Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2012.20

15 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,498 mots·~7 min·3

Résumé

Contratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusazione del giudice

Texte intégral

Incarto n. 16.2012.20

Lugano 15 giugno 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 5 aprile 2012 presentato da

RE 1  (patrocinata dal lic. iur. , studio legale PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 6 marzo 2012 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 80 (contratto di mandato) promossa con petizione 22 novembre 2011 nei confronti di  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 26 novembre 2009 CO 1 si è iscritto a un seminario organizzato dalla ditta RE 1, specializzata nella gestione di servizi di consulenza e formazione, quale quality system manager al costo di fr. 9950.–. Non avendo raggiunto un numero sufficiente di iscritti, il corso, inizialmente previsto per il 3 dicembre 2009, è stato poi confermato, il 15 gennaio 2010, per il successivo 26 gennaio. Con e-mail del 20 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto. Il 21 gennaio 2010 l'organizzatrice, preso atto della disdetta e consideratala tardiva, ha manifestato la sua intenzione di  ottenere il pagamento di metà della quota di iscrizione (fr. 4974.–), così come previsto dalle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti, richiesta di pagamento alla quale CO 1 non ha dato seguito.  

                                  B.   Ottenuta l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire da parte del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta allo stesso giudice per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 4974.– oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di pace l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni e allegare eventuale documentazione. Nella sua risposta scritta del 13 dicembre 2011 CO 1 ha proposto di respingere la pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente disdetto il contratto. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione ritenendo tempestiva la disdetta notificata dal convenuto.                                                                           

                                  C.   Con reclamo del 5 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto prendere visione e tantomeno esprimersi sulla risposta del convenuto, pervenutagli solo unitamente alla sentenza. Nel merito essa si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice per aver ritenuto tempestiva la disdetta. Invitato a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

                                   2.   La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita, non avendo ricevuto nessuna comunicazione dopo l'inoltro della sua petizione, se non la decisione impugnata unitamente alla risposta del convenuto e ai documenti alla stessa allegati, sui quali non ha potuto esprimersi.

                                         a)   Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con riferimenti ; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del  29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti);

                                         b)   In concreto, il 13 dicembre 2011 il convenuto ha trasmesso al Giudice di pace la sua risposta. Sennonché, dal fascicolo processuale non risulta nessuna citazione delle parti a un'udienza di discussione e neppure l'intimazione all'attrice della risposta di causa del convenuto con relativi allegati prima della decisione di merito. L'art. 245 CPC, espressamente richiamato dal giudice nella sua ordinanza di “fissazione termine” del 24 novembre 2011, prevede infatti che se la petizione è motivata, come in concreto, il giudice assegna al convenuto un termine per le osservazioni scritte, dopo di che cita le parti al dibattimento (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 246 pag. 1090). Il primo giudice non solo ha completamente omesso tale fase ma nemmeno ha notificato all'attrice la risposta del convenuto statuendo direttamente sulla lite. In circostanze del genere il Giudice di pace, impedendo all'attrice di esprimersi sulla presa di posizione della controparte, ha violato il diritto di essere sentito della medesima.

                                         c)   Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 285 consid. 2.6.1 con rinvii). Ciò posto il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dall'attrice e attinenti al merito della vertenza. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

                                   3.   Per quanto attiene alla richiesta di trasmettere l'incarto ad altro giudice di pace poiché quello del circolo di Bellinzona “con il suo arbitrario e illegale modo di agire, ha palesato parzialità di giudizio atteggiandosi come fautore delle asserzioni (peraltro del tutto errate e infondate) del convenuto e, perciò, non può in alcun modo garantire imparzialità di giudizio” (cfr. reclamo pag. 6 punto 3), la stessa è destituita di fondamento già per il fatto che la procedura di ricusazione è espressamente regolamentata agli art. 49 segg. CPC. Non compete quindi a questa Camera statuire al riguardo (art. 37 cpv. 4 LOG).

                                   4.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non avendo presentato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2012.20 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.06.2012 16.2012.20 — Swissrulings