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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.07.2014 16.2014.33

7 juillet 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·986 mots·~5 min·4

Résumé

Impugnabilità di un provvedimento superprovvisionale

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.33

Lugano 7 luglio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente  

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 giugno 2014 presentato da

RE 2 e RE 1  (patrocinati dall'avv. PA 1)  

contro la decisione emessa il 17 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa CA.2014.11 (esecuzione: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 16 giugno 2014 da  

CO 1 CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                      che nell'ambito di una procedura cautelare promossa il 4 giugno 2014 da CO 1 e CO 2, con decreto supercautelare del 5 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a RE 2 e RE 1 di “asportare immediatamente qualsiasi oggetto o materiale depositato nel vano scale di cui alla part. n. 6477 RFD di __________, disattivare e asportare il rilevatore di presenze con allarme sonoro posato all'interno di detto vano scale, utilizzare tale vano scale coattivo conformemente alle disposizioni del Codice civile e del “Regolamento d'amministrazione e d'uso della comproprietà coattiva” approvato dai comproprietari e menzionato a Registro fondiario come __________, e di astenersi dal depositare qualsiasi oggetto o materiale nel citato vano scale e in qualsiasi altro modo di astenersi dall'uso inadeguato del fondo part. n. 6477 RFD di __________”;

                                  che il 16 giugno 2014 CO 1 e CO 2, lamentato la mancata esecuzione dell'ingiunzione predetta, si sono nuovamente rivolti al Pretore con una domanda di esecuzione;

                                  che con decreto inaudita parte del 17 giugno 2014 il Pretore ha ordinato a RE 2 e RE 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di “eseguire immediatamente la decisione supercautelare del 5 giugno 2014”, ha autorizzato immediatamente gli istanti “a titolo di misure coercitive, direttamente o tramite persone da loro incaricate, di asportare qualsiasi oggetto o materiale depositato nel vano scale di cui alla part. n. 6477 RFD di __________, e disattivare e asportare il rilevatore di presenze con allarme sonoro posato all’interno di detto vano scale”, ha ingiunto “a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte per l'esecuzione del presente decreto a semplice richiesta dell'istante e con la sola assistenza di un municipale” e ha posto  gli oneri processuali di fr. 200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili;

                                  che contro la decisione appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2014 in cui chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione impugnata;

                                  che il rimedio non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                    che nella decisione impugnata il Pretore, giudice dell'esecuzione, ha ritenuto “dati i presupposti per accogliere le domande 1, 1.1., 1.2. senza contradditorio”;

                                  che vista la natura dei provvedimenti adottati, la decisione impugnata non può costituire un provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 340 cpv. 1 CPC, ma una misura cautelare emanata ai sensi degli art. 261 segg. CPC, possibilità prevista anche nell'ambito della procedura di esecuzione (cfr. Kellerhals in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II; Berna 2012, n. 17 ad art. 340; D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 340);

                                  che sebbene l'operato del primo giudice non manchi di destare perplessità in relazione alla decisione del 5 giugno 2014 circa l'ossequio degli art. 263 e 265 cpv. 2 CPC, la decisione impugnata è indiscutibilmente un provvedimento superprovvisionale ai sensi dell'art. 265 cpv. 1 CPC;

                                  che in tale misura essa non è suscettibile di reclamo (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1; 137 III 418 consid. 1.2; v. anche Kellerhals, op. cit., n. 27 ad art. 340; D. Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 340);

                                  che in circostanze del genere il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile e deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

                                  che ai reclamanti è data ad ogni modo la facoltà di rivolgersi al Pretore affinché assegni loro un breve termine per presentare le loro osservazioni, il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione essendo di principio in contraddittorio (art. 341 cpv. 2 e 3 CPC; Rohner/Jenny in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9 ad art. 340; Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 11 ad art. 340 );

                                  che la decisione di non entrare nel merito del reclamo esime dall'esaminare l'asserita nullità della decisione del Pretore;

                                  che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

                                  che le spese giudiziarie seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di fr. 150.– sono poste, in solido, a carico di RE 2 e RE 1.

                             3.  Notificazione a:

– avv. – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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