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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.08.2011 16.2011.44

3 août 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·955 mots·~5 min·3

Résumé

Conciliazione - competenza territoriale - vertenza di natura contrattuale - foro del domicilio o della prestazione caratteristica - diritto di essere sentito - reclamo accolto senza notifica alla controparte

Texte intégral

Incarto n. 16.2011.44

Lugano 3 agosto 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 24 giugno 2011 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 20 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa promossa con istanza 8 giugno 2011 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che l'8 giugno 2011 RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace del circolo di Capriasca un'istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 202 CPC, chiedendo di convocare CO 1 per una conciliazione, rispettivamente di condannarlo al pagamento di fr. 932.– oltre accessori (art. 212 CPC), rivendicati a saldo di una fattura emessa il 17 marzo 2011 per “prestazioni di consulenze legali in relazione ad una vertenza litigiosa tra la controparte e una terza persona”;

                                         che con decisione 20 giugno 2011 il Giudice di pace, preso atto che il convenuto non era domiciliato nella sua giurisdizione, ha  accertato la propria incompetenza territoriale e ha rinviato gli atti all'istante invitandolo a ripresentare l'istanza alla giudicatura di pace competente;

                                         che con reclamo 24 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il giudizio appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto procedurale negando la propria competenza territoriale  (art. 320 lett. a CPC);

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata il 14 aprile 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

                                         che la decisione sulla competenza territoriale rappresenta una decisione finale quando, come in concreto, stabilisce l'incompetenza e non entra nel merito della causa (art. 236 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, n. 3 ad Oss. Art. 9–46 pag. 25), donde la ricevibilità del reclamo (art. 319 CPC);

                                         che il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato la propria incompetenza territoriale senza neppure aver dato la possibilità alle parti, in particolare a lui, di esprimersi sulla questione;

                                         che, soggiunge, trattandosi di una vertenza di natura contrattuale l'art. 31 CPC prevede espressamente sia la competenza del giudice del domicilio del convenuto (foro generale: art. 10 cpv. 1 lett. a CPC) sia quella del giudice del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione caratteristica;

                                         che in concreto, non trattandosi di una vertenza per la quale è previsto un foro imperativo (art. 9 CPC), per potersi determinare sulla sua competenza territoriale (art. 59 CPC), il giudice di pace avrebbe dovuto fondarsi sulle motivazioni e conclusioni dell'istante (Trezzini, op. cit., n. 3Ba ad art. 59 pag. 179 e 180);

                                         che non avendo offerto alle parti la possibilità di esprimersi, il primo giudice ha manifestamente violato il loro diritto di essere sentite garantito dall'art. 53 cpv. 1 CPC, ciò che comporta la nullità del suo giudizio (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 53 pag. 109);

                                         che l'accoglimento del reclamo impone l'annullamento della decisione impugnata e in conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda alla convocazione delle parti (art. 202 cpv. 3 CPC);

                                         che la palese fondatezza del reclamo e richiamato il principio di celerità che impone ove sia possibile una procedura semplificata, dispensa dalla notifica del reclamo alla controparte per eventuali osservazioni (Trezzini, op. cit., art. 322 pag. 1414);

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che RE 1 rivendica un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'indennità “d'inconvenienza” in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

                                         che simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la stesura del memoriale avesse cagionato al reclamante particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno;

                                         che tali premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo;

                              che, per di più, allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate le spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv.  2 CPC) né il diritto cantonale prevede una norma in proposito;

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Il reclamo 24 giugno 2011 è accolto. La decisione 20 giugno 2011 del Giudice di pace del circolo di Capriasca è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano spese ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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