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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.04.2014 16.2014.8

25 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,327 mots·~7 min·2

Résumé

Compravendita e appalto - competenza a decidere una controversia patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 2000.- - esclusa per giudice di pace

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.8

Lugano 25 aprile 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 gennaio 2014 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro la decisione emessa il 15 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 147 C 13 Co (compravendita e appalto) promossa con istanza dell'8 ottobre 2013 dalla  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                     che nel corso del 2009 la CO 1 ha inviato a RE 1 otto fatture di complessivi fr. 3665.– per lavori d'officina e per la fornitura di carburante e materiale vario;

                                  che il 25 aprile 2013 la CO 1, preso atto del mancato pagamento delle sue prestazioni, ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 4820.90 oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 2013 a titolo di “accordo di pagamento del 28.01.2013”, di fr. 567.– per “spese di mora” e di complessivi fr. 99.90 per le spese del PE e la tassa d'incasso, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                  che l'8 ottobre 2013 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo la convocazione di RE 1 a un'udienza di conciliazione volta ad ottenere il pagamento di fr. 4820.90 oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 2013 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al citato PE;

                                  che all'udienza di conciliazione del 4 dicembre 2013, l'istante, unica comparente, ha prodotto “copia della proposta di accordo di pagamento sottoscritta dalla signora RE 1” del 28 gennaio 2013 e ha chiesto “congrue indennità di trasferta e ripetibili”;

                                  che, statuendo il 15 gennaio 2014, il Giudice di pace, in accoglimento dell'istanza, ha obbligato la convenuta a pagare fr. 4820.90 più interessi al 5% dal 28 gennaio 2013, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE e ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.– a carico della convenuta;

                                  che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 23 gennaio 2014 con cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al primo giudice, affinché rilasci l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC) o sottoponga alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC), assegnando alla convenuta un termine di 20 giorni per prendere posizione (art. 211 CPC);

                                  che nelle sue osservazioni del 4 aprile 2014 la CO 1 si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera;

e considerando

in diritto:                    che le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013, con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

                                  che nella fattispecie il reclamo, consegnato alla Posta svizzera il 23 gennaio 2014 (cfr. busta di intimazione), è tempestivo;

                                  che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 4820.90 oltre interessi, rigettando poi l'opposizione interposta al citato PE, considerando che “agli atti non risultano contestazioni in merito alla pretesa di parte né sui conteggi prodotti” e che “la fondatezza della domanda viene confermata dall'accordo di pagamento sottoscritto dalla Signora RE 1 in data 28/01/2013 con la quale si impegnava allora a pagare la somma in rate mensili che è stata prodotta in sede di udienza”;

                                  che la reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere emanato una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, benché il valore litigioso fosse superiore a fr. 2000.– e di avere fondato il proprio giudizio su di un documento prodotto in udienza e non notificatole;

                                  che secondo l'art. 209 cpv. 1 CPC, se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire;

                                  che per l'art. 210 cpv. 1 let. c CPC, in caso di mancata conciliazione, la medesima autorità può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–;

                                  che secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–;

                                  che scopo della norma è di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 202 pag. 925 e art. 212 pag. 948; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 212 CPC);

                                  che nella fattispecie, a prescindere dal fatto che dagli atti non consta che l'istante abbia chiesto al Giudice di pace di decidere ove la conciliazione fosse fallita, una richiesta del genere non figura nell'istanza né dal verbale di udienza, il valore litigioso ammonta a fr. 4820.–, donde la manifesta incompetenza dell'autorità di conciliazione a decidere la lite; 

                                  che per di più, in calce al verbale d'udienza del 4 dicembre 2013 è indicato che “il giudice procederà con la proposta di giudizio”;

                                  che in tali circostanze, il Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, ma avrebbe tutt'al più dovuto sottoporre alle parti una proposta di giudizio giusta l'art. 210 CPC;

                                  che il reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata annullata;

                                  che visti i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice, affinché sottoponga alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, qualora ritenga che allo stadio attuale della causa tale proposta non avrebbe più concrete possibilità di essere accettata, rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC);

                                  che l'emanazione del giudizio odierno rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo;

                                  che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che non si giustifica assegnare ripetibili alla reclamante, l'opponente essendosi essenzialmente rimessa al giudizio della Camera;

                                  che inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC);

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

avv.; -.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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