Incarto n. 16.2014.32
Lugano 23 febbraio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente,
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 2 luglio 2014 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 12 giugno 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano est nella causa n. 26/2014 (contratto di telefonia, TV, internet) promossa con istanza 10 aprile 2014 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 ha concluso con __________ SA dei contratti di abbonamento per una linea telefonica di rete fissa, per la televisione e per internet. In seguito al mancato pagamento di
fr. 923.10 a saldo di alcune fatture, il 5 febbraio 2013 __________ SA ha attivato un blocco dei servizi a favore dell'utente, il quale il 21 marzo 2013 ha concordato con l'operatore il pagamento dello scoperto in sei rate mensili. Preso atto che l'utente non aveva interamente pagato le rate pattuite né le ulteriori fatture inviategli, il 10 luglio 2013 __________ SA ha disdetto i contratti.
B. Sollecitato senza esito il pagamento dello scoperto di fr. 560.05 più interessi e spese d'incasso, CO 1, agendo in base a una cessione di credito sottoscritta con __________ SA, ha fatto intimare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano del 31 ottobre 2013 per l'incasso di complessivi fr. 812.30 (fr. 560.05 oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2013, fr. 21.35 per “interessi di mora dal 23.01.2013 al 28.10.2013”, fr. 5.– per “altre tasse”, fr. 210.90 per “danno di mora ai sensi dell'art. 106 CO” e fr. 15.– per “costi solvibilità”), al quale l'escusso ha interposto opposizione.
C. Con istanza 10 aprile 2014 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano est, chiedendo di convocare un'udienza di conciliazione volta a ottenere da RE 1 il pagamento di complessivi fr. 768.90 (fr. 560.05 + 29.85 per “interessi maturati” + fr. 200.– per “spese incasso/art. 106 CO” +
fr. 79.– per “spese precetto” già dedotti fr. 100.– versati il 7 novembre 2013 da RE 1), così come il rigetto definitivo dell'opposizione e, in caso di mancata conciliazione, di emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC. All'udienza del 21 maggio 2014, indetta per la conciliazione, il convenuto, non avendo ritirato la citazione intimatagli tramite invio raccomandato, non è comparso, mentre l'istante ha ribadito le sue domande e la richiesta di emanazione di una decisione.
D. Statuendo il 12 giugno 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 560.05 “oltre interessi e spese/accessorie”, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 60.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.
E. Con reclamo 2 luglio 2014 RE 1 è insorto a questa Camera contro il giudizio appena citato. L'atto non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 13 giugno 2014 sicché il reclamo, introdotto il 2 luglio 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.
2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1411).
4. Il Giudice di pace ha accolto l'istanza, accertando che “la pretesa di parte istante si fonda sul mancato pagamento delle quote arretrate a seguito dell'utilizzo del numero di chiamata __________ di cui la parte convenuta era titolare, come risulta dalle relative fatture prodotte in causa e debitamente cedute da __________ AG all'istante; che la documentazione prodotta attesta il ben fondato della richiesta di parte attrice e prova l'esistenza del credito nei confronti della parte convenuta; che la parte convenuta è rimasta silente anche ai richiami di pagamento; che le spese di incasso sono debitamente dimostrate; che gli interessi sono debitamente richiesti”.
5. Nel reclamo RE 1 racconta la propria versione dei fatti esponendo le ragioni per le quali non ha pagato l'importo richiestogli. Se non che, a prescindere dal fatto che formulate per la prima volta in questa sede le sue obiezioni sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC; cfr. sopra consid. 2), egli non esprime una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che i fatti da lui accertati siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né che sulla base di tali accertamenti il primo giudice abbia applicato in modo errato il diritto. Di conseguenza, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., pag. 1367 e 1411; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321). In siffatte circostanze, il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG.
6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.