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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.04.2014 16.2014.11

8 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,894 mots·~9 min·5

Résumé

Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio

Texte intégral

Incarto n. 16.2014.11

Lugano 8 aprile 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 20 febbraio 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 31 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 85 TC 2013 (contratto d'appalto) promossa con istanza 26 novembre 2013 dall'  

arch. CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  Nel mese di dicembre 2012 M__________ E__________, gerente della società TERZ 2 di __________ attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare, si è rivolta all'arch. CO 1 per far eseguire il calcolo della superficie secondo i criteri della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) di un appartamento situato sulla particella n. __________ RFD di __________ (sezione __________) destinato a un cittadino straniero. L'agente immobiliare ha comunicato all'architetto che il relativo atto di compravendita sarebbe stato redatto dal notaio avv. TERZ 1, al quale egli avrebbe dovuto intestare la propria nota d'onorario e trasmettere il proprio rapporto. L'8 gennaio 2013 l'arch. CO 1 ha quindi trasmesso all'avv. TERZ 1 il rapporto da lui allestito con la fattura per le sue prestazioni di fr. 1950.–. Nonostante vari solleciti la nota professionale del professionista non è stata onorata.

                            B.  Il 26 novembre 2013 l'arch. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna, chiedendo di convocare per un tentativo di conciliazione l'avv. TERZ 1, M__________ E__________ e l'acquirente dell'immobile RE 1. L'istante, che a sostegno delle pretese ha prodotto diversa documentazione, tra cui un resoconto della vertenza, ha descritto l'oggetto litigioso nel “mancato pagamento della fattura emessa per prestazioni svolte e spese sostenute (nella fattispecie verifica superficie in base alla LAFE) relativa ad un immobile, in vendita in territorio di __________” e ha indicato le seguenti domande:

                                         “Si chiede al convenuto 1., avv. TERZ 1, il pagamento della nota di onorario 08.01.2013 di fr. 1950.– IVA incl. essendo intestata a suo nome come richiesto. Aggiunti interessi maturati a partire dal 08.02.2013 sulla base del tasso % usuale, aggiunte spese di richiamo di fr. 50.–.

                                         La presenza della convenuta 2., sig. ra M__________ E__________, consente a codesto giudice un immediato confronto con il convenuto 1 avv. TERZ 1, permettendo da subito di escludere integralmente, in parte o meno, il ruolo di debitrice nei confronti del sottoscritto attore.

                                         Annesso docc. da 1 a 17 e descrittivo 12.09.2013.

                                         La presenza del convenuto 3. in quanto beneficiario finale della prestazione, dovuta effettuare in quanto egli straniero, dovendo di conseguenza sottostare alla LAFE.”

                                  All'udienza dell'8 gennaio 2014 l'arch. CO 1 e l'avv. TERZ 1, unici comparenti, non hanno raggiunto un accordo e il Giudice di pace ha verbalizzato la mancata conciliazione.

                            C.  Con decisione dell'8 gennaio 2014 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare all'attore fr. 1950.– oltre interessi del 5% dall'8 febbraio 2013 e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico della parte convenuta. In seguito alla richiesta del 21 gennaio 2014 di RE 1, il 31 gennaio 2014 il primo giudice ha emanato una decisione motivata.

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2014 postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 l'arch. CO 1 ha chiesto in via principale di respingere il reclamo e in via secondaria di rinviare l'incarto al Giudice di pace “affinché, una volta assunte le prove notificate, abbia ad emettere una nuova decisione sulla base delle richieste di giudizio contenute” nell'istanza di conciliazione.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 4 febbraio 2014 e pertanto il reclamo, introdotto il 20 febbraio 2014, è tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

                             3.  Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare la nota d'onorario dell'arch. CO 1 considerando che il lavoro effettuato da quest'ultimo, “richiesto dalla signora E__________ e necessario a concretizzare l'atto notarile elaborato dall'avv. TERZ 1 aveva quale beneficiario il signor RE 1”. Il reclamante censura tale conclusione rimproverando al primo giudice di aver giudicato ultra petita, poiché le domande formulate dall'arch. CO 1 erano volte ad ottenere la condanna al pagamento della sua pretesa esclusivamente da parte dell'avv. TERZ 1, mentre nei suoi confronti e di quelli di M__________ E__________ sarebbe stata richiesta unicamente la presenza all'udienza di conciliazione. Nel merito egli si duole di un errato accertamento dei fatti e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale, sostenendo che l'arch. CO 1, con il quale non ha mai preso accordi, non gli avrebbe mai chiesto alcun pagamento della propria nota d'onorario e negando di essere “il beneficiario della prestazione dell'architetto o quantomeno non l'unico né il primario”.

                             4.  Secondo l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. La medesima autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima facoltà.

                                  a)  Ora, come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212; A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §20 n. 41; Wyss in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna 2010, n. 4 ad art. 212; Gloor/Umbricht Lukas in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 3 ad art. 212 CPC). Tale richiesta può anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza (Ifanger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 7 ad art. 212; Alvarez/ Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II; Berna 2012 , n. 4 ad art. 212; Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 6 ad art. 212 CPC), fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (Honegger, op. cit., n. 2 ad art. 212).

                                  b)  Nella fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'arch. CO 1 non ha chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita. Dal verbale d'udienza dell'8 gennaio 2014 non risulta nemmeno che una richiesta di giudizio sia stata formulata in tale occasione. In circostanze siffatte il Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva emanare una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo Giudice di pace, affinché rilasci all'istante un'autorizzazione ad agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio. Ove opti per la prima soluzione, egli terrà conto delle indicazioni dell'art. 209 cpv. 2 CPC con particolare riferimento alla specificazione delle domande dell'attore verso i convenuti (lett. b).

                             5.  L'emanazione del giudizio odierno rende priva di oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.

                             6.  Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

                             2.  Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –;  

                                  Comunicazione a:

– Giudicatura di pace del circolo di Balerna;

–.;

–.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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