Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2014 16.2013.33

16 juin 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,492 mots·~7 min·2

Résumé

Indebito arricchimento - citazione all'udienza di conciliazione della causa di merito notificata al convenuto al suo precedente indirizzo - notificazione infruttuosa - lesione del diritto di essere sentito

Texte intégral

Incarto n. 16.2013.33

Lugano 16 giugno 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 5 agosto 2013 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 15 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E13-036 (indebito arricchimento) promossa con istanza del 27 maggio 2013 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  Il 15 novembre 2011 CO 1 ha consegnato a RE 1 fr. 2000.– quale acconto sul prezzo d'acquisto di un'automobile __________. La compravendita del veicolo non si è però perfezionata sicché CO 1 ha chiesto a RE 1 la restituzione dell'acconto, senza esito.

                            B.  Con istanza del 27 maggio 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione per ottenere il pagamento di fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2013. All'udienza di conciliazione del 5 luglio 2013 l'istante ha confermato le sue domande e chiesto l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, mentre il convenuto non è comparso. Statuendo il medesimo giorno, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato RE 1 a pagare a CO 1

                                  fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2013. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di indennità.

                            C.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2013 chiedendone l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2013 l'istante ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 23 luglio 2013, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 5 agosto 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

                             3.  Il reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare all'udienza di conciliazione del 5 luglio 2013, il plico raccomandato contenente la relativa citazione non essendogli mai pervenuto. Asserisce che il 1° giugno 2013 si è trasferito da __________ a __________ e che la Posta ha iniziato a recapitargli la corrispondenza al nuovo indirizzo solo dal 21 giugno 2013.

                                  a)   Per l’art. 138 CPC la notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (cpv. 2). La notificazione si ritiene altresì avvenuta, segnatamente, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Secondo l'art. 141 CPC la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel foglio ufficiale svizzero di commercio in particolare se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (lett. a).

                                  b)  In concreto, dagli atti del Giudice di pace si evince che la busta contenente la citazione del 18 giugno 2013 per l'udienza del 5 luglio 2013 è stata spedita mediante invio raccomandato n. __________ all'indirizzo indicato nell'istanza 27 maggio 2013 da CO 1 quale domicilio di RE 1, ovvero “__________, __________”. Se non che, il recapito è risultato infruttuoso e il plico è stato ritornato alla Giudicatura di pace con la dicitura “il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato”. In tali circostanze, per tacere del fatto che a RE 1 non incombeva l'obbligo di annunciare al Giudice di pace un cambiamento di domicilio, nessun procedimento giudiziario essendo in corso (DTF 134 V 51 consid. 4), la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non poteva essere opposta al convenuto giacché la fattispecie non può essere assimilabile al caso in cui una raccomandata non viene ritirata dopo il deposito del relativo invito (cfr. Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I; Berna 2012 n. 8 ad art. 141; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 451 n. 917).

                                        Ciò premesso, il primo giudice avrebbe quindi dovuto nuovamente notificare la citazione al corretto domicilio o luogo di dimora del convenuto o chiedendo all'istante di fornirgli il nuovo recapito o partecipando egli stesso alle ricerche per individuarlo, interpellando l'Ufficio controllo abitanti dell'ultimo domicilio del convenuto o altri servizi (Frei, loc. cit). Ove le ricerche fossero risultate infruttuose egli avrebbe dovuto procedere per via edittale (art. 141 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 593-597). Ne discende che la notificazione della citazione al precedente domicilio del convenuto ha impedito a quest'ultimo di partecipare all'udienza e di difendersi nella procedura, ciò che configura una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC). Ciò posto, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché riconvochi le parti a una nuova udienza di conciliazione mediante notifica regolare delle citazione (art. 138 e segg. CPC).

                             4.  Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2013.33 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2014 16.2013.33 — Swissrulings