestazioni del convenuto, formulate per la prima volta in questa sede, sono inammissibili. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto, dev'essere respinto.

                                   5.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–;

–.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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