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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.11.2011 16.2011.50

8 novembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·963 mots·~5 min·2

Résumé

Azione creditoria - ricevibilità del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2011.50

Lugano 8 novembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 8 agosto 2011 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa l'11 luglio 2011 dal Giudice di pace del circolo della Maggia nelle cause n. 11ps/11 (azioni creditorie) promosse con separate petizioni 3 maggio 2011 dall'  

CO 1 (patrocinato dall' PA 1)   e dal   CO 2 (patrocinato dall' RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                         che il 12 aprile 2010 il Pretore del Distretto di  Vallemaggia ha decretato il fallimento dell'impresa di costruzioni __________ SA di cui RE 1 era amministratrice unica;

                                         che nell'ambito della procedura fallimentare il CO 2 ha insinuato un proprio credito di fr. 8694.85 per imposte scoperte, mentre l'arch. CO 1 ne ha insinuato uno di          fr. 29 985 per prestazioni professionali svolte in favore della fallita;

                                         che nell'inventario relativo al fallimento di __________ SA , allestito il 10 maggio 2010, figura un credito di fr. 4500.– della fallita nei confronti di RE 1 per lavori eseguiti nella sua abitazione a __________;

                                         che il 25 gennaio 2011 l'UEF di Cevio, amministratore del fallimento, ha ceduto al CO 2 e all'arch. CO 1, in particolare, alcuni crediti della fallita, tra i quali quello verso RE 1;

                                         che con separate petizioni 3 maggio 2011 il CO 2 e l'arch. CO 1 hanno convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Maggia per ottenere il pagamento di fr. 4500.– oltre accessori;

                                         che all'udienza del 21 giugno 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere le azioni, sostenendo che “i crediti in oggetto non mi sono mai stati notificati” e i lavori fatturati non sono stati eseguiti;

                                         che le cause sono state congiunte per l'istruttoria e il giudizio;

                                         che con decisione 11 luglio 2011, il Giudice di pace, ritenendo fondata la pretesa degli istanti sulla base della documentazione agli atti, ha accolto le azioni condannando RE 1 al pagamento agli istanti di fr. 4500.– oltre interessi;

                                         che con reclamo 8 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo accolto l'istanza nonostante la pretesa di controparte non sia stata “giuridicamente comprovata”;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che in concreto la reclamante, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a ribadire la propria contestazione circa la sussistenza del credito di fr. 4500.– della fallita nei suoi confronti;

                                         che tale contestazione, infondata, è palesemente pretestuosa;

                                         che infatti il credito di fr. 4500.– risulta dall'inventario allestito dall'UEF di Cevio il 10 maggio 2010 dal quale si evince l'esistenza di un credito della fallita nei confronti della convenuta indicato quale “fattura RE 1 (casa __________) fr. 4500.–“ (cfr. doc. D pag. 8);

                                         che l'inventario è stato riconosciuto “come esatto e completo“ dalla stessa convenuta nella sua qualità di amministratrice unica di __________ SA (cfr. doc. D pag. 17);

                                         che, inoltre, agli atti vi sono la fattura 31 dicembre 2007 di __________ SA alla convenuta per “lavori diversi nella vostra casa di __________” (doc. F) e la lista debitori da questa allestita nella quale figura il credito in questione (doc. G);

                                         che a fronte di queste risultanze istruttorie, la convenuta nulla ha contrapposto se non le sue sole e non comprovate allegazioni;

                                         che in tali circostanze nella conclusione del primo giudice non si ravvisa né un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) né un accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere respinto;

                                         che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone problema di ripetibili agli istanti, ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; ; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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