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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.08.2014 16.2014.13

20 août 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·876 mots·~4 min·3

Résumé

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale: reclamo divenuto senza oggetto

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.13

Lugano 20 agosto 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente,

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 5 marzo 2014 presentato dall'

avv. RE 1 (ZG)  

contro la decisione emessa il 27 febbraio 2014 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. SO.2013.894 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) promossa con istanza 20 dicembre 2013 dalla  

CO 1   (ora rappresentata dall');

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                     che in esito a un'istanza del 20 dicembre 2013 presentata dalla CO 1 con decisione del 27 febbraio 2014 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale di fr. 7665.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sulla proprietà per piani n. 17492 pari a 72/1000 della particella n. 1748 RFD di __________ appartenente a RE 1, ha accolto la richiesta di quest'ultimo di prestare una garanzia sostitutiva, disponendone le condizioni per il deposito e la cancellazione dell'ipoteca legale, ha assegnato all'istante “un termine al 31 maggio 2014 per promuovere l'azione giudiziaria tendente all'accertamento del suo diritto a prevalersi della garanzia depositata” con l'avvertimento della liberazione in favore del convenuto in caso di mancato ossequio del termine, e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 200.–;

                                  che RE 1, dopo avere versato il 4 marzo 2014 la garanzia sostitutiva fissata dal Pretore, è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2014 chiedendo di respingere l'istanza, di ordinare la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria e di liberare in suo favore la garanzia nel frattempo versata;

                                  che nelle sue osservazioni del 24 marzo 2014 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo;

                                  che il 22 luglio 2014 il Pretore, accertato come il termine assegnato all'istante per promuovere l'azione di merito fosse scaduto infruttuoso, ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria e ha ordinato la liberazione in favore di RE 1 della garanzia da lui versata;

                                  che tale decisione è passata in giudicato;

e considerando

in diritto:                   che in concreto l'avvenuta radiazione dell'iscrizione provvisoria, con conseguente liberazione della garanzia nel frattempo versata in favore del convenuto, hanno reso il reclamo in esame privo di oggetto;

                                  che in tale misura il reclamo va tolto dal ruolo (art. 242 CPC);

                                  che, ciò premesso, rimane da statuire sulle spese e le ripetibili dell'attuale decreto, fermo restando che le spese giudiziarie di una causa diventata senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                  che nella fattispecie la caducità della procedura si riconduce però al fatto che l'istante ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per promuovere l'azione di merito ciò che ha provocato l'estinzione dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria e la liberazione della garanzia in favore del convenuto;

                                  che essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 108 CPC; cfr. RtiD I-2004 pag. 616 n. 134c);

                                  che le spese processuali vanno in ogni modo ridotte per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG);

                                  che relativamente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, posti dal Pretore a carico del convenuto, tale addebito presupponeva l'inoltro dell'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, rispettivamente a prevalersi della garanzia depositata;

                                  che non essendo stato il caso, le spese e le indennità della procedura di iscrizione provvisoria vanno così poste a carico dell'istante, indipendentemente dal­la questione di sapere se quest'ultima abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (cfr. analogamente I CCA sentenza inc. 11.2008.183 del 27 febbraio 2009, consid. 5).

Per questi motivi,

decreta:                1.  Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                             2.  Le spese processuali del reclamo di complessivi fr. 250.– sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 250.–.

                                  3.  Gli oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 300.– sono posti a carico della CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 un'indennità di fr. 200.–.

                             4.  Notificazione a:

– avv. con recapito a; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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