Incarto n. 16.2013.26
Lugano 16 luglio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 10 luglio 2013 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 21 giugno 2013 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nelle cause n. CA. 2012.504 e CA. 2012.507 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) promosse con istanza del 6 dicembre 2013 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con decisione del 21 giugno 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore di per fr. 7056.59 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2012 sulla particella n. __________ RFD di __________, appartenente a RE 1, assegnando all'istante un termine di 60 giorni per introdurre la causa volta all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva e ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 400.–, a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 600.– per ripetibili;
che con “reclamo” il 10 luglio 2013 RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;
che il rimedio non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, art. 839 CC e art. 961 cpv. 3 CC) è trattata con la proceduta sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 n. 5 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC);
che la decisione impugnata, spedita il 26 giugno 2013, è pervenuta alla convenuta il 28 giugno 2013 (www.posta.ch/trackand-trace› informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);
che il termine di reclamo è cominciato a decorrere così il 29 giugno 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza lunedì 8 luglio 2013;
che il “reclamo” del 4 luglio 2013 è stato consegnato allo sportello postale di __________ mercoledì 10 luglio 2013 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);
che nelle circostanze descritte il “reclamo” si rivela tardivo, senza per altro che l'interessata postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso (art. 148 CPC);
che il “reclamo” va dichiarato inammissibile e può essere deciso in virtù dell’art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che, in ogni caso, il rimedio sarebbe risultato inammissibile anche ove fosse stato tempestivo, la reclamante non dolendosi di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice (art. 320 CPC), ma limitandosi a esporre la propria versione dei fatti e riproporre le contestazioni sulla difettosità dell'opera che andranno, se del caso, discusse nella causa di merito;
che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili all'istante, al quale il “reclamo” non è stato notificato per osservazioni.
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.