Incarto n. 16.2013.28
Lugano 25 novembre 2014/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 17 luglio 2013 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa l'8 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa 8/C/13/MA (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) promossa con istanza 15 gennaio 2013 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 15 gennaio 2013 la CO 1, che gestisce in particolare una scuola elementare e media all'istituto __________ a __________, ha presentato un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Giudice di pace del Circolo di Lugano ovest per ottenere che RE 1 e D__________ fossero tenuti al pagamento di fr. 2135.– oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2009, corrispondenti ai costi dei pasti consumanti dai loro figli B__________ e J__________ alla mensa della scuola da lei gestita. Nella sue osservazioni 15 marzo 2013 RE 1 ha contestato di essere debitore dell'importo richiesto, perché l'iscrizione alla mensa scolastica dei figli era stata effettuata, a sua insaputa, da sua moglie, dalla quale vive separato dal mese di dicembre 2002. Nelle sue osservazioni 8 aprile 2013 D__________ ha invece sostenuto che spetterebbe al marito pagare il servizio di mensa usufruito dai figli. Replicando il 13 maggio 2013 l'istante ha ribadito la propria posizione.
B. Statuendo l'8 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i convenuti a pagare in solido all'istante fr. 2135.– oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 luglio 2013 chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni 18 settembre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 23 settembre 2013 il reclamante ha riaffermato il suo punto di vista.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), in una controversia con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Esperito contro una decisione non concernente una causa proposta a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, il cui valore litigioso, di fr. 2135.–, è inferiore a fr. 10 000.–, competente è questa Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 e lett. e n. 1 LOG). L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto il 17 luglio 2013, è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Nella fattispecie, lo scritto 11 settembre 2009 dell'istante allegato al reclamo, mai presentato al primo giudice, è irricevibile e deve quindi essere estromesso dagli atti.
4. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertato che l'istante ha eseguito quanto le era stato richiesto dai genitori dei ragazzi, ha stabilito che i convenuti erano debitori solidali nei confronti dell'istituto scolastico ed erano pertanto tenuti a pagarle in solido la retta della mensa usufruita dai figli. A suo parere, i rapporti interni tra i due debitori non influenzano il loro obbligo di pagamento verso l'istante. Donde l'accoglimento della petizione. Il reclamante ribadisce che sua moglie ha modificato, a sua insaputa, il formulario di iscrizione alla scuola, cancellando il visto da lui apposto sulla casella “scuola senza mensa” e sostituendolo con una crocetta nel quadratino corrispondente alla richiesta “scuola + mensa”. Egli rimprovera al primo giudice di non avere considerato che quanto da lui asserito non è stato contestato dall'istante, la quale nella sua replica si era limitata a osservare che le domande di iscrizione sono state firmate da ambedue i convenuti, che le loro problematiche di separazione non le interessano e che le fatture sono sempre state onorate, sottintendendo, a suo dire, che visto come in passato la mensa era stata da lui pagata, allora sarebbe tenuto a pagarla in futuro anche quando avesse dato disposizioni contrarie.
5. Secondo l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo la giurisprudenza un fatto è immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate (DTF 138 III 623, consid. 5.1.1).
6. In concreto, il reclamante non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori delle domande iscrizione di B__________ e J__________ all'Istituto scolastico per l'anno 2009/10 (doc. B e C allegati all'istanza) porta alla nascita di un debito solidale (art. 143 segg. CO). E in tal caso il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), mentre il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO). Per l'art. 146 CO, poi, salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Quanto alla modifica delle domande d'iscrizione, è vero che l'opzione “scuola senza mensa” vistata in un primo tempo risulta poi essere barrata mentre quella “scuola + mensa” è crociata (doc. B e C allegati all'istanza). Sennonché, contrariamente a quanto pretende il reclamante, questa sola circostanza non rende verosimile che egli avesse impartito all'Istituto l'ordine di voler sospendere il servizio mensa in favore dei figli. Né essa consente di ritenere, a un esame di verosimiglianza, che sia stata la moglie a modificare i formulari a sua insaputa già per il fatto che questi appaiono essere stati redatti dalla moglie stessa “io sottoscritta madre di __________ B__________ e J__________” e la firma del marito è indubbiamente sovrapposta a quella della moglie. Per di più, il reclamante non indica perché l'Istituto avrebbe dovuto rilevare un disaccordo tra genitori e non avrebbe potuto, in buona fede, escludere che tale cancellatura fosse riconducibile a un'errata compilazione del formulario tanto più che fin dall'anno scolastico 2006/07 B__________ e J__________ avevano frequentato la mensa della scuola (doc. A1-A8 allegati alle osservazioni della convenuta).
Certo, l'istante non ha espressamente contestato l'allegazione del convenuto secondo cui “l'istituto modificò o permise alla mia ex moglie di modificare l'iscrizione cancellando le mie indicazioni” ma ciò non la rende verosimile, a maggior ragione se si pensa che è smentita dagli atti. Nulla muta il fatto che l'Istituto fosse a conoscenza dell'“aspra vertenza di divorzio in essere dal 2003”, le domande di iscrizione alla scuola con la frequentazione alla mensa essendo state firmate indistintamente dall'uno o dall'altro genitore. Il reclamante neppure accenna al motivo per cui l'istante avrebbe dovuto tenere conto della sua sola volontà né perché l'opzione della mensa sia stata poi da lui confermata sulla domanda di iscrizione per l'anno 2010/2011 di J__________ (doc. A11 allegati alle osservazioni della convenuta), ciò che al riguardo rende del tutto infondata la contestazione sul pagamento dell'importo di fr. 167.– rivendicato per il servizio usufruito dalla ragazza nel mese di gennaio 2011. In definitiva, perché nel ritenere che l'istante non dovesse conoscere i rapporti interni tra genitori, il primo giudice sia incorso in errore, il reclamante non spiega. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto, deve essere respinto.
7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare indennità all'opponente, le cui osservazioni, che riprendono testualmente il contenuto di quelle del 13 maggio 2013, non hanno con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione a:
– D;
– Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.