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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.09.2011 16.2011.49

9 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·976 mots·~5 min·4

Résumé

Espulsione del conduttore - comodato - forma - uso oltre il termine stabilito

Texte intégral

Incarto n. 16.2011.49

Lugano 9 settembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 5 agosto 2011 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 25 luglio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2011.504 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 30 giugno 2011 da  

CO 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 3 novembre 2010 CO 1 si è aggiudicata ai pubblici incanti la particella n. 43 RFD __________, appartenente a RE 1, sulla quale è edificata una casa di abitazione;

                                         che il 16 dicembre 2010 CO 1 ha concesso a RE 1 e a __________ l'uso dell'abitazione a titolo di comodato fino al 31 marzo 2011;

                                         che il 5 marzo 2011 RE 1 ha proposto a CO 1 l'acquisto del fondo, avendo nel frattempo ottenuto una parte del finanziamento necessario;

                                         che il 5 aprile 2011 l'istituto di credito ha di principio accettato tale proposta a condizione di presentare concrete garanzie finanziarie per l'importo di fr. 155 000.– entro il 29 aprile 2011;

                                         che nonostante varie proroghe RE 1 nulla ha presentato;

                                         che il 30 giugno 2011 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere lo sfratto di RE 1;

                                         che nelle loro osservazioni del 10 luglio 2011 i convenuti hanno ribadito la loro intenzione di acquistare il fondo chiedendo un'ulteriore proroga per il pagamento del prezzo pattuito fino al 30 settembre 2011, richiesta rifiutata dall'istante con scritto 22 luglio 2011;

                                         che con decisione 25 luglio 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti di liberare immediatamente la particella n. 43 RFD __________;

                                         che con reclamo 5 agosto 2011 RE 1 e __________ sono insorti contro il predetto giudizio contestando la sussistenza di un contratto di comodato e quindi la decisione di espulsione;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata emessa il 25 luglio 2011, sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il Pretore, dopo avere accertato l'esistenza di un comodato concluso per atti concludenti e constatato la decorrenza del termine fissato per la riconsegna dell'immobile, ha ordinato l'espulsione dei convenuti;

                                         che i reclamanti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente accertato la conclusione di un contratto di comodato dagli stessi mai accettato e tantomeno sottoscritto;

                                         che la censura, peraltro mai sollevata davanti al primo giudice, i convenuti essendosi limitati a ribadire la loro volontà di acquistare il fondo, è infondata;

                                         che nella fattispecie il 16 dicembre 2010 la nuova proprietaria ha concesso agli occupanti  dell'immobile la facoltà di rimanervi fino al 31 marzo 2011 a titolo di comodato (doc. E);

                                         che ancorché non consta una formale accettazione della proposta, i convenuti hanno continuato ad occupare l'abitazione di proprietà della controparte, senza nemmeno addurre a quale titolo essi lo potessero fare gratuitamente;

                                         che, sulla base di tali circostanze, il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva ammettere la conclusione di un contratto di comodato, tanto più che questo non necessita di particolare forma e può essere concluso anche per atti concludenti (Higi in: Zürcher Kommentar, n. 84 e 86 ad art. 305 CO);

                                         che l'uso della cosa essendosi protratto oltre il termine impartito, il comodante può, se il comodatario non provvede alla restituzione della cosa, ottenere la sua espulsione (Schärer/ Mauren-brecher in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 2 e 14 ad art. 309 CO; Higi, op. cit., n. 5 e 12 ad art. 309 CO);

                                         che il fatto per i reclamanti di essere stati i precedenti proprietari del fondo in questione non garantisce loro alcun diritto particolare, in specie quello di ottenere “un termine adeguato per poter trovare una nuova sistemazione in altro stabile”;

                                         che in circostanze del genere, non potendosi ravvisare nella  decisione impugnata né un'errata applicazione del diritto e tantomeno un accertamento manifestamente errato dei fatti, il reclamo si rivela manifestamente infondato;

                                         che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

 e  ;  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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