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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.03.2016 16.2014.15

7 mars 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,110 mots·~11 min·4

Résumé

Contratto di appalto, mercede, proposta senza termine, divieto reformatio in pejus

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.15

Lugano 7 marzo 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire sul reclamo del 26 marzo 2014 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro la decisione del 4 marzo 2014 del Giudice di pace del circolo di Lugano est nella causa n. 16/2013/A (contratto di appalto) promossa con istanza del 20 febbraio 2013 dalla  

CO 1;  

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                A.  RE 1 si è rivolta alla ditta CO 1 per avere un'offerta per l'esecuzione dell'impermeabilizzazione di due terrazze di uno stabile situato a __________ di sua proprietà. Il 26 gennaio 2011 la ditta ha trasmesso un'offerta per un totale di fr. 23 436.– che l'istante ha sottoscritto in segno di accettazione.

                            B.  Terminati i lavori, il 23 maggio 2011 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una fattura (n. __________) per un importo di fr. 28 080.– (IVA compresa), sulla quale la committente ha versato fr. 23 436.–. Visto il mancato pagamento del saldo, il 2 agosto 2011 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per fr. 4644.–, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                            C.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 21 dicembre 2012, con istanza del 20 febbraio 2013 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Lugano est di obbligare RE 1 al pagamento di fr. 4644.– oltre interessi, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 21 maggio 2013, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sulla scorta di un memoriale scritto. Statuendo il 4 marzo 2014 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 2700.– oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2011 e rigettando per tale somma l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2014 postulandone l'annullamento con conseguente reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2014 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 10 marzo 2014, sicché il reclamo del 26 marzo 2014 (cfr. busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                             3.  Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che la convenuta ha contestato la fattura n. 9111079 del 23 maggio 2011 solo 11 mesi dopo l'invio della stessa, allorquando in calce essa significava che andava contestata entro 8 giorni. In ogni caso, ha soggiunto il primo giudice, solo in quattro posizioni dell'offerta la mercede era stata pattuita a corpo, mentre per le altre era stata prevista una mercede a regia in base alle misure effettive. A suo parere, quindi, la fatturazione risultava corretta. Premesso ciò, egli ha considerato che nell'ambito di trattative amichevoli l'istante aveva ridotto a fr. 2700.– la pretesa, donde il parziale accoglimento dell'istanza limitatamente a tale importo.

                             4.  Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 373). La mercede a corpo può essere sia a prezzo forfettario sia a prezzo unitario, una loro combinazione potendo essere fattibile (Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2a edizione, n. 5 ad art. 373). Il prezzo forfettario fissa una somma unica per tutto o una parte dell'opera, mentre il prezzo unitario è fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità, dove il costo finale complessivo varia a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (Zindel/ Pulver/Schott, op. cit., n. 7 ad art. 373). La stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Zindel/ Pulver/Schott, op. cit., n. 9 e 37 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l'appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).

                             5.  La reclamante ritiene che, contrariamente all'accertamento del primo giudice, le prestazioni del contratto di appalto erano fatturate a corpo e non a regia e che quindi nulla è di più dovuto, l'imprenditore essendo tenuto a compiere l'opera per detta somma e non avendo diritto ad alcun aumento. Ora, dagli atti risulta che il 26 gennaio 2011 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 un'offerta per fr. 23 436.–, IVA compresa, informandola che “la fatturazione avverrà in base alle misure effettive”. La destinataria ha sottoscritto tale documento “per accettazione” (doc. 3). Il documento conteneva i dettagli delle prestazioni, dei materiali utilizzati, le unità, le quantità e i prezzi unitari. Ne segue che le parti avevano pattuito una mercede a prezzi unitari con quantitativi approssimativi, da misurare solo al termine dei lavori. Sotto questo profilo il reclamo è sprovvisto di buon diritto.

                             6.  RE 1 sostiene poi che l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di ogni unità necessaria “né più né meno”. Tuttavia, essa soggiunge, l'attrice non ha dimostrato che il maggior rivestimento di 52 m2  alla terrazza del secondo piano fosse necessario. E siccome l'appaltatore ha l'onere di provare le quantità necessarie da utilizzare, ciò che in concreto ha disatteso, esso non ha diritto ad alcuna remunerazione. E ciò a maggiore ragione se si pensa che essa ha chiaramente contestato i maggiori quantitativi.

                                  a)   In concreto, la fattura finale della CO 1 è stata allestita in base alle misure effettive calcolate alla fine dei lavori (doc. 6). Dalla stessa si evince che i prezzi e le misure sono sostanzialmente identici a quelli esposti nell'offerta. Uniche differenze risultano essere la suddivisione della posizione 4.06 (preventivata fr. 8060.– e fatturata fr. 5570.–), l'adeguamento della misura alla posizione 6.41 (da 23 m2 a 52 m2) e il supplemento della posa della malta previsto alla posizione n. 6.42. Ora né la prima né la terza posizione sono contestate. Quanto alla seconda posizione, la reclamante rimprovera all'appaltatrice di non avere dimostrato la maggior superficie di rivestimento della terrazza. A prescindere dal fatto che già dall'offerta si evince come la terrazza al secondo piano abbia una superficie di 52 m2, giacché alla posizione 4.06 è riportata tale misura e più specificatamente alla posizione 6.41 si accenna al “supplemento ... da eseguirsi su tutta la superficie della terrazza superficie completa = 52 m2”, davanti al primo giudice la questione non è stata oggetto di contestazione. Nelle osservazioni del 21 maggio 2013 l'interessata ha contestato “che vi sia stato un accordo di riconoscimento di maggior costo per i lavori esecutivi”, per poi soggiungere che “la controparte nulla comprova in merito, e nemmeno si capisce cosa ha fatto di più rispetto al contratto pattuito”, per poi concludere nel senso che “la convenuta contesta l'esecuzione di opere supplementari, così come contesta l'aumento di lavori, costi, spese fantomatiche, fatturate in più” (osservazioni, pag. 3).

                                  b)  Nella fattispecie la fattura presentata dall'attrice era dettagliata e indicava le prestazioni, i materiali utilizzati, le unità, le quantità e i prezzi unitari. In tali circostanze la convenuta aveva l'obbligo, se non di prendere posizione su ogni singola voce, almeno di specificare per quale prestazione l'attrice doveva fornire la prova. La contestazione globale della convenuta poteva fors'anche consentire all'attrice di rendersi conto che essa metteva in dubbio I'ammontare della pretesa, ma non la poneva in condizione di capire quale fattore utilizzato per il calcolo della mercede fosse effettivamente contestato e di reagire adeguatamente fornendo prove puntuali. E ciò a maggior ragione se si pensa che la necessità del lavoro era stata giustificata con l'avvallo del direttore dei lavori (doc. 10). La contestazione sulla maggior superficie di rivestimento della terrazza, sollevata per la prima volta in questa sede in contrasto con l'art. 326 cpv. 1 CPC, si rivela pertanto irricevibile.

                             7.  Il reclamante rimprovera poi al Giudice di pace di aver accolto la pretesa per fr. 2700.– “premiando la buona volontà” dell'attrice nel formulare una proposta transattiva e “castigando” senza motivazione la convenuta facendole pagare dei supplementi che non ha ordinato. Per di più, soggiunge, non vi è alcun fondamento giuridico che permetta di ritenere accettata una proposta transattiva “soltanto perché la convenuta e il suo legale non vi hanno dato seguito”. Di per sé la censura è fondata, il primo giudice essendo chiamato ad applicare il diritto, ovvero in concreto determinare la mercede dovuta all'attrice, e non giudicare in equità sulla base di una proposta transattiva non accettata. Resta il fatto che dopo avere ammesso la correttezza della fatturazione esposta dall'attrice, in mancanza di una chiara richiesta di riduzione della pretesa formulata da quest'ultima, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere interamente la petizione, e obbligare la convenuta a pagare fr. 4644.– e non solamente fr. 2700.–. Se non che, in mancanza di un reclamo dell'attrice e non potendo procedere a una reformatio in pejus del giudizio impugnato (Trezzini  in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1362), il reclamo vede la sua sorte segnata.

                             8.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare indennità d'inconvenienza all'opponente le cui osservazioni non hanno con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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