Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.01.2014 16.2012.23

22 janvier 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,533 mots·~8 min·2

Résumé

Mandato, attività di progettazione, onorario

Texte intégral

Incarto n. 16.2012.23

Lugano 22 gennaio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo del 18 aprile 2012 presentato da

RE 1,  

contro la sentenza emessa il 10 aprile 2012 dal Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa n. O 021 2011 (mandato) promossa con istanza del 2 settembre 2011 da  

CO 1, società in nome collettivo,;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  Tra il 2010 e il 2011 la RE 1, società che gestisce un centro di dialisi a __________, si è rivolta a CO 1, società attiva nel commercio di mobili d'arredamento e nella progettazione d'interni e esterni, poiché intenzionata a rinnovare l'intero mobilio del suo centro. Dopo aver allestito diversi progetti e proposte d'acquisto di un nuovo arredo, nessuno dei quali avrebbe soddisfatto la committente, il 26 marzo 2011 CO 1 hanno fatturato a quest'ultima l'importo di fr. 4320.– per “consulenze di progettazione e arredamento e fornitura di disegni tecnici per lo sviluppo di vari ambienti della clinica RE 1”. Visto il mancato pagamento della mercede, CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 4320.– oltre le spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                            B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con istanza del 2 settembre 2011 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Navegna per ottenere il pagamento di fr. 4320.– oltre al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni, ma semplicemente un'offerta.

                            C.  Con decisione del 10 aprile 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 4320.– oltre a fr. 73.– di spese esecutive e rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato PE.

                            D. Con reclamo del 17 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 2012 CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.

                            E.  Il 2 novembre 2012 il Giudice di pace ha fatto pervenire a questa Camera “la documentazione presentata dall'__________ e i piani allegati, compreso gli schizzi, ecc.” precisando che detta documentazione gli era stata consegnata “il 2 settembre 2011 assieme alla lettera di richiesta d'azione contro la RE 1”. Invitati a presentare osservazioni su tale circostanza le parti sono rimaste silenti.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 10 aprile 2012, sicché il reclamo, introdotto il 17 aprile 2012, è tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

                             3.  Il primo giudice ha accolto la pretesa, poiché “le documentazioni presentate… e i piani allegati compreso gli schizzi in relazione alle 40 ore di lavoro a fr. 100.– l'ora richieste dalla parte attrice, nonché alla testimonianza di L__________ (…) giustificano il valore e corrispondono alla richiesta presentata”. La reclamante sostiene che l'istante non ha dimostrato, come le incombeva, la pattuizione di una prestazione a titolo oneroso né l'entità della stessa, tanto più che nessuna documentazione a sostegno dell'attività svolta dalla controparte le è stata recapitata.

                                  a)   Per quanto attiene alla prova del carattere oneroso delle prestazioni, è vero che per sua stessa ammissione l'istante aveva in un primo momento rilevato di aver inizialmente concordato con la convenuta la gratuità delle sue prestazioni di progettazione. Essa ha però precisato che la gratuità era condizionata all'acquisto del mobilio proposto (cfr. istanza del 2 settembre 2011), allegazione che la convenuta non ha contestato essendosi limitata a sostenere di non aver mai dato “incarico alla qui istante di prestare qualsivoglia servizio dietro pagamento“ (cfr. sua risposta scritta del 20 settembre 2011).

                                  b)  Sia come sia, è vero che l'istante non ha prodotto alcun elemento dal quale si possa dedurre l'impegno esplicito della convenuta di onorare le sue prestazioni. E al riguardo non supplisce la deposizione scritta di L__________, la quale non può essere ammessa poiché non è stata assunta secondo le modalità di cui all'art. 171 CPC né è stata richiesta dal giudice (art. 190 CPC) sicché ha una valenza probatoria tutt'altro che indiscussa (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 893, n. 2 ad art. 190). Ciò non basta tuttavia a ritenere errato il convincimento del primo giudice che ha considerato le prove documentali prodotte dall'istante sufficienti a sostanziare il carattere oneroso dell'attività da questa svolta a favore della convenuta e la sua entità.

                                       Posto che l'attività di progettazione svolta dall'istante si inserisce nell'ambito della qualifica del contratto di mandato (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 9 ad art. 394 CO; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 163 ad art. 304 CO), anche per questo tipo di contratto non esiste più la presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3 CO). L'onerosità del mandato costituisce oggi la regola e la gratuità l'eccezione (Fellmann, op. cit., n. 388 e 389 ad art. 394 CO). In questo senso se, secondo le circostanze, la prestazione fornita dal mandatario avviene di regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo circa la sua remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito (Werro in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 40 ad art. 394 CO).

                                  c)   In concreto, incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante e concretizzatasi nell'allestimento di svariati progetti, schizzi e preventivi aventi per oggetto proposte di nuovo arredo per il suo centro dialisi, non era soggetta a remunerazione. Sennonché, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla in tal senso, la convenuta non avendo indicato nessun motivo per il quale l'istante avrebbe dovuto ideare e realizzare la progettazione del nuovo arredo del suo centro gratuitamente. Ne discende che l'apprezzamento del primo giudice resiste alla critica.

                                  d)  Quanto all'entità della pretesa, essa non è mai stata oggetto di contestazione, davanti al primo giudice la convenuta non ha mai messo in discussione né il numero di ore fatturate né la tariffa oraria di fr. 100.– applicata dall'istante, limitandosi a sostenere il carattere gratuito delle sue prestazioni.

                                       Ciò posto, il reclamo deve essere respinto.

                             4.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare un'indennità di inconvenienza all'istante che si è rimessa al giudizio di questa Camera.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.

                                  Comunicazione alla Giudice di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2012.23 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.01.2014 16.2012.23 — Swissrulings