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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2014 16.2014.25

16 juin 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·981 mots·~5 min·3

Résumé

Locazione - Decisione contenente per sommi capi le ragioni poste a suo fondamento e indicante la possibilità di chiedere una motivazione scritta - Reclamo inoltrato prima della motivazione scritta è prematuro e dunque irricevibile

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.25

Lugano 16 giugno 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente  

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 giugno 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 2 giugno 2014 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2014.1 (locazione) promossa con petizione 24 dicembre 2013 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                     che RE 1 ha concesso in locazione a CO 1 degli spazi in via __________ a __________ (ex __________);

                                  che in esito a una causa promossa da CO 1 nei confronti di RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, le parti hanno raggiunto il 4 aprile 2013 un accordo in virtù del quale il contratto di locazione è stato protratto fino al 31 dicembre 2016 “alle medesime condizioni attualmente in vigore … le condizioni finanziarie restano immutate ed CO 1 rinuncia alla richiesta di riduzione del corrispettivo notificata al locatore il 26 marzo 2013” (inc. SE.2012.80);

                                  che ottenuta l'autorizzazione ad agire dal competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, il 24 dicembre 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere dal 1° aprile 2014 la riduzione della pigione di fr. 57.96 mensili, il tasso ipotecario di riferimento essendo diminuito;

                                  che invitato a presentare osservazioni alla petizione, il convenuto è rimasto silente;

                                  che all'udienza del 2 giugno 2014, indetta per la discussione, l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua richiesta;

                                  che statuendo il medesimo giorno il Pretore ha accolto la petizione, fissando dal 1° aprile 2014 la pigione in fr. 1934.05 e ponendo le spese con una tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 300.– per ripetibili;

                                  che con “reclamo” del 6 giugno 2014 RE 1 si è rivolto al Pretore comunicandogli il suo disaccordo alla decisione appena citata “perché in contrasto con l'accordo raggiunto all'udienza del 4 aprile 2013”;

                                  che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

                                  che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                    che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con un reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                  che sotto il profilo della tempestività, il rimedio, proposto il 6 giugno 2014 (cfr. busta di intimazione), è senz'altro ricevibile;

                                  che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che in concreto, all'udienza del 2 giugno 2014, indetta per la discussione, il Pretore preso atto dell'assenza del convenuto e deciso di procedere senza ulteriore istruttoria, ha statuito sulla vertenza accogliendo la petizione;

                                  che il giudizio impugnato contiene bensì una breve motivazione (“dalla documentazione prodotta, stante l'assenza di contestazione o valida censura da parte di RE 1 si giustifica l'integrale accoglimento dell'iniziativa processuale in rassegna”) ma nel suo insieme corrisponde a una decisione senza motivazione scritta ai sensi dell'art. 239 cpv. 1 CPC;

                                  che, in effetti, il primo giudice non ha indicato i mezzi di impugnazione, come dispone l'art. 238 lett. f CPC, ma ha espressamente richiamato la facoltà delle parti di ottenere una motivazione della sentenza entro dieci giorni come prevede l'art. 239 cpv. 2 CPC (dispositivo n. 3);

                                  che ancorché non espressamente contemplata e finanche controversa, la facoltà per il giudice di comunicare alle parti una decisione illustrando per sommi capi le ragioni poste a fondamento del giudizio (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1061; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 239 con riferimento) non sopperisce alla motivazione scritta;

                                  che, visto quanto precede, nel caso in cui una parte introduca appello o reclamo erroneamente prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerarsi come formale richiesta di motivazione scritta ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC (D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 art. 239; Naegeli in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessodung, n. 16 ad art. 239);

                                  che il “reclamo” deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto prematuro e gli atti devono essere ritornati al Pretore affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;

                                   che vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità “d'inconvenienza” al reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione del reclamo non avendogli cagionato costi o dispendio di tempo particolari;

Per questi motivi,

decide:                 1.  Trattato come reclamo l'atto è irricevibile.

                             2.  Gli atti sono ritornati al Pretore perché tratti l'atto come richiesta di motivazione della decisione.

                             3.  Non si riscuotono spese.

                             4.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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