Incarto n. 16.2013.42
Lugano 8 ottobre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire nella causa SE.2013.219 (accertamento dell'inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza (recte: petizione) 28 maggio 2013 da
TERZ 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro RE 1,
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 26 settembre 2013 presentato da RE 1 nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 13 febbraio 2013 RE 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 un'istanza di conciliazione volta ad ottenere dall'TERZ 1 il pagamento di fr. 6722.46 oltre interessi e accessori a titolo di stipendi arretrati, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'associazione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano (inc. CM.2013.122);
che il 28 marzo 2012 la procedura conciliativa è stata stralciata dai ruoli, avendo le parti raggiunto un accordo che prevedeva il versamento a RE 1 di fr. 6000., da pagarsi nella misura di fr. 2000. entro il 15 aprile 2013 e poi con rate mensili di
fr. 500. cadauna entro il 15 di ogni mese successivo, così come il ritiro – limitatamente a fr. 6000. – dell'opposizione interposta al citato PE e l'impegno da parte di RE 1 di non chiedere il proseguimento della procedura esecutiva prima di 15 giorni dalla scadenza infruttuosa del termine per il pagamento di una rata;
che, non avendo ricevuto alcun pagamento da parte dell'associazione, il 10 maggio 2013 RE 1 ha fatto notificare a quest'ultima la comminatoria di fallimento;
che una domanda di revisione presentata il 27 maggio 2013 TERZ 1 contro la decisione di stralcio dell'autorità di conciliazione è stata respinta il 30 luglio 2013;
che, nel frattempo, con istanza (recte: petizione) del 28 maggio 2013 l'TERZ 1 ha introdotto un'azione di annullamento dell'esecuzione (art. 85a LEF), nella quale ha chiesto l'annullamento della procedura esecutiva a suo carico, contestando la validità dell'accordo conciliativo (inc. SE.2013.219);
che con decisione inaudita parte del 31 maggio 2013 il Pretore ha provvisoriamente sospeso la procedura esecutiva;
che all'udienza del 21 agosto 2013 l'attrice ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta non è comparsa;
che con reclamo per ritardata giustizia del 26 settembre 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di emanare al più presto la decisione finale;
che con decisione del 24 settembre 2013, notificata il 3 ottobre 2013, il Pretore ha respinto la petizione e revocato la sospensione provvisoria della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano;
che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
che nella fattispecie il tempo impiegato per emanare la decisione non appare eccessivo sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere respinto;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare ad ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che in concreto non si giustifica pertanto riconoscere alla reclamante un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –; – Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.