Incarto n. 16.2011.57
Lugano 9 gennaio 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 16 settembre 2011 presentato da
RE 1 (rappresentata dall'avv. RA 1)
contro la sentenza emessa il 6 settembre 2011 dal Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa n. O 023/2011 (mandato) promossa con istanza 30 giugno 2011 da
CO 1 (rappresentato da RA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 29 marzo 2010 il CO 1 ha fatturato a RE 1 fr. 42.20 per una consultazione medica sollecitandone il pagamento il 28 settembre 2010, mentre il 29 gennaio 2011, per il tramite di __________, ha preteso poi fr. 67.20 (fr. 42.20 + fr. 25.– di spese amministrative e di richiamo), assegnando alla paziente un termine di 10 giorni per provvedere al pagamento;
che l'11 febbraio 2011 sul conto bancario del medico è stato accreditato l'importo di fr. 42.20;
che il 1° marzo 2011 il CO 1, sempre tramite __________, ha sollecitato RE 1 a pagare fr. 25.–facendole poi notificare dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo n. __________ per l'incasso di quest'importo oltre a fr. 10.– di spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 6 giugno 2011 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo della Navegna chiedendo di convocare RE 1 per una conciliazione;
che all'udienza di conciliazione del 28 giugno 2011 la convenuta non è comparsa;
che lo stesso giorno il Giudice di pace ha quindi rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire;
che con istanza 30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace postulandone la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con decisione 6 settembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e condannato la convenuta al pagamento di fr. 67.20 oltre a fr. 25.– di spese, assegnando alle parti un termine di dieci giorni per chiedere la motivazione della sentenza;
che RE 1 è insorta a questa Camera contro il predetto giudizio con un reclamo del 16 settembre 2011 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata;
che al reclamo la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.);
che la reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita poiché il primo giudice non ha convocato le parti alla discussione dell'istanza 30 giugno 2011, da lei ricevuta solo con la sentenza impugnata;
che in concreto, ricevuta l'istanza 30 giugno 2011 il primo giudice, anziché procedere alla convocazione delle parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC) o assegnare alla convenuta un termine per le proprie osservazioni (art. 245 cpv. 2 CPC), ha emanato, il 6 settembre 2011, la decisione notificando alla convenuta l'istanza unitamente alla stessa;
che così facendo egli ha chiaramente violato il diritto di essere sentita della convenuta, garantito dall'art. 53 CPC, la quale non ha potuto esprimersi sulla richiesta dell'istante intesa al pagamento di fr. 25.– a titolo di spese di richiamo e amministrative (Trezzini in: Commentario CPC 2011op. cit., art. 246 pag. 1092);
che nella decisione impugnata il primo giudice si è invero riferito all'art. 212 CPC;
che secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–;
che in concreto, però, nell'istanza del 6 giungo 2011 non vi è un accenno a una richiesta di decisione in tale senso formulata dall'istante;
che, per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire, condizione di ricevibilità per una successiva
azione (art. 244 cpv. 3 lett. b CPC);
che, quindi, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire del 28 giugno 2011 il compito del Giudice di pace come conciliatore era ormai esaurito;
che, infatti, dopo avere ricevuto tale autorizzazione l'istante ha correttamente promosso l'azione di merito;
che tale azione va istruita secondo la procedura semplificata degli art. 243 segg. CPC, la quale prevede in particolare la notifica dell'istanza alla controparte e la citazione delle parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC);
che la violazione del diritto di essere sentito delle parti comporta l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al primo giudice affinché emani un nuovo giudizio dopo avere indetto il contraddittorio e concesso alla convenuta di esprimersi sull'istanza;
che il primo giudice va comunque reso attento del contenuto dell'art. 58 cpv. 1 CPC, secondo cui egli non può in particolare aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato;
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese giudiziarie;
che per quanto attiene alle ripetibili, l'istante non ha proposto di respingere il reclamo mentre l'accoglimento dello stesso non dipende dal suo agire sicché egli non può essere considerato soccombente e non può essere tenuto a sopportare costi;
che allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa norma in proposito;
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo della Navegna per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
–; .
Comunicazione al Giudice di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.