Incarto n. 16.2011.40
Lugano 20 dicembre 2012/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 3 giugno 2011 presentato da
RE 1
contro il decreto di stralcio emesso il 3 maggio 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa n. OA.2000.571 (cancellazione di servitù) promossa con petizione 28 settembre 2000 nei confronti di
CO 1 (patrocinati dall'avv.);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è proprietaria, dall'8 marzo 1996, della particella n. 1110 RFD di __________ (prato 648 m² e piscina 55 m²), gravata sin dal 1959 di un “onere di uso piscina” in favore delle particelle n. 1101, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1125, 1132 e 1156. Con petizione 9 dicembre 1997 essa ha convenuto __________ (per la particella n. 1101), __________ (per la particella n. 1102), __________ (per la particella n. 1106), __________ (per le particelle n. 1107 e 1119), __________ (per la particella n. 1108), __________ (per la particella n. 1109), __________ (per la particella n. 1111), __________ (per la particella n. 1112), __________ (per la particella n. 1113), __________ e __________ (per la particella n. 1114), __________ (per le particelle n. 1115 e 1116), __________ (per la particella n. 1117), __________ (per la particella n. 1118), __________ (per la particella n. 1125), __________ (per la particella n. 1132) e __________ (per la particella n. 1156) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che la servitù in questione fosse cancellata dal registro fondiario senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine, dietro versamento di una somma “simbolica” da stabilire.
In particolare, nella sua risposta del 12 giugno 1998 __________ ha postulato il rigetto della petizione, sollevando la carenza di legittimazione passiva. Il 2 ottobre 2000 __________ ha ritirato la petizione contro __________, nei cui confronti il Pretore ha stralciato la lite dai ruoli con decreto del 10 ottobre successivo (inc. OA.1997.922).
B. Il 28 settembre 2000 __________ ha convenuto CO 1 e CO 2, comproprietari della particella n. 1117, davanti al medesimo Pretore chiedendo nuovamente la cancellazione della servitù in questione senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine, dietro versamento di una somma “simbolica”. Nella loro risposta del 3 novembre 2000 i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione o, quanto meno, un'indennità di fr. 4000.– per la radiazione della servitù (OA.2000.__________).
C. All'udienza preliminare del 4 dicembre 2000, indetta per entrambe le procedure, il Pretore ha congiunto le due cause per l'istruttoria. La procedura è poi rimasta sospesa in seguito a due appelli proposti da __________ i il 24 gennaio 2001 (sull'esistenza di un litisconsorzio passivo necessario) e il 16 marzo 2004 (sulla perenzione processuale) entrambi respinti dalla prima Camera civile con sentenze 1° dicembre 2006 (inc. 11.2001.__________ e 11.2004.__________). Gli atti sono stati ritornati al Pretore il 12 febbraio 2007.
D. Sollecitato il 19 novembre 2008 dall'attrice a continuare l'istruttoria della causa introdotta il 9 dicembre 1997 il Pretore ha convocato le parti rimaste in lite a un'udienza “per incombenti” del 3 febbraio 2009. In tale occasione RE 1, __________ e __________ hanno riassunto le condizioni alle quali sarebbero stati d'accordo di transigere. L'attrice si è riservata di valutare la situazione. Nel caso in cui le trattative fossero decadute infruttuose il Pretore avrebbe citato i testimoni “già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000”, su semplice istanza di parte.
E. Accertato il 3 maggio 2011 che dal 27 febbraio 2007 non era stato eseguito o richiesto alcun atto istruttorio, il Pretore ha constatato l'intervenuta perenzione processuale e ha stralciato dai ruoli la causa. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti complessivi fr. 1600.– per ripetibili.
F. Contro lo stralcio della causa dai ruoli RE 1 è insorta con un reclamo (“appello”) del 3 giugno 2011 a questa Camera in cui chiede di annullare il decreto impugnato. Il rimedio non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Un decreto di stralcio è una decisione finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberham-mer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (cfr. ordinanza 14 giugno 2011 del Pretore e art. 48 lett. d n. 1 LOG), l'appello deve essere trattato quale reclamo. Introdotto il 3 giugno 2011, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3. La reclamante si duole della mancata indicazione dei rimedi di diritto nel decreto impugnato. A ragione. Dal 1° gennaio 2011 ogni decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a ricorrere (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace la decisione (D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). In concreto il vizio di forma non ha recato alcun danno alla reclamante, che ha impugnato tempestivamente il decreto del Pretore. Al proposito il reclamo è infondato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_85/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 5).
4. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'ultimo atto processuale risale al 3 febbraio 2009, onde il compimento del termine biennale di perenzione (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). La reclamante obietta che la causa era sospesa per trattative e non poteva dunque cadere in perenzione, tanto più che esiste “un importante interesse giuridico della ricorrente alla cancellazione delle servitù”, la quale ha sempre diligentemente sollecitato il Pretore a continuare l'istruttoria.
a) Secondo l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso formalmente giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc. 11.2011.19 del 27 novembre 2012, consid. 3). Invano la reclamante evoca di conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC ticinese non impediva alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica (sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3).
b) All'udienza del 3 febbraio 2009, indetta dal Pretore per “incombenti”, si è tenuta dapprima una breve discussione nel corso della quale l'attrice e i convenuti non preclusi (__________e __________) hanno riassunto a quali condizioni sarebbero stati d'accordo di transigere. L'attrice si era riservata – come detto – di valutare la situazione (sopra, lett. H). Se le trattative non fossero riuscite, “su semplice istanza di parte” il Pretore avrebbe convocato i testimoni già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000 (act. XXIX). Non risulta che il Pretore abbia formalmente sospeso la causa a norma dell'art. 107 CPC ticinese né consta una richiesta in tal senso dell'una o degli altri. In circostanze del genere la perenzione processuale è continuata a decorrere (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351; I CCA, sentenza inc. 11.2006.120 del 28 febbraio 2007, consid. 5).
c) Ora, ci si può chiedere se la reclamante possa beneficiare di atti processuali compiuti in un'altra causa, ancorché in caso di congiunta istruttoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 351). La questione può rimanere indecisa giacché in ogni caso essa non giova all'interessata. Il fatto che, fallite le trattative, il Pretore avrebbe proseguito con l'istruttoria su semplice istanza significava unicamente che nel frattempo il primo giudice non avrebbe continuato l'assunzione delle prove. Ciò non esonerava l'attrice dai suoi doveri di diligenza e dal vigilare affinché la perenzione non si compisse (sentenza del Tribunale federale 4P.61/2001 del 15 maggio 2001, riassunta in: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 39 ad art. 351 CPC). Se non che, nulla essa ha più intrapreso dopo il 3 febbraio 2009, per quanto sarebbe bastato scrivere due righe al Pretore comunicandogli che le trattative erano rimaste senza esito. Se ne conclude che, privo di consistenza, su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
5. La reclamante contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai convenuti, definito esorbitante “a fronte di una totale assenza di interventi da parte della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per poter ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza”. Ora, trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, la reclamante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Nella fattispecie essa non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione delle ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore. Già di primo acchito la pretesa si rivela così irricevibile.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili ai convenuti ai quali il reclamo non è stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 200.–, sono posti a carico a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.