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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.01.2015 16.2014.17

28 janvier 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,222 mots·~6 min·4

Résumé

Azione creditoria - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.17

Lugano 28 gennaio 2015/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 2 aprile 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 3 marzo 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa 64/B/13/Co (azione creditoria) promossa con istanza 13 novembre 2013 da  

CO 1 (rappresentata RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                     che nel 2009 la società RE 1 ha assunto CO 1;

                                  che l'8 aprile 2009 la lavoratrice si è iscritta a un corso “specialista in finanza e contabilità” organizzato dalla __________ __________ dal costo di fr. 6400.–, pagabile con rate mensili di fr. 200.–;

                                  che il 23 ottobre 2009 la datrice di lavoro e la lavoratrice hanno stipulato un accordo in base al quale la prima si impegnava a pagare il costo del citato corso e la seconda a frequentarlo e a rimborsare la datrice di lavoro qualora avesse lasciato il posto di lavoro;

                                  che la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2010;

                                  che il 31 gennaio 2013 la __________ __________ ha fatto notificare a CO 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1200.– oltre interessi al 7% dal 27 ottobre 2012, più le spese esecutive (fr. 73.–) e la tassa d'incasso (fr. 6.–), al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                  che adito dalla __________ __________, con decisione 15 maggio 2013 il Giudice di pace del circolo di Breno ha preso atto del ritiro da parte di CO 1 dell'opposizione da lei interposta al citato PE e ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– a carico dell'escussa;

                                  che il 12 agosto 2013 CO 1 ha chiesto alla RE 1 il rimborso di fr. 1400.–, senza esito;

                                  che l'11 novembre 2013 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest, chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di pronunciare, nel caso di mancata conciliazione, la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 1400.– oltre interessi dal 27 ottobre 2012;

                                  che all'udienza del 12 febbraio 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa;

                                  che statuendo il 3 marzo 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a pagare all'istante fr. 1400.– oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2012 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 125.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 75.–;

                                  che con reclamo 2 aprile 2014 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza;

                                  che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

e considerando

in diritto:                    che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

                                  che nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 4 marzo 2014 sicché il reclamo, introdotto il 2 aprile 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo;

                                  che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);

                                  che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

                                  che il Giudice di pace ha accolto l'istanza, considerando che “nei mesi seguenti [al licenziamento] la signora trovandosi senza impiego, era impossibilitata a partecipare ai corsi; in seguito poi, con il nuovo impiego, non vi era più interessata in quanto la sua nuova occupazione non ne necessitava; poiché la ex dipendente non partecipò ai corsi, la RE 1 sospese i pagamenti alla scuola e la stessa poi si rifece con l'alunna; la RE 1, contrattualmente si era impegnata a pagare i corsi alla dipendente e in merito avevano sottoscritto l'accordo del 23/10/2009; poiché nello stesso non figura alcun cenno ad una eventuale disdetta da parte del datore [di lavoro] l'impegno di pagare il corso rimane attivo e ne consegue che la domanda di rimborso risulta essere giustificata e pertinente”;

                                  che nella fattispecie la reclamante si limita a esporre la propria versione dei fatti, osservando in particolare che “il fatto di trovarsi senza impiego non implicava infatti l'impossibilità di partecipare alle lezioni, il fine ultimo del corso è la formazione della persona, non l'iscrizione agli esami”, ma non formula però una sola critica nei confronti della decisione del giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

                                  che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità del reclamo;

                                  che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

                                  che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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