Incarto n. 16.2013.41
Lugano 17 novembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 19 settembre 2013 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 23 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 17/2013 (azione di disconoscimento del debito) promossa con petizione 19 aprile 2013 nei confronti del
dott. med. dent. CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'8 novembre 2012 il dentista CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano per l'incasso di fr. 2000.– dovuti quale “saldo fattura F444 del 30 maggio 2011 per cure dentistiche” e di fr. 258.15 quale “saldo fattura F829 del 24 maggio 2012 per cure dentistiche”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Il 6 dicembre 2012 l'escutente ha ricevuto dall'Ufficio esecuzione fr. 255.35 versati dall'escussa.
B. Con istanza 20 gennaio 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al citato PE. Con decisione 2 aprile 2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2002.80, oltre a fr. 73.– di spese esecutive e a
fr. 11.25 di tassa d'incasso e ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 150.– e l'indennità di fr. 50.– da rifondere alla controparte (inc. n. 36/2013).
C. Il 19 aprile 2013 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il parziale disconoscimento del menzionato debito, sostenendo che l'importo residuo da pagare per estinguerlo, dedotti gli acconti di fr. 8700.50 da lei versati e il pagamento di fr. 258.15 da lei effettuato dopo la notifica del PE, ammonta a fr. 200.–. Nelle sue osservazione 10 maggio 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 10 luglio 2013, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 23 agosto 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell'attrice.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2013 postulandone l'annullamento. Invitato a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all'attrice al più presto il 24 agosto 2013, sicché il reclamo, introdotto il 19 settembre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, accertato che la data 30 maggio 2011 indicata nella richiesta di pagamento di
fr. 2000.– a saldo della nota d'onorario F444 di fr. 8900.50 era errata, prima di tale data l'attrice avendo pagato acconti per un totale di fr. 4800.– e che soltanto il 14 settembre 2011 essa aveva versato un ulteriore acconto di fr. 2100.50, ha stabilito che dell'importo di fr. 8900.50 esposto nella citata parcella rimane uno scoperto di fr. 2000.–. Egli ha inoltre appurato che sulla nota d'onorario F829 di fr. 2058.15 è rimasto uno scoperto di fr. 2.80. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione e pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE.
4. Relativamente alla nota d'onorario F444 di fr. 8900.50, RE 1 si duole della confusione creata dalle due richieste 30 maggio 2011 di pagamento del suo saldo che “riportano la stessa data, due indirizzi diversi, prestazioni identiche e totale nota onorario identica”. Per il resto, essa ribadisce di avere versato acconti per fr. 8700.50, come attestato dai cedolini postali di versamento da lei prodotti, sicché lo scoperto ammonta a soli fr. 200.–. Per quanto attiene la nota d'onorario F829, la reclamante si chiede perché il primo giudice l'abbia considerata benché essa l'abbia saldata dopo la notifica del PE.
a) In concreto è vero che le richieste di versamento del saldo residuo della nota d'onorario F444 di fr. 4100.50 (allegato B) e di fr. 2000.– (allegato A) sono ambedue datate 30 maggio 2011, ciò che potrebbe effettivamente destare confusione. Sennonché, per tacere del fatto che senza essere smentito il convenuto ha indicato che le due domande di pagamento, pur riportando entrambe “la data della fattura”, sono state inviate all'attrice in date diverse, quella di versare il saldo di
fr. 4100.50 (allegato B) il 30 novembre 2011 e quella di versare fr. 2000.– (allegato A) il 24 maggio 2012 (cfr. osservazioni 10 maggio 2013), la reclamante medesima non trae alcuna conseguenza dalla doglianza. Al riguardo non occorre dilungarsi tanto più che la stessa per finire non contesta che l'onorario del dentista ammontava a complessivi fr. 10 958.65.
b) Per il resto, l'onorario chiesto dal dentista per i trattamenti effettuati alla paziente dal 2 giugno 2009 al 28 gennaio 2011 è di fr. 8900.50 (nota d'onorario F444, allegato A e B) e quello per le prestazioni eseguite dal 19 settembre 2011 al 28 ottobre 2011 ammonta a fr. 2058.15 (nota d'onorario F829, allegato C), onde complessivi fr. 10 958.65. Dagli atti si evince che dei fr. 8700.50 versati dalla paziente a titolo di acconto, fr. 6900.50 sono stati dedotti dalla prima fattura (F444) portandone il saldo residuo a fr. 2000.– e i restanti fr. 1800.– sono stati detratti dalla seconda (F829) riducendone lo scoperto a fr. 258.15 (cfr. allegato BeCe scritto 26 ottobre 2012 annesso alle osservazioni 10 maggio 2013).
Per quanto riguarda l'ulteriore versamento effettuato dall'attrice dopo l'8 novembre 2012, il Giudice di pace ha accertato nella decisione del 2 aprile 2013 che esso ammonta a fr. 255.35. Al riguardo la reclamante nulla ha eccepito e nemmeno in questa procedura ha presentato una ricevuta di pagamento, donde uno scoperto sulla parcella F829 di fr. 2.80 (fr. 258.15 – fr. 255.35). In definitiva il debito nei confronti del convenuto ammonta a complessivi fr. 2002.80. Visto quanto precede il reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo accertato i fatti in maniera arbitraria, né erroneamente applicato il diritto. In circostanze del genere, il reclamo, che non pone questioni di principio, può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG.
5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
– dott. med. dent..
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.