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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.09.2014 16.2014.35

24 septembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,417 mots·~7 min·4

Résumé

Contratto di soggiorno in istituto - contenuto del verbale d'udienza

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.35

Lugano 24 settembre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 7 luglio 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 2 giugno 2014 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa C. 013/2014 (contratto di soggiorno in istituto) promossa con istanza 29 aprile 2014 da  

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                      che il 6 aprile 2012 RE 1, in qualità di “persona di riferimento” di sua moglie T__________, ha sottoscritto con la CO 1 un contratto riguardante il soggiorno della consorte alla casa anziani omonima di __________;

                                  che T__________ ha soggiornato nel citato istituto dal 10 aprile 2012 al 13 marzo 2013;

                                  che l'11 giugno 2013 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una fattura di fr. 1608.70, comprendente la retta di soggiorno della moglie dal 1° marzo al 13 marzo 2013, l'assegno grandi invalidi e il conguaglio per il 2013;

                                  che sollecitato senza esito il pagamento di tale mercede, il 18 febbraio 2014 la CO 1 ha fatto notificare a T__________ il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per l'incasso di fr. 1608.70 oltre interessi al 5% dall'11 giugno 2013, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                  che il 29 aprile 2014 la CO 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio un'istanza di conciliazione chiedendo di convocare T__________ e RE 1 per una conciliazione, rispettivamente di condannarli al pagamento in solido di fr. 1608.70 oltre interessi e di rigettare in via definitiva l'opposizione al citato PE;

                                  che all'udienza del 28 maggio 2014, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un accordo;

                                  che con decisione 2 giugno 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando T__________ e RE 1 a pagare in solido all'istante fr. 1608.70 oltre interessi al 5% dall'11 giugno 2013 e fr. 73.– di spese esecutive, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE e ponendo una tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 25.– a titolo di ripetibili;

                                  che contro il giudizio appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2014, chiedendo di potere giustificare e argomentare il suo rifiuto “al pagamento della retta e ciò in veste di tutore e non di condannato”;

                                  che il memoriale non è stato oggetto di notificazione alla controparte;

                                  che così invitato, il Giudice di pace ha formulato il 12 agosto 2014 le sue osservazioni al reclamo;

e considerando          

in diritto:                   che le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013, con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

                                  che nella fattispecie il reclamo, consegnato alla Posta svizzera il 7 luglio 2014 (cfr. busta di intimazione), è tempestivo;

                                  che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);

                                  che il Giudice di pace, considerato che “in virtù dell'art. 157 CPC il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove rimaste incontestate”, ha accolto l'istanza della CO 1, ritenendo “la morosità della convenuta non giustificata” e la richiesta dell'istante “provata e legittima”;

                                  che il reclamante si duole di non avere potuto presentare le proprie osservazioni all'udienza, siccome “il Giudice ha insistito sul fatto che non si parlasse di cure ospedaliere poiché la causa verteva sul mancato pagamento della retta alberghiera”;

                                  che nelle sue osservazioni del 12 agosto 2014 il Giudice di pace ha spiegato di avere consegnato alle parti per rilettura una copia provvisoria di quanto verbalizzato, la quale è stata approvata dal convenuto senza alcuna richiesta di rettifica;

                                  che il primo giudice ha confermato inoltre di avere indicato al convenuto “che quale giudice di pace non ero competente a discutere e/o dirimere eventuali controversie legate al tipo di cure e/o assistenza date alla moglie, invitandolo, se lo ritenesse opportuno, a rivolgersi agli organi di controllo della attività sanitaria delle case per anziani nel caso non lo avesse già fatto”;

                                  che, come già premesso, oggetto della procedura era indubbiamente il pagamento della retta per il soggiorno di T__________ alla Casa Anziani __________ fondato sul contratto di soggiorno sottoscritto da RE 1 come persona di riferimento (doc. C);

                                  che nella misura in cui all'udienza del 28 maggio 2014 RE 1 intendeva discutere delle cure ospedaliere, le sue argomentazioni erano fuori tema, ovvero estranee all'oggetto del litigio già per il fatto che competente per valutare e preavvisare la violazione dei diritti dei pazienti non è in effetti la Giudicatura di pace, ma la Commissione di vigilanza sanitaria (art. 21 Legge sanitaria);

                                  che in tali circostanze, a ragione il primo giudice non ha verbalizzato le argomentazioni – fuori tema – del convenuto, il verbale dovendo sì contenere le dichiarazioni processuali delle parti ma queste devono riguardare la fattispecie in esame e rientrare nel tema trattato all'udienza (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1047);

                                  che avendo sottoscritto il verbale del 28 maggio 2014 senza nulla eccepire, non si riscontra una violazione del diritto di essere sentito del reclamante;

                                  che il reclamante rimprovera il primo giudice di averlo a torto condannato al pagamento della retta della casa anziani, benché sia intervenuto nella causa in qualità di tutore di sua moglie;

                                  che in realtà, il punto 2.3 del contratto sottoscritto dalle parti prevede che “la persona di riferimento risponde personalmente e solidalmente con l'Ospite, (…), del pagamento della retta a saldo del soggiorno in Istituto (…). La persona di riferimento si impegna altresì ad assicurare il versamento all'Istituto dell'eventuale assegno grande invalido (AGI) per la quota spettante al medesimo Istituto in base alle disposizioni cantonali vigenti. In caso di trasferimento in altro istituto o di rientro al domicilio, le poste sopraindicate andranno saldate prima della dimissione dell'Ospite.” (doc. C);

                                  che visto quanto precede il reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo né manifestamente accertato i fatti in maniera errata né erroneamente applicato il diritto;

                                  che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–;

– avv.;  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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