Incarto n. 16.2014.1
Lugano 8 gennaio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 24 dicembre 2013 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 6 dicembre 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa n. SE.2013.29 (locazione) promossa con petizione 21 maggio 2013 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 21 maggio 2008 RE 1 ha sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà a __________, per una pigione mensile di fr. 700.–, oltre a fr. 150.– quale acconto per le spese accessorie;
che il 1° gennaio 2011, in seguito all'alienazione dell'ente locato il contratto di locazione è passato a CO 1;
che il 21 maggio 2013 RE 1, ottenuta l'autorizzazione ad agire, ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, per ottenere l'eliminazione di alcuni difetti dell'ente locato, con contestuale richiesta di riduzione del canone di locazione di almeno il 25% e di risarcimento dei danni;
che nelle sue osservazioni del 18 giugno 2013 il convenuto ha chiesto di respingere la petizione;
che all'udienza del 16 settembre 2013 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni;
che esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 2 dicembre 2013 le parti hanno una volta di più ribadito le rispettive domande;
che con decisione 6 dicembre 2013 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'attrice;
che il 24 dicembre 2013 RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;
che l'atto non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 24 dicembre 2013 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Pretore, richiamato l'art. 259a cpv. 1 CO, ha respinto la petizione poiché, in estrema sintesi, l'attrice, gravata dall'onere probatorio, non ha provato che i difetti dell'ente locato fossero imputabili al locatore;
che nel suo scritto del 24 dicembre 2013 la reclamante si limita a volere fare reclamo “per la sentenza proclamata alla voce di danni imputati pretese infondate”;
che la reclamante non formula però una sola critica nei confronti della decisione del Pretore, in particolare non pretende un accertato manifestamente errato dei fatti o un'errata applicazione del diritto;
che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367), donde l'irricevibilità del reclamo;
che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.