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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.02.2014 16.2013.39

10 février 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,525 mots·~8 min·3

Résumé

Contratto di trasporto - valore probatorio di una dichiarazione testimoniale scritta - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2013.39

Lugano 10 febbraio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 13 settembre 2013 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 25 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Acquarossa nella causa n. 01 SE/13 (contratto di trasporto) promossa con petizione del 21 marzo 2013 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  Il 3 febbraio 2011 CO 1, così incaricato da RE 1, ha effettuato un trasporto di fieno da __________ a __________, per il quale ha emesso una fattura di fr. 1000.–. Preso atto di un acconto di fr. 350.– versato dalla cliente, l'8 agosto 2011 il trasportatore le ha chiesto il pagamento di fr. 650.–. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare a RE 1, il 6 marzo 2012, il precetto esecutivo n. 1__________7 dell'Ufficio esecuzioni di Blenio, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                            B.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 21 marzo 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Acquarossa per ottenere il pagamento di fr. 650. oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2011, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 25 giugno 2013, indetta per discussione, le parti hanno ribadito le loro posizioni.

                            C.  Statuendo il 25 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a pagare fr. 650.– più interessi del 5 % dal 16 febbraio 2011, oltre a fr. 58.– a titolo di spese per il precetto esecutivo e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.– della procedura di conciliazione sono state poste a carico della convenuta.

                            D.  Con reclamo 13 settembre 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone in via principale l'annullamento e il rigetto della petizione e in via subordinata l'annullamento con il rinvio della causa al Giudice di pace per un nuovo giudizio previa assunzione di una testimonianza del veterinario. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 31 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2013 e sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla Posta svizzera il 13 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

                             3.  Il Pretore ha accertato che “il credito dedotto in esecuzione non è stato contestato, in quanto tale. In modo specifico, la parte convenuta nulla ha obbiettato in merito ad esempio alla durata del trasporto, al rimborso richiesto per spese vive al km., ovvero che la prestazione non sarebbe stata eseguita” e che “le pretese avanzate dall'istante rientrano, nell'ammontare richiesto, nella media usuale, appaiono ragionevoli e non prestano il fianco a critiche di sorta”. Egli ha poi stabilito che le contestazioni sollevate dalla convenuta riguardanti “presunti accordi che sarebbero intervenuti tra le parti in ordine all'obbligo di verifica del fieno da parte del trasportatore, in ordine al fatto che il trasporto sarebbe dovuto avvenire solo nel caso di un rientro in Ticino “a vuoto”, ovvero infine che il versamento dell'importo di fr. 350.–, sarebbe intervenuto a saldo e non quale acconto”, “sono clamorosamente, rimaste allo stadio di mera enunciazione di parte senza qualsivoglia prova a supporto delle stesse”. Donde in definitiva l'accoglimento della petizione.

                             4.  La reclamante sostiene che il trasportatore ha falsificato il “bollettino di comanda risp. bollettino di consegna” del 16 giugno 2011 da lui prodotto a sostegno della sua pretesa (doc. C), perché l’ordinazione e la consegna del fieno sono state fatte prima di tale data. Ora, a prescindere dall'irricevibilità di tale contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede in urto all'art. 326 cpv. 1 CPC, il citato bollettino non è stato prodotto dall'attore come prova di quando la merce è stata comandata o consegnata, ma per dimostrare il versamento dell'acconto e l'importo residuo da pagare. Nel contestato documento è infatti indicato che la “fattura trasporto fieno” è di fr. 1000.–, che è stato “ricevuto acconto” fr. 350.– e che “resta” da pagare fr. 650.–. Inoltre, nonostante esso riporti nell'intestazione le scritte prestampate “bollettino di comanda / bollettino di consegna”, nella petizione CO 1 lo ha definito un “bollettino acconto”. La censura è pertanto priva di qualsiasi fondamento e non merita ulteriore disamina.

                             5.  Per quanto concerne la censura secondo cui il primo giudice non ha preso in considerazione la dichiarazione scritta del fornitore del fieno rilasciata il 27 marzo 2013, è vero che nella decisione impugnata il primo giudice non l’ha considerata. Sennonché, a prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza una dichiarazione testimoniale scritta, salvo in casi del tutto particolari che qui non ricorrono, non ha valore probatorio (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157 pag. 723), __________ non si esprime sugli accordi intercorsi tra le parti riguardante il prezzo del trasporto, limitandosi in pratica a dichiarare quanto riferitogli dalla reclamante in occasione di due telefonate e a rilevare che, secondo lui, una fattura di fr. 1300.– non si giustificherebbe economicamente anche se il fieno fosse stato commestibile per gli animali. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.

                             6.  Per il resto la reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice senza spiegare perché l'interpretazione del contratto da lui operata sarebbe insostenibile né pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. Al riguardo il reclamo si rivela finanche irricevibile.                 

                             7.  Quanto alla richiesta formulata in via subordinata di ritornare gli atti al primo giudice affinché assuma la testimonianza del veterinario Dott. __________, essa è inammissibile già per il fatto che tale prova non è mai stata chiesta davanti al primo giudice. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                             8.  Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità a CO 1, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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