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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.02.2015 16.2014.67

23 février 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,381 mots·~7 min·3

Résumé

Contratto di lavoro - reclamo irricevibile per carente motivazione

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.67

Lugano 23 febbraio 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente,

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 18/20 dicembre 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa n. SE.2014.368 (contratto di lavoro) promossa con petizione 13 ottobre 2014 da  

CO 1 (patrocinata dall'avv.PA 1);  

ritenuto

in fatto:                A.  Il 31 ottobre 2013 la società RE 1 ha assunto CO 1 come cameriera dal 1° novembre 2013 con uno stipendio mensile lordo, da versare entro il 5 del mese successivo, di fr. 3400.– più fr. 283.20 quale quota tredicesima. Il contratto prevedeva un periodo di prova di 3 mesi durante il quale poteva essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. Il 6 gennaio 2014 la datrice di lavoro ha inviato per raccomandata alla dipendente la seguente lettera di disdetta del rapporto di lavoro:

                                  “Gentile signora CO 1,

                                         come già comunicato verbalmente il 5 gennaio e confermato in data odierna ci vediamo costretti di sciogliere il rapporto di lavoro per il 13 gennaio 2014. Quindi, a decorrere dal 14 gennaio 2014, lei è libera da ogni impegno nei nostri confronti. (…)”

                            B.  CO 1 ha ritirato il plico raccomandato contenente la disdetta il 13 gennaio 2014. Essa, ritenendo così che il rapporto di lavoro fosse cessato il 21 gennaio 2014, ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento dello stipendio arretrato del mese di dicembre 2013 e di quello per il periodo dal 1° al 21 gennaio 2014. Nulla avendo ottenuto, la lavoratrice ha fatto notificare a RE 1, il 28 marzo 2014, il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 3400.– oltre interessi al 5% dal 5 gennaio 2014 e di fr. 2380.– oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2014, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                            C.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 13 ottobre 2014 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 5780.– oltre interessi al 5% dal 5 gennaio 2014 su fr. 3400.– e dal 21 gennaio 2014 su fr. 2380.–, più fr. 101.90 per spese esecutive, così come il rigetto dell'opposizione interposta al menzionato PE. Invitata a presentare osservazioni, nel suo allegato del 27 ottobre 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 5 novembre 2014 l'attrice, unica comparente, ha confermato le sue domande. Statuendo il 12 novembre 2014 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare fr. 5312.50 oltre interessi del 5% dal 5 gennaio 2014 su fr. 3187.50 e dal 21 gennaio 2014 su fr. 2125.–, più fr. 73.– e ha rigettato limitatamente a questi importi l'opposizione al citato PE.

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 dicembre 2014 in cui dichiara di "opporsi alla decisione”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28 novembre 2014 (cfr. estratto “Tracciamento degli invii” del 23 dicembre 2014: Raccomandata R Svizzera __________), sicché il reclamo, introdotto il 20 dicembre 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo. 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii).

                             3.  Il Pretore ha dapprima accertato che l'attrice aveva ritirato la raccomandata del 6 gennaio 2014 con cui la convenuta aveva disdetto il rapporto di lavoro solo il 13 gennaio, durante il periodo di giacenza di 7 giorni, per cui la disdetta “ha esplicato effetti solo per il successivo 20 gennaio”. Egli ha poi rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato il licenziamento della dipendente per motivi gravi già il 5 gennaio 2014. Ciò premesso, per il primo giudice, l'attrice aveva quindi diritto al pagamento del salario sino al 20 gennaio 2014, compreso il salario del mese di dicembre 2013, il cui mancato pagamento non è stato contestato dalla convenuta. Egli, dopo avere dedotto dal salario mensile lordo di fr. 3400.–, indicato dall'attrice, gli oneri sociali (complessivamente il 6.25%, pari a fr. 212.50), ha riconosciuto la pretesa dell'attrice in fr. 3187.50 netti per il mese di dicembre 2013 e in fr. 2125.– per il mese di gennaio 2014.

                             4.  Nel reclamo RE 1 si oppone alla decisione ribadendo la propria versione dei fatti ed esponendo le ragioni per le quali ritiene che il rapporto di lavoro si è concluso il 14 gennaio 2014. Se non che, essa contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice senza formulare una sola critica nei confronti della decisione del Pretore. La reclamante non pretende che i fatti accertati dal primo giudice siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostiene che egli abbia erroneamente applicato il diritto. Di conseguenza, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1367 e 1411; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321). In siffatte circostanze, il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48 lett. a n. 2 LOG.

                             5.  La procedura nelle azioni derivanti da un contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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