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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.04.2017 16.2014.42

19 avril 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·988 mots·~5 min·2

Résumé

Società anonima radiata dal registro di commercio in pendenza di reclamo - carenza di personalità giuridica e quindi di capacità di essere parte

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.42

Lugano 19 aprile 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 settembre 2014 presentato dalla

RE 1 ora in liquidazione  

contro la decisione emessa il 31 luglio 2014 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2013.48 (appalto) promossa con petizione del 24 ottobre 2013 da  

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);

ritenuto

in fatto:                          che con petizione del 24 ottobre 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdi­zione di Locarno Città chiedendo il pagamento di fr. 6400.– oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2011;

                                         che statuendo il 31 luglio 2014 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 6000.– oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2011 e ha posto le spese processuali di fr. 400.– carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 700.– per ripetibili;

                                         che contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2014 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione;

                                         che nelle sue osservazioni del 13 novembre 2014 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;

                                         che la domanda di accordare al reclamo l'effetto sospensivo formulata il 23 gennaio 2015 dalla RE 1 è stata respinta dal presidente di questa Camera il 27 gennaio 2015;

                                         che, nel frattempo, il 13 novembre 2014, CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione del circolo di Roveredo (GR) per l'incasso di fr. 6000.– più interessi al 5% dal 21 novembre 2011, di fr. 400.– e di fr. 700.– indicando come titolo di credito “sentenza 31 luglio 2014 della Pretura di Locarno Città” così come, “spese” e “ripetibili”;

                                         che, preso atto dell'opposizione interposta dalla RE 1 al menzionato PE, con istanza del 17 dicembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo al Tribunale distrettuale Moesa;

                                         che la RE 1 è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 18 maggio 2016 dal Presidente del Tribunale distrettuale Moesa e la relativa procedura è stata poi sospesa per mancanza di attivo il 4 gennaio 2017 (FUSC __________/2016 del __________ 2016, e FUSC __________/2017 del __________ 2017);

                                         che l'11 aprile 2017 la RE 1 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio, nessuna opposizione motivata essendo stata presentata contro la cancellazione (art. 159 cpv. 5 lett. a ORC; FUSC __________/2017 del __________ 2017);

e considerando

in diritto                         che la capacità di parte è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e come tale dev'essere verificato d'ufficio (art. 60 CPC);

                                         che i presupposti processuali devono essere dati non solo all'inizio del procedimento, ma anche al momento in cui è emanata la sentenza (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 66 con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6647);

                                         che con la fine della liquidazione e la cancellazione dal Registro di commercio una società anonima perde la personalità giuridica (DTF 132 III 733 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_384/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.1.3);

                                         che in tal caso la società perde anche la qualità di parte, donde l'irricevibilità di qualsiasi azione da essa intentata o contro di lei promossa (II CCA, sentenza inc. 12.2013.42 del 13 ottobre 2013

                                         con rinvio a Ruedin, Droit des sociétés, 2a edizione, pag. 366 n. 2054 e pag. 367 n. 2057);

                                         che qualora in pendenza di causa una persona giuridica sia cancellata dal registro di commercio, la causa da lei intentata o contro di lei promossa è considerata priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, n. 7 ad art. 242; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 242; Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 242; Naegeli/Richers in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 8 ad art. 242; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 242);

                                         che, di conseguenza, preso atto della cancellazione della ragione sociale della RE 1 dal registro di commercio il reclamo va stralciato dai ruoli;

                                         che in circostanze del genere la lite può essere decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 1 LOG);

                                         che le spese giudiziarie di una causa divenuta priva d'oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                         che le particolarità del caso inducono tuttavia a rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili.

decide:                     1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione all'.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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