Incarto n. 16.2013.35
Lugano 2 novembre 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 30 agosto 2013 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro la sentenza emessa il 28 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Riviera nella causa IU.2009.3 (responsabilità per danno da prodotti) da lei promossa con istanza del 31 agosto 2009 nei confronti di
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. A fine maggio 2009 PA 1, per trascorrere con degli amici alcuni giorni di vacanza in Costa Azzurra, ha utilizzato l'automobile della madre RE 1, sulla quale ha installato un navigatore stradale __________, acquistato l'8 maggio 2009 da __________ presso la CO 1. La sera del 29 maggio 2009 PA 1 ha parcheggiato l'automobile all'esterno, ha rimosso il navigatore, ma ha mantenuto il supporto e il ricevitore traffico applicati al parabrezza della vettura mediante le apposite ventose. Il giorno successivo, verso mezzogiorno, il conducente si è accorto che sulla parte sinistra del cruscotto si era formato un solco di alcuni centimetri.
B. Il 5 giugno 2009 PA 1, a titolo personale e in rappresentanza di __________ e RE 1, ha segnalato alla CO 1 il danno alla vettura, chiedendone il risarcimento, stimato in “qualche migliaio di franchi” e di comunicare, nel caso il navigatore stradale non fosse stato importato da lei, il nome dell'importatore svizzero dal quale si era rifornita. Il 19 giugno 2009 essi hanno reiterato la richiesta. La venditrice non ha reagito.
C. Il 31 agosto 2009 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo il pagamento di fr. 2823.65 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2009 (fr. 2638.35 per la sostituzione della parte superiore del cruscotto del suo veicolo e fr. 185.– per le spese legali preprocessuali). L'istante ha fondato la sua pretesa sulla legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 e sugli art. 41 e 55 CO e 55 CC. Il 1° ottobre 2009 la CO 1 ha indicato a RE 1 il nome dell'importatore svizzero dell'apparecchio (la __________). All'udienza del 2 novembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, eccependo in particolare la mancanza di legittimazione passiva e contestando che il danno subìto dalla controparte fosse stato causato dall'apparecchio de lei venduto. Ultimata il 17 febbraio 2011 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre il 6 maggio 2011 conclusioni scritte, nelle quali hanno riconfermato le loro posizioni. In seguito all'avvicendamento del Pretore, le parti, così interpellate, hanno dichiarato di rinunciare a un nuovo dibattimento finale.
D. Statuendo il 28 giugno 2013 il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva della convenuta (dispositivo n. 1), ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili (dispositivo n. 2).
E. Contro il dispositivo n. 1 della sentenza appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 agosto 2013, in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore, affinché emani una nuova decisione o, in via subordinata, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2011 sono pertanto impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere il 3 luglio 2013, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16 agosto 2013 e sarebbe scaduto il 2 settembre 2013. Il reclamo, introdotto il 30 agosto 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il Pretore, richiamati gli art. 2 cpv. 2 e 3 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 (LRDP; RS 221.112.944), ha accertato che la convenuta aveva indicato il nome dell'importatrice del prodotto solo il 1° ottobre 2009, ovvero a quasi 4 mesi dalla prima richiesta avvenuta il 5 giugno 2009 e dopo quasi un mese dall'inizio della causa. Per il primo giudice, tale lasso di tempo appariva ancora ragionevole ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRDP, perché “la pretesa dell'istante era ben lungi sia dal prescriversi sia dal perimersi, la causa era solo agli inizi e non vi erano particolari problematiche probatorie”. Egli ha così ritenuto che la convenuta difettava della legittimazione passiva, donde la reiezione dell'azione fondata sulla LRDP.
Il Pretore poi, ha escluso che alla convenuta si potesse ascrivere una responsabilità per atto illecito secondo l'art. 41 CO, già solo per il fatto che “è pacifico che non può essere attribuita nessuna colpa, nemmeno nella forma della negligenza, alla convenuta nella realizzazione del danno, dovuto al preteso difetto di un prodotto realizzato da altri e sul quale non aveva nessun potere decisionale o di controllo”. Egli ha altresì negato una responsabilità della convenuta come padrone di azienda, perché l'importatore o il produttore non possono essere considerati dei “lavoratori” o “altre persone ausiliarie” ai sensi dell'art. 55 CO. E, infine, il primo giudice ha ritenuto inapplicabile l'art. 55 CC, rilevando che l'istante non aveva neppure precisato in che modo si potesse applicare la responsabilità della persona giuridica per il fatto dei suoi organi, né aveva allegato alcun fatto che implicasse una simile responsabilità della convenuta.
4. La reclamante lamenta un'errata applicazione dell'art. 2 LRDP, rimproverando al Pretore di avere ammesso che la convenuta aveva indicato il nome dell'importatrice del navigatore stradale in un tempo ragionevole. Essa si duole del fatto che il primo giudice si è scostato, senza che vi fossero particolari circostanze che lo giustificassero, dai termini per indicare il nome dell'importatore stabiliti dal diritto tedesco e da quello italiano, di rispettivamente un mese e tre mesi. A suo dire, la convenuta non l'ha mai invitata a pazientare né ha mai asserito di avere delle difficoltà nel rintracciare l'importatore svizzero.
a) Per l'art. 2 cpv. 1 LRDP è considerato produttore la persona che produce il prodotto finito, una materia prima o una parte componente (lett. a), come pure chiunque si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto (lett. b) o chiunque importi un prodotto ai fini della vendita, della locazione, del leasing o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale; al riguardo sono salve le disposizioni contrarie previste nei trattati internazionali. Secondo l'art. 2 cpv. 2 LRDP quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest'ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dalla richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Tale disposto vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del produttore (art. 2 cpv. 3 LRDP).
b) Relativamente alla nozione di termine ragionevole determinante per la responsabilità del fornitore, il Pretore ha già compiutamente riassunto la posizione del legislatore svizzero e della giurisprudenza europea. Al riguardo basti rammentare che la durata del termine per indicare al danneggiato il nome del produttore o, nel caso di prodotti importati, quello dell'importatore, deve essere determinata in ogni singolo caso, secondo le circostanze concrete. Per fissarla, devono essere presi in considerazione, da una parte l'interesse della vittima a liquidare rapidamente il suo sinistro e il rischio di perenzione delle sue pretese quando la messa in circolazione del prodotto è ormai datata, dall'altra parte l'interesse del fornitore a procedere a ulteriori indagini o verifiche del prodotto (Hess, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz (PrHG), 2a edizione, pag. 212 seg. n. 128-130; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht – Band I, Berna 2012, pag. 366 n. 1103; Rey, Ausservertragliches Hapflichrecht, 4a edizione, pag. 275 e seg. n. 1204; Werro, La responsabilité civile, 2a edizione, pag. 167 n. 564).
c) In concreto, il Pretore ha accertato che il 5 giugno 2009 __________ e RE 1 si sono rivolti alla CO 1, chiedendole di comunicare il nome e l'indirizzo dell'importatore svizzero dal quale si era rifornita (doc. F). Il 19 giugno 2009 essi hanno reiterato la richiesta (doc. H). La CO 1 ha reagito alla richiesta solo il 1° ottobre 2009 (doc. 6). Premesso ciò, la comunicazione del nominativo dell'importatore svizzero del noto apparecchio è avvenuta quasi quattro mesi dopo la richiesta. Considerato che la convenuta è la principale società di __________ in Svizzera e che essa nemmeno ha preteso di avere dovuto compiere, prima di rispondere alla richiesta del cliente, indagini o verifiche del prodotto, un tale lasso di tempo non appare giustificabile. D'altro canto non va dimenticato che la reclamante ha introdotto l'azione meno di tre mesi dalla sua prima richiesta e che a quel momento il termine di prescrizione era ben lungi dall'essere a rischio. La questione di sapere se l'istante abbia agito con troppa premura o se la convenuta abbia eccessivamente tardato a rispondere alla legittima richiesta della controparte può in definitiva rimanere indecisa, giacché, foss'anche ammessa la legittimazione passiva della convenuta, l'azione andrebbe comunque respinta come si vedrà in appresso.
5. L'art. 1 cpv. 1 lett. b LRDP dispone che la responsabilità del produttore è realizzata quando un prodotto difettoso cagiona un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. Oltre all'esistenza di un prodotto difettoso, la responsabilità del produttore presuppone che le condizioni generali della responsabilità siano realizzate: occorre pertanto un danno e un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il difetto del prodotto e il danno. L'esistenza di questo legame di causalità si determina secondo le regole abituali (Werro, op. cit., pag. 167 n. 564).
Ora, l'esistenza del danno subìto dalla reclamante può essere ammesso già per il fatto che “sul cruscotto lato conducente vi è un solco rettilineo per 6.5 cm che procede a zig zag per ulteriori 2.5 cm. Il solco è più marcato al centro. Intorno al solco vi sono delle macchie di plastica solidificata, materiale di cui è fatto il cruscotto” (cfr. ispezione oculare del 14 gennaio 2010). Quanto alla quantificazione del danno, non contestata dalla convenuta, l'interessata ha presentato un preventivo allestito dal Garage __________ dal quale risulta un costo di riparazione di fr. 2638.85 (doc. I). Controverso è invece l'esistenza di un difetto di progettazione del __________ ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LRDP, consistente nella capacità delle sue ventose esposte al sole di creare un effetto lente in grado di fondere la plastica, così come la prova del nesso causale naturale e adeguato tra questo difetto e il danno.
6. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRDP un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui la presentazione (lett. a), l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato (lett. b) e il momento della sua messa in circolazione (lett. c). Questa definizione è stata ripresa dall'art. 6 cpv. 1 della Direttiva 85/374/CE. Come i considerandi introduttivi di questa direttiva precisano, la responsabilità per danno da prodotti difettosi tende a proteggere il “consumatore contro i danni causati alla salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso” (considerando 1). Di conseguenza, il difetto si determina “non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi (considerando 6); si tratta in effetti di creare “una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore” (considerando 7). Vista l'analogia tra la direttiva europea e la legge svizzera, queste considerazioni sono ugualmente valide per determinare lo scopo della LRDP. La sicurezza a cui ci si può legittimamente attendere è una nozione giuridica indeterminata. Appartiene al giudice di fissare in ogni caso concreto il grado di sicurezza che un prodotto deve offrire, in funzione di tutte le circostanze. Determinanti sono le aspettative di sicurezza del consumatore medio e non quelle del danneggiato o di un gruppo determinato di utilizzatori particolarmente qualificati o, al contrario, inesperti. La sicurezza attesa in un caso concreto si valuta così in maniera oggettiva (DTF 137 III 226 consid. 3.1).
Spetta all'istante provare il difetto, ciò che implica in particolare la dimostrazione delle circostanze del sinistro. Quando un incidente avviene in concomitanza con l'utilizzazione di un prodotto, la prova del concatenamento dei fatti che hanno condotto al verificarsi del danno è apprezzata, di principio, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante, che suppone che da un punto di vista oggettivo concorrano importanti motivi a favore dell'esattezza di un'asserzione e che altre possibilità non rivestano particolare importanza o entrino ragionevolmente in considerazione (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2).
7. Nella fattispecie, PA 1 ha riferito di avere visto, il 30 maggio 2009 poco dopo mezzogiorno, che “sulla parte anteriore sinistra del cruscotto si era formato un solco di parecchi centimetri” e che “il punto prossimo al volante di tale fessura stava ancora fondendo e si notavano chiaramente gocce di plastica colata che ribollivano”. Egli ha rilevato altresì che “il punto centrale di una delle ventose del ricevitore traffico RDS-TMC (che erano rimaste applicate sul vetro interno durante la mattina) stava proiettando sul cruscotto un fascio concentrato di raggi solari, che andavano ad intaccare il punto in cui la plastica ribolliva. Rimosse le ventose, le gocce di plastica fusa si sono infatti subito solidificate.” A suo dire, a causare il danno al cruscotto è stata “una delle ventose del ricevitore traffico RDS-TMC [che] ha sviluppato un vero e proprio "effetto lente", tale da concentrare i raggi solari su di un unico punto all'interno dell'abitacolo (e, dato il lento movimento della Terra rispetto al Sole nel corso della giornata, ben si spiega l'apparizione di un solco rettilineo)” (istanza, pag. 3). Egli ha soggiunto inoltre che, il difetto di concezione del menzionato apparecchio risiede nel fatto che le sue ventose sono atte a ingenerare “un pericoloso effetto lente” e il nesso di causalità naturale e adeguato tra il pregiudizio e questo difetto è evidente, giacché è notorio come l'effetto lente sia in grado di generare, a partire dalla radiazione solare, la combustione e la fusione di molteplici materiali, tra cui la plastica (istanza, pag. 8).
8. A sostegno della propria pretesa l'istante ha offerto l'audizione di A__________ e di T__________, compagni di viaggio del figlio.
a) A__________ ha riferito che “verso le ore 13:00 ca. ci siamo recati tutti all'auto di PA 1. Io ero l'ultima con L__________ e dovevamo sederci sui sedili posteriori. Quando sono salita ho sentito PA 1, che già era seduto esclamare una frase del tipo: “guarda cosa è successo” e poi T__________ dire “guarda ha fuso il cruscotto, ha fatto come da lente”. […] Non sono scesa dall'auto e dalla mia postazione (sedile posteriore dietro il conducente) ho notato che vi erano come dei filamenti di plastica sul cruscotto davanti al conducente. Non ricordo che vi fosse la sensazione che qualcosa bolliva. Ricordo che PA 1 era parecchio scocciato e lui e T__________ hanno commentato a lungo la cosa. […] Non ricordo a parte la frase del T__________ che diceva che qualcosa aveva fatto da lente, quale potesse essere la causa del problema al cruscotto. Ricordo PA 1 e T__________ che trafficavano il __________ rispettivamente che discutevano tra loro che la causa del danno fosse imputabile all'apparecchiatura del __________, e da lì ho dedotto che la causa del danno venisse da lì. Io personalmente non ho ravvisato alcuna causa” (deposizione del 14 gennaio 2010, verbali pag. 3).
b) Dal canto suo T__________ ha in un primo tempo ricordato che “ci siamo avvicinati all'auto di PA 1 che ci avrebbe portato in spiaggia. Già dall'esterno ho visto che vi era una delle ventose che tenevano il filo del __________ o del rilevatore, che faceva effetto lente sul cruscotto era proprio come quando si cercava di accendere il fuoco presso gli scout. […] Una volta entrati in auto ho ravvisato che sul cruscotto vi era un piccolo solco attorno al quale vi erano delle bollicine di plastica colata. Era evidentemente la ventosa (ne sono sicurissimo) che aveva provocato questo effetto. […] Subito PA 1 ha tolto ventosa e apparecchiatura dal vetro. Dopo un po' il cruscotto ha smesso di “bollire” (deposizione del 14 gennaio 2010, verbali pag. 1 e 2).
Sentito in un secondo tempo egli ha confermato di avere scattato una fotografia a PA 1 “mentre stava tirando via le ventose dal vetro della macchina. Ricordo che PA 1 aveva una faccia spiritata e mi sembrava inverso e così ho ritenuto di scattare la fotografia. […] Quello immortalato da me è sicuramente il momento in cui PA 1 ha scoperto il danno provocato dalla ventosa. Preciso che il motivo per cui avevo scattato questa foto era l'espressione di PA 1. Poi come detto mi ero dimenticato e solo quando ho ritrovato questa fotografia mi è tornato anche in mente il motivo per cui l'ho fatta che non era il danno (poi rilevatosi poi solo dopo aver scattato la fotografia, quando siamo entrati in macchina) ma appunto la faccia di PA 1” (deposizione del 24 novembre 2010, verbali pag. 1 e 2).
c) Agli atti vi è la fotografia menzionata da quest'ultimo teste in cui è ritratto PA 1 intento a rimuovere il ricevitore RDS-TMC applicato al parabrezza e su cui è stata apposta una freccia rossa indicante un puntino bianco sul cruscotto (doc. P).
d) Alla luce delle risultanze istruttorie si può ammettere il danno all'autovettura e lo svolgimento dei fatti come allegato dall'istante, ma ciò non permette di accertare con una verosimiglianza preponderante l'esistenza di un difetto del prodotto né tanto meno l'esistenza di un nesso di causalità tra il difetto del prodotto e il danno. Che l'uso di una lente per concentrare i raggi solari in modo da accendere un fuoco sia notorio è vero. Che il flusso di raggi solari attraverso una ventosa di plastica come quella agli atti affissa al parabrezza di un'automobile causi un solco in un cruscotto di plastica non è evidente, ma è una deduzione di T__________ senza però alcun riscontro oggettivo. Una semplice verosimiglianza non è però sufficiente ad escludere ogni altra possibilità, tanto più che oltre alla ventosa di plastica, il fenomeno ha interessato anche un parabrezza di vetro e un cruscotto di plastica. La valutazione di un tale risultato imponeva necessariamente di far capo a conoscenze specialistiche, giacché le impressioni di soggetti sprovvisti di conoscenze specifiche non bastano per dimostrare un fenomeno fisico come quello descritto dall'istante, contestato dalla convenuta. Né tanto meno che il risultato sia stato causato dall'apparecchio fornito dalla convenuta. In circostanze del genere l'istante non ha dimostrato i presupposti per una responsabilità della convenuta. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.
9. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può essere accordato, il reclamo difettando sin dall'inizio di parvenza di buon diritto (art. 117 lett. b CPC). Della situazione economica della reclamante si tiene conto riducendo, per quanto possibile, l'ammontare delle spese giudiziarie.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.