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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.01.2015 16.2014.45

12 janvier 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,379 mots·~7 min·2

Résumé

Contratto di locazione - espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria per violazione del dovere di diligenza e riguardo verso i vicini - ricevibilità del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.45

Lugano 12 gennaio 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 1° ottobre 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 12 settembre 2014 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2014.726 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 20 agosto 2014 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                      che il 10 aprile 2013 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione di durata indeterminata avente per oggetto un appartamento a __________ per una pigione di fr. 800.– mensili, oltre a fr. 250.– mensili di spese accessorie;

                                  che l'ente è stato locato a “uso personale, abitazione familiare per 1 persona”;

                                  che la locazione è iniziata il 15 aprile 2013 e poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, alle scadenze 31 marzo e 30 settembre, la priva volta il 30 settembre 2014;

                                  che il 12 maggio 2014 il locatore ha inviato alla conduttrice una diffida ai sensi dell'art. 257f CO invitandola a rispettare la quiete notturna con l'avvertenza che in caso di ulteriori lamentele il contratto sarebbe stato disdetto con preavviso di 30 giorni;

                                  che il locatore ha inoltre ricordato alla conduttrice come l'ente locato fosse adibito a “uso personale di una sola persona” segnalandole che non avrebbe tollerato violazioni di questa clausola;

                                  che il 16 giugno 2014 il locatore ha notificato alla conduttrice la disdetta del contratto per il 31 luglio 2014;

                                  che la conduttrice non ha contestato la disdetta straordinaria e non ha riconsegnato i locali alla scadenza;

                                  che con istanza 20 agosto 2014 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di ordinare l'immediata

                                  espulsione di RE 1 dall'appartamento e di essere autorizzato, in caso di mancata liberazione dei vani, a sgomberarli con l'ausilio della polizia a spese della controparte;

                                  che con ordinanza dello stesso giorno il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine fino al 10 settembre 2014 per presentare eventuali osservazioni, con l'avvertenza che in caso di silenzio avrebbe giudicato in base all'istanza e agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC); 

                                  che RE 1 non ha reagito;

                                  che statuendo il 12 settembre 2014 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente l'ente locato, ponendo gli oneri processuali di fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;

                                  che contro la decisione appena citata RE 1 e il figlio C__________ sono insorti a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2014;

                                  che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                   che il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che la competenza di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10 000.–”;

                                  che la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 23 settembre 2014 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.46.101801.10821186) di modo che il reclamo, introdotto il 1° ottobre 2014 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è tempestivo;

                                  che nella misura in cui è stato introdotto anche da C__________, il quale non era parte davanti al Pretore né la decisione impugnata lo concerne personalmente, tanto che egli risulta essere domiciliato altrove, il reclamo si rivela inammissibile;

                                  che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);

                                  che RE 1 sostiene di avere “mancato di rispondere alla decisione timbrata il 15 agosto 2014 [recte: ordinanza 20 agosto 2014] e ricevuta il 4 settembre 2014, perché eravamo convinti che si trattasse del solito spazio di reazione di 30 giorni”;

                                  che nella misura in cui la reclamante ammette di avere ricevuto l'istanza con i relativi allegati così come l'ordinanza con la quale il primo giudice le ha fissato un termine per presentare eventuali osservazioni all'istanza (art. 253 CPC), l'inosservanza del termine assegnatole è dovuta alla mancanza di diligenza della parte e non è quindi scusabile;

                                  che nella misura in cui la reclamante lamenta la violazione da parte del locatore del termine di preavviso minimo di tre mesi per rescindere il contratto di locazione, la censura oltre a essere stata sollevata inammissibilmente per la priva volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), è comunque tardiva giacché la conduttrice non ha contestato la validità della disdetta notificatole entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 273 CO;

                                  che la reclamante rileva inoltre di avere sempre pagato il canone di locazione, di avere organizzato il trasloco per il 31 ottobre 2014, di voler trovare “una soluzione pacifica e ordinata”, soggiungendo “che si tratta di una abitazione famigliare con animali ed è senz'altro da trattare con le rispettive misure”;

                                  che tali argomentazioni, oltre a non ostare al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto di locazione in caso di violazione grave degli obblighi di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 CO) e di chiederne la successiva espulsione ove il conduttore non abbandoni i locali, non sono tali da rendere manifestamente errati gli accertamenti del primo giudice sull'esistenza di una valida disdetta e sulla permanenza della conduttrice nei locali dopo la fine del contratto;

                                  che, infine, la richiesta di protrazione del contratto di locazione, a prescindere dalla sua inammissibilità (art. 326 cpv. 1 CPC), è ad ogni modo esclusa in caso di disdetta per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 272a cpv. 1 lett. b CO);

                                  che, in definitiva, questa Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della decisione del Pretore sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione del diritto, è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità del suo reclamo;

                                  che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

                                  che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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