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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.08.2015 16.2014.9

19 août 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,266 mots·~11 min·3

Résumé

Servitù di passo veicolare - disdetta di una convenzione relativa all'uso di una sbarra automatica - abuso di diritto

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.9

Lugano 19 agosto 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 3 febbraio 2014 presentato da

RE 1 (rappresentata dal curatore e  patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro la decisione emessa il 18 dicembre 2013 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa n. SE. 2013.27 promossa con istanza del 21 febbraio 2013 da  

CO 1   (patrocinata dall'avv. PA 2);  

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                A.  RE 1 è proprietaria della particella n. 4937 RFD di __________, sulla quale è edificato uno stabile di quattro piani e vi è un piazzale con diversi posteggi. Il fondo, ricavato dal frazionamento dell'originaria particella n. 1190, non ha accesso veicolare alla pubblica via, ma beneficia di un diritto di “passo con ogni veicolo” sulla particella n. 1190, che permette di raggiungere Via __________. In favore del primo fondo e a carico del secondo è stato inoltre costituito un diritto di “uso ascensore e scala esterna per accedere alla cantina”. Le due servitù sono state iscritte a registro fondiario l'8 marzo 1976. La particella n. 1190 è sottoposta dal 10 luglio 1984 al regime della proprietà per piani.

                            B.  Il 15 gennaio 1998 RE 1 e i comproprietari della particella n. 1190 hanno sottoscritto una convenzione, che prevede, tra l'altro, quanto segue:

                                  “8. I condomini autorizzano la signora RE 1 a mantenere la barriera automatica posta sulla part. no. 1190 sub. B nella sua attuale ubicazione, ritenuto che la stessa verserà anticipatamente ai condomini un importo annuo di fr. 300.– per l'occupazione del sedime, assumerà le spese di manutenzione, il costo dell'energia elettrica e la spesa dell'ev. rimozione della barriera. I condomini, che hanno già ricevuto dalla signora RE 1 le chiavi della barriera, potranno porre fine in ogni tempo al diritto d'uso della barriera da parte della signora RE 1, mediante disdetta scritta con un preavviso di 3 mesi.”

                                  Il medesimo giorno, indicando quali titoli giustificativi le prime due clausole del citato accordo e una planimetria, RE 1 e i comproprietari della particella n. 1190 si sono rivolti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona per completare l'iscrizione della suddetta servitù di “passo con ogni veicolo” con la precisazione che essa “grava soltanto il sub. b, strada, della particella 1190” e che “i beneficiari di tale diritto di passo non sono soltanto “coloro che abitano la casa” al fondo n. 4937, ma tutti coloro che, per un interesse legittimo, accedono alla particella n. 4937 attraverso il sub. b della particella n. 1190”, così come per iscrivere “una servitù reciproca di “passo con veicoli” destinato a permettere la manovra di accesso e di retromarcia ai veicoli, sulle aree colorate in giallo delle particelle n. 4937 e 1190”. Le iscrizioni sono avvenute il 16 gennaio 1998. Il 22 giugno 2012 i comproprietari della particella n. 1190 hanno notificato a RE 1 la disdetta del diritto d'uso della barriera posta sulla loro pro­prietà e chiesto la rimozione della stessa entro il 30 settembre 2012.

                            C.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 21 febbraio 2013 RE 1 ha convenuto la CO 1 della particella n. 1190 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l'annullamento della predetta disdetta. Sospesa la procedura in un primo tempo, all'udienza del 25 settembre 2013, indetta per la discussione, l'attrice ha ribadito che la disdetta notificatale il 22 giugno 2012 è abusiva siccome non dettata da ragioni oggettive, ma solo per arrecarle disturbo. La convenuta ha proposto di respingere la petizione, prevalendosi della clausola n. 8 della menzionata convenzione. L'istruttoria si è chiusa il 22 ottobre 2013 e, convocate al dibatti­mento finale, le parti vi hanno rinunciato, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nei rispettivi memoriali conclusivi del 6 e del 16 di­cembre 2013 esse hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.

                            D.  Statuendo il 18 dicembre 2013, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.

                            E.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2014, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e l'accoglimento della petizione. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 la CO 1 della particella n. 1190 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 5001.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del reclamo, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 24 dicembre 2013, durante le ferie giudiziarie, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorre il 3 gennaio 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 1° febbraio 2014, salvo prorogarsi a lunedì 3 febbraio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                             3.  Il Pretore, accertata la legittimazione passiva della convenuta, ha dapprima rammentato che il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù (art. 737 cpv. 3 CC) e può imporre solo inconvenienti non limitanti sensibilmente l'esercizio della servitù. Egli ha poi stabilito che l'attrice non poteva ragionevolmente pretendere che la disdetta fosse nulla, già solo per il fatto che la convenzione da lei sottoscritta il 15 gennaio 1998 prevedeva la possibilità per i condomini di porre fine, in ogni tempo, al diritto d'uso della barriera. Infine, ha soggiunto, la validità della rescissione contrattuale risultava anche dal fatto che il mancato utilizzo della barriera non costituisce una sensibile limitazione della servitù, giacché anche senza di essa, il diritto di passo veicolare può essere esercitato. Donde la reiezione della petizione.

                             4.  RE 1, ribadito che lo scopo della nota barriera è di impedire a terze persone di parcheggiare senza diritto il loro veicolo sulla strada ove essa beneficia del diritto di passo, si duole che il Pretore non si sia espresso sulla natura – a suo dire complessa o mista – della convezione del 15 gennaio 1998. Essa sostiene  che il diritto d'uso della barriera è un elemento essenziale della convenzione, che la volontà delle parti nel sottoscrivere questo accordo non era quella di regolamentare aspetti locativi, ma di definire le modalità di esercizio dei reciproci diritti di servitù, ragion per cui sull'apparente natura “locativa” della clausola n. 8, prevale la natura “reale” e reciproca della convenzione e, di conseguenza, la modifica o la soppressione del “diritto d'uso della barriera nella sua attuale posizione” è possibile solo previo accordo di entrambe le parti sull'organizzazione delle reciproche servitù prediali.

                             5.  Ora, che l'autorizzazione concessa all'attrice di mantenere la nota barriera sia contemplata nella convenzione del 15 gennaio 1998 è vero. Che la barriera in questione possa essere “un elemento necessario per l'esercizio della servitù” è possibile. Resta il fatto che quanto concesso personalmente a RE 1 nella citata convezione altro non è che un'autorizzazione precaria a tempo indeterminato per mantenere una barriera automatica disdicibile dai condomini (proprietari del fondo serviente) con pre­avviso di 3 mesi (doc. F, clausola n. 8). Non consta per altro che le parti abbiano inteso costituire un'obbligazione propter rem, tanto meno se si pensa che a differenza della modifica della servitù (doc. F, clausole n. 1 e 2) per le quali le parti hanno previsto l'iscrizione del registro fondiario (doc. F, clausola n. 3), per la barriera esse nulla hanno previsto. Il fatto che la convenzione funga poi da documento giustificativo dell'iscrizione della modifica della servitù di passo non modifica la natura obbligatoria delle relative clausole contrattuali. L'autorizzazione all'uso della barriera ha dunque valenza unicamente obbligatoria e non reale. Si aggiunga che, contrariamente all'opinione della reclamante, l'inserimento di tale clausola in un contratto “misto”, ove convivono obbligazioni che hanno un effetto propter rem essendo state iscritte nel registro fondiario e obbligazioni meramente personali, non le fa assumere una natura “reale” e non rende un “argomento irrilevante” il fatto che la stessa clausola preveda la possibilità di porre fine, in ogni tempo, al diritto d'uso della barriera. Ne segue che al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

                             6.  Per la reclamante, la richiesta di rimuovere la barriera è priva di qualsiasi interesse pratico o giuridico per la controparte e ha il solo scopo di arrecarle disturbo. A suo avviso, la disdetta costituisce una “chicane” e la convenuta, prevalendosi della clausola n. 8 della convenzione del 15 gennaio 1998 commette un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC).

                                  a)  Per l'art. 2 cpv. 2 CC il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto dalla legge. Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi in cui l'esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. Sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare se si sia in presenza di un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L'aggettivo “manifesto” utilizzato nel testo di legge evidenzia tuttavia che l'abuso di diritto va ammesso restrittivamente. Vi è un abuso di diritto manifesto, in particolare, qualora un istituto giuridico venga utilizzato ad un fine diverso di quello per cui è stato creato, qualora un diritto venga esercitato senza scopo oppure nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto conto degli interessi in gioco (DTF 137 III 625 consid. 4.3 con riferimenti).

                                  b)  In concreto, all'udienza del 25 settembre 2013 la convenuta, senza essere contraddetta dalla controparte, ha affermato che dal 2007 quest'ultima non versa più quanto pattuito nella convenzione del 15 gennaio 1998. In tali circostanze, contrariamente da quanto afferma la reclamante, non si può ritenere che la convenuta esercitando il diritto previsto dalla clausola n. 8 della nota convenzione di porre fine al diritto d'uso della barriera, agisca in contrasto con la buona fede, ovvero senza essere mossa da interesse alcuno e con il solo intento di vessare l'istante. Ne segue che già per questo motivo, la censura si rivela infondata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                             7.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 600.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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