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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.12.2014 16.2014.23

16 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,877 mots·~9 min·5

Résumé

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - diritto alla prova - annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al Giudice di pace per pronunciarsi sulla richiesta di assunzione di una perizia

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.23

Lugano 16 dicembre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 maggio 2014 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro la decisione emessa il 12 maggio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. SE 1/2014 (contratto d'appalto) promossa con petizione 22 gennaio 2014 nei confronti di  

CO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  Nel corso del 2010 CO 1 ha incaricato la ditta RE 1 di effettuare degli interventi necessari per rendere conforme l'impianto elettrico di una fornace di sua proprietà alle norme di sicurezza vigenti e ottenere così il rilascio del rapporto di sicurezza (RaSi), così come previsto dall'Ordinanza federale concernente gli impianti elettrici a bassa tensione in vigore dal 1° gennaio 2002 (OIBT; RS 734.27). La fattura n. 10569 del 30 dicembre 2010 di complessivi fr. 14 123.35 emessa dalla RE 1 è stata contestata dal committente poiché contemplava anche lavori eseguiti su ordine della G__________, società sublocatrice della fornace. RE 1 ha così trasmesso a CO 1 una fattura ridotta a fr. 10 420.85 chiedendo a G__________ il pagamento di fr. 3703.25. Quest'ultima società ha versato fr. 1000.–, rifiutandosi di pagare la rimanenza. Per il saldo di fr. 2703.25, rimasto impagato, RE 1 si è rivolta a CO 1, senza esito. Visto il mancato pagamento, il 15 luglio 2013 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

                            B.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 22 gennaio 2014 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale per ottenere il pagamento di fr. 2703.25 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2011 e spese, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. Nella sua risposta 17 febbraio 2014 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 17 marzo 2014 le parti hanno ribadito le loro posizioni, l'attrice offrendo le prove già indicate nella petizione, tra cui una perizia sulla congruità delle sue prestazioni. Esperita l'istruttoria il 7 aprile 2014, con decisione del 5 maggio 2014, motivata il 12 maggio successivo, il Giudice di pace ha respinto la petizione.

                            C.  Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2014 chiedendone in via principale l'annullamento e il rinvio degli atti al Giudice di pace per procedere con il completamento dell'istruzione e con un nuovo giudizio o, in via subordinata, la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la motivazione della decisione è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 13 maggio 2014. Il reclamo, introdotto il 28 maggio 2014, è pertanto tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

                             3.  Il Giudice di pace ha respinto la petizione perché “sulla base della documentazione e di quanto riferito dai testi, risulta evidente il fatto che l'importo di fr. 2703.35, in un primo momento richiesto al convenuto CO 1, deve essere richiesto in toto alla G__________, ritenuta committente unica dei lavori eseguiti e fatturati”. Il reclamante rimprovera il Giudice di pace di avere applicato il diritto procedurale in maniera erronea per avere respinto la petizione senza avere amministrato la prova peritale richiesta e senza nemmeno deciderne il suo rifiuto. Si duole inoltre del fatto che il primo giudice non abbia fissato alcun termine alle parti per presentare le proprie conclusioni e censura la violazione del diritto di ottenere una decisione motivata, asserendo che la motivazione della sentenza “appare del tutto laconica e si traduce all'evidenza in un mero riassunto sintetico dei fatti, con la conclusione che risulterebbe evidente il fatto che l'importo non sia dovuto dal convenuto”. Nel merito, essa ribadisce che l'importo oggetto della vertenza concerne dei lavori, come il finale della linea telefonica, il cui costo deve essere assunto dal convenuto in quanto proprietario dell'immobile.

                             4.  La censura del reclamante relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella mancata assunzione della perizia, nell'emanazione della decisione senza aver consentito alle parti di esprimersi sulle risultanze istruttorie e nella violazione del diritto di ottenere una decisione motivata, va trattata preliminarmente. Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe già di per sé l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l'emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle altre contestazioni e dalla possibilità di successo del reclamo nel merito (DTF 135 I 190, consid. 2.2 con rinvii).

                                  a)  Il diritto alla prova è un corollario essenziale del diritto di essere sentiti. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 136 I 188, consid. 2.2.1; 135 I 282, consid. 2.3). Il diritto di essere sentito esige altresì che l'autorità si confronti con le censure dell'interessato e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando l'interessato possa afferrare la portata della decisione ed impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio  (DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con riferimenti; CCR sentenza inc. 16.2013.11 del 31 luglio 2014, consid. 3a).

                                  b)  Nella fattispecie, all'udienza del 17 marzo 2014 l'attrice ha chiesto l'audizione dei testi citati nella petizione e l'assunzione della perizia, salvo rinuncia. In calce al verbale figura che “il giudice procede alla convocazione dei testi”, i quali sono stati sentiti il 7 aprile 2014. Dagli atti risulta che dopo le audizioni testimoniali, il Giudice di pace ha emanato la decisione. Ciò però è avvenuto senza avere chiuso l'istruttoria e avere dato alle parti la facoltà di esprimersi oralmente o con una memoria conclusiva scritta sulle risultanze probatorie (art. 232 cpv. 1 CPC, applicabile anche alla procedura semplificata per il rinvio dell'art. 219 CPC; cfr. II CCA sentenza inc. 12.2012.151 del 30 aprile 2013, consid. 4; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 219). Né risulta che il primo giudice si sia espresso sull'ammissibilità della perizia, il cui eventuale diniego doveva quanto meno essere motivato nella decisione finale.

                                  c)  In tali circostanze, la decisione impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale e di una violazione del diritto di essere sentito delle parti, deve così essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché si pronunci in merito alla richiesta dell'attrice di assunzione della perizia e in caso di rifiuto o dopo avere assunto la prova, dichiari l'istruttoria terminata, citi le parti per il dibattimento finale (art. 232 cpv. 1 CPC) o, in caso di rinuncia delle parti alle arringhe finali, fissi loro un termine per presentare una memoria conclusiva scritta (art. 232 cpv. 2 CPC) ed emani una nuova decisione. Ne discende che il reclamo, fondato, deve essere accolto.

                                  5.  Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Il convenuto, che a torto ha postulato la reiezione del reclamo, rifonderà al reclamante un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 250.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv. dott..  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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