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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.06.2012 16.2012.29

25 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·879 mots·~4 min·4

Résumé

Azione creditoria - applicazione d'ufficio del diritto procedurale - giudice non vincolato alle argomentazioni giuridiche delle parti - tentativo di conciliazione obbligatorio

Texte intégral

Incarto n. 16.2012.29

Lugano 25 giugno 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 18 maggio 2012 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 20 aprile 2012 dal Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa n. 12/12 (azione creditoria) promossa con istanza 27 febbraio 2012 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che CO 1, RE 1 e __________ si sono occupati della gestione dell'esercizio pubblico __________

                                         che tale collaborazione è terminata nell'estate del 2011;

                                         che per la liquidazione delle sue pretese a dipendenza della gestione del citato esercizio pubblico, CO 1 vanta un credito di fr. 4775.–;

                                         che il 9 febbraio 2012 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Leventina per l'incasso di fr. 4775.– oltre interessi al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza 27 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giornico il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                         che il Giudice di pace, considerata l'istanza quale azione ordinaria, l'ha trattata secondo la procedura semplificata di cui agli art. 243 segg. CPC, intimandola a RE 1 con un termine per l'inoltro delle sue osservazioni e convocando le parti all'udienza di discussione per il 27 marzo 2012;

                                         che il 23 marzo 2012 il convenuto si è presentato alla Giudicatura di pace dichiarando di opporsi all'istanza avendo già tacitato la controparte, posizione verbalizzata dal Giudice di pace;

                                         che il Giudice di pace ha notificato la risposta all'istante assegnandole un termine per la presentazione della replica, da questa proposta il 27 marzo 2012 unitamente a una dichiarazione di __________;

                                         che con decisione 20 aprile 2012 il Giudice di pace, richiamata la dichiarazione di __________, ha accolto l'istanza con conseguente condanna del convenuto al pagamento di fr. 4775.– oltre accessori e rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo menzionato;

                                         che con reclamo 18 maggio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

                                         che con osservazioni 18 giugno 2012 l’istante ha proposto il rigetto del reclamo;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che il giudice applica il diritto d'ufficio, anche quello procedurale (art. 57 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 57 pag. 145);

                                         che nella fattispecie, a fronte di una domanda di rigetto dell'opposizione il primo giudice, verosimilmente a causa dell'assenza di un qualsiasi titolo di rigetto (tantomeno provvisorio come erroneamente concesso dal giudice), l'ha trattata quale azione ordinaria;

                                         che se per tale scelta nessun rimprovero può essergli mosso, lo stesso non essendo vincolato alle argomentazioni giuridiche delle parti (Trezzini, op cit., art. 57 pag. 137 e 138), egli è tuttavia incorso in un'errata applicazione del diritto processuale;

                                         che, diversamente da quanto previsto per le procedure sommarie (art. 198 lett. a CPC), l'azione in oggetto soggiace all'obbligatorio tentativo di conciliazione da tenersi secondo gli art. 197 segg. CPC;

                                         che, per di più, il Giudice di pace non solo non ha proceduto alla procedura di conciliazione ma, dopo aver fissato al convenuto un termine per la risposta scritta, ha raccolto una sua risposta orale senza tenere l'udienza di dibattimento e senza concedere al medesimo la facoltà di esprimersi sulla replica dell'istante né sulla prova da lei presentata;

                                         che siffatto modo di procedere non può essere tutelato;

                                         che pertanto la sentenza deve essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché proceda al tentativo di conciliazione ai sensi degli art. 202 segg. CPC;

                                         che in considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), e dall'assegnare un'indennità di inconvenienza al reclamante, l'accoglimento del reclamo non dipendendo dal suo agire,

per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Giornico per procedere alla conciliazione.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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